Fabrizio70, facciamo per l'ennesima volta finta che tu sia semplicemente ignorante...
Citazione:
Non solo si vuole abrogare l'affidamento pubblico pubblico dei servizi , ma addirittura la proprietà pubblica delle risorse idriche , e non si vuole garantire il diritto all'universalità ed accessibilità del servizio , immaginiamo che se dovesse passare il si e tra qualche anno fanno una legge che privatizzi l'acqua , vediamo questa precisazione :
CAPO III Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici (DEMANIO PUBBLICO) 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d' interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Poi sostieni: Citazione:
E' questo il punto in cui ti sbagli , attualmente l'ingresso dei privati è regolamentato , votando SI abroghi i regolamenti e faciliti il privato , se volevano evitare questo c'erano anche altri articoli di altre leggi da abrogare , quindi non è questa la questione sul piatto della bilancia , ed il fatto che la questione sia stata esposta in maniera così truffaldina dovrebbe farti drizzare le antenne , buon voto....
Per il quesito n. 1: l’abrogazione dell’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 determinerebbe il ritorno all’applicabilità dell’art. 113 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000). Ciò perchè l’abrogazione dell’art. 23 bis determina l’inapplicabilità del d.P.R 168 del 2010 (c. d. Regolamento del Decreto Ronchi) che aveva espressamente abrogato alcune disposizioni dell’art. 113 TUEL (si tratta dei commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15.bis, 15-ter e 15-quater, tutti oggetto di abrogazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 168 del 2010) che di conseguenza tornano a rivivere. La riviviscenza dell’art. 150 del Decreto Ambientale invece sembra essere situazione più complessa che avremo modo di valutare solo dopo aver analizzato con attenzione le motivazioni della decisione della Corte costituzionale di ieri. In sostanza l’abrogazione di una norma porta al ripristino di quelle disposizioni che erano state abrogate dalla norma stessa. Nel nostro caso ripristino dell’art. 113 TUEL per abrogazione art. 23 bis.
Cose che come "esperto" dovresti sapere ma guarda caso continui a fare il finto tonto. E' inutile che spargi disinformazione mirata per cercare di allontanare le persone dalle urne. Non ci casca più nessuno sai.
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