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  RAI-SANTORO: servizio pubblico?

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  •  RedPill
      RedPill
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#61
Mi sento vacillare
Iscritto il: 23/5/2011
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Allora... diciamo che ho capito la posizione di Flo e pur non condividendola, capisco anche quella di Calvero.
Ripeto: NON VOGLIO PARLARE DI STIPENDI!!! IL TREAD NON RIGUARDA QUANTO GUADAGNINO STI PEZZI DI MERDA!!!

Ora cosa facciamo?
I giornalisti e gli uomini di spettacolo che popolano le nostre TV (tutte) sono tutti dei "personaggi" nel senso teatrale del termine.

Gran parte di questi (mettiamo un 60%) sono esasperatamente filo berlusconiani. (Il 30% di questi è addirittura vergognoso nel suo essere berlusconiano.)
il 10% è di personaggi che sono antiberlusconiani.
Il restante 30% è composto da giornalisti che sono berlusconiani ma non lo danno a vedere e giornalisti che sono di opposizione ma non lo danno a vedere.

Quindi in TV, senza gli antiberlisconiani, la fa da padrona la "visione dell'italia secondo il berlusconismo".

Se mi rosichi anche quel 30%, cosa mi resta?
1 sola visione del panorama nazionale, ovvero propaganda.

Peace
RedPill
_________________
People are bloody ignorant apes.
Inviato il: 10/6/2011 16:01
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  •  mangog
      mangog
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#62
Dubito ormai di tutto
Iscritto il: 5/1/2007
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Citazione:

florizel ha scritto:

mangog

Azienda dove i vertici non possono nemmeno decidere il palinsesto.

Invece lo decidono, eccome. Decidono che in RAI la linea da seguire è quella che sottrae audience a Mediaset, competendo sulla scarsa qualità delle informazioni e sulle stronzate, piuttosto che sulle VERE novità e su una migliore informazione.




l giudici, con abuso di potere SENZA AVERNE L'AUTORITA', hanno obbligato la Rai a mandare in onda Santoro punto e basta... e questo si chiama intromissione nelle facoltà della direzione aziendale di decidere orari e format delle trasmissioni.
La prossima volta un giudice potrà obbligare la RAI a comprare il pacchetto completo di una trasmissione di Santoro ad un prezzo che non è deciso dai vertici aziendali. Siamo veramente una repubblica delle banane.
Anzi se io fossi Santoro mi rivolgerei al giudice nel caso in cui la Rai non accettasse una richiesta di un paio di milioni di euro all'anno come compenso per i servizi.
Inviato il: 10/6/2011 16:16
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  •  Notturno
      Notturno
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#63
Dubito ormai di tutto
Iscritto il: 21/8/2008
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Citazione:

florizel ha scritto:
Notturno

Citazione:
Secondo te in che cosa si deve diversificare il servizio pubblico da un qualsiasi altro?
... mi sembra di capire che per il servizio pubblico debbano valere delle regole diverse rispetto al privato.


Se lo chiedi a me, io rispondo che qualunque servizio, pubblico o privato che sia, dovrebbe puntare a liberarsi dalle logiche del sistema.
Solo così potrebbe rendersi davvero indipendente. Ma sembra una chimera.


Lo è.

Ma è giusto che sia così.

E' il risultato, ideale, che vorremmo raggiungere più o meno tutti.

Quindi, a tuo parere, non ci sono differenze di compiti o di caratteristiche tra un servizio pubblico ed uno privato.

Ho capito bene?

Magari, adesso, se ne hai voglia, entra un pochino di più nel dettaglio e spiegami quali sono le "logiche del sistema" da cui si devono liberare.

Ti accorgerai, prima o poi, che qualunque struttura gerarchica presuppone una "logica di sistema".

Perché è proprio quella logica che ne fissa le regole di azione.

A meno che, tu non propenda per un giornalismo fatto di "voci singole", non pagate da nessuno, oppure pagate dallo Stato in maniera uguale e identica, indipendentemente da quanto e cosa scrivano quei giornalisti.

Insomma, una logica di sistema, alla fine la trovi sempre.

E' impossibile evitarla.

Quindi da quale "logica" specifica si deve liberare il giornalismo?

A quale, invece, deve continuare a fare fede?

Gira che ti rigira, se farai, come credo, il mio stesso percorso, giungerai a una sola soluzione: "Alla propria coscienza". Stop.

Ma come puoi ben immaginare, non sono possibili riscontri oggettivi ed esterni e quindi, non sono possibili controlli, sanzioni, promozioni, ecc....

L'ingovernabile mondo dei pensatori.

Il fatto è che Santoro è uno di questi.

A te non piace.

A me piace poco.

A Calvero zero carbonella.

E questo perché ci deve occupare ORA?

Ora che si parla della sua cacciata?

Ancora mi piacerebbe che uno di voi me lo spiegasse.

E vorrei che mi spiegaste, dato che vi dedicate a me, perché diamine "essere Santoro" giustifica una censura e una cacciata.

Ah già, dimenticavo. Quella non è censura e Santoro non è mai stato cacciato.

Sorry.


Citazione:

Per quanto riguarda la RAI, è Santoro che insiste sulla TV pubblica, che in quanto tale dovrebbe garantire il diritto del pubblico a palinsensti di qualità.
Su cosa voglia dire qualità, le nostre opinioni potrebbero rivelarsi diametralmente opposte a quanto Santoro stesso definisce "qualità".


Palinsesti di qualità, eh?

E' QUESTO il problema: come la giudichi la Qualità?

Dagli spettatori? Allora hai fatto una cazzata a cacciare Santoro.

Dai soldi che ti fa guadagnare?

Hai fatto una cazzata a cacciare Santoro.

Dal fatto che Santoro & Travaglio sono filo-israeliani?

E sticazzi.

Se devi ascoltare SOLTANTO uno che la pensa esattamente come te, scriviti una lettera e leggitela allo specchio e fine della storia.

Citazione:

Dico nostre perchè ritengo che anche te, da un certo punto di vista, ti aspetteresti di meglio da un programma che va in onda in prima serata, condotto da un notissimo giornalista, che è stato anche parlamentare europeo, e che raduna le piazze nel nome della LIBERTA' di parola.


Si, hai ragione.

Ma io sono un sessantesimo di milione di italiani.

Un po' poco per basarsi su quella opinione per trasfrmarla in "regola".

Anche perché 1/10 di italiani ieri non la pensava come te e me.

Ma nemmeno questo è il vero motivo.

Il motivo migliore è che se non mi piace CAMBIO CANALE, ma non chiedo la chiusura di un programma e la sua cancellazione!

Mannaggia, Flo!!! A volte quanto scrivi certe cose, mi viene voglia di farti mangiare una pizza di Spizzico!!!

Citazione:

Le regole sono le stesse sia per quello che viene definito pubblico, che per quello che viene definito privato. La RAI è un'azienda, ragazzi.

Resta implicito il fatto che il pubblico RAI paga un canone, ma a nessuno dei contribuenti è stato chiesto che genere di informazione sarebbe più opportuno promuovere. Nemmeno Santoro.


E che cazzo!

Sei o otto milioni di spettatori, un record per la rete, una tombola di quattrini e ti domandi ancora se i contribuenti je piace o no?

ok, l'hai voluto tu!

Una Spizzico per quella signorina in prima filaaaaaaaaaaaaa, grazieeeee!
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(Stefano Bartezzaghi)
Inviato il: 10/6/2011 16:28
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#64
Dubito ormai di tutto
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Citazione:

florizel ha scritto:
Notturno

Citazione:
Il problema, cara Flo, è che questa tua affermazione, che io condivido pienissimamente, E' SOGGETTIVA.


Adesso che dici di condividerla, almeno è un po' meno soggettiva di prima.



Meno cento punti, Flo.

La somma di due opinioni soggettive è uguale a "due opinioni soggettive".

Non tentiamo giochi di prestigio, plz....


Citazione:

Citazione:
Il che vuol dire che c'è qualcuno (tipo i 6 milioni di spettatori di ieri sera) che non la pensa come me e te!


Sarà che me e te siamo un nulla di fronte alla "massa" a cui SERVE un leader?



Non hai MAI applaudito a un oratore a un congresso?

Non hai MAI detto "Bravo" a qualcuno?

E ogni volta ti sei sentita come se stessi cercando un leader?


Citazione:

Citazione:
E il servizio pubblico dovrebbe servire PROPRIO A QUESTO: proporre un ventaglio, quanto più ampio possibile, di oponioni, interpretazioni, ecc...


Eh ma allora. scusa, stai sostenendo le "ragioni" di chi ha cacciato Santoro!
Il motivo apparente, quello noto, è la chiara tendenza politica del suddetto che avrebbe spostato l'ago della bilancia "troppo a sinistra".

Visto che contraddizioni?


Eccome no: le tue!

Se fosse vero avrebbe anche un senso e si potrebbe anche verificare e accettare l'azione.

Ma forse ti sfugge il piccolo dettaglio che consiste nel possesso, da parte di un unico signore, di grandissima parte dell'informazione.

E che quello stesso signore ha chiamato uno dei suoi "servetti" per far cacciare Santoro e che ha detto che ha perso le elezioni proprio per colpa sua.

Ora prova a dire che avevano delle "ragioni" per cacciare Santoro!


Citazione:

Citazione:
è rimasto immerso nel nulla per anni, prima di riprendersi il suo microfono


Nottu', è rimasto immerso nel parlamento europeo.
Devo dirtelo io che tipo di opportunità vanno a rinsaldarsi in quegli ambiti?


Pensa che culo..... lo cacciano dalla RAI per dargli un posto migliore e quel Santoro, che a questo punto è non soltanto stronzo, ma anche coglione, ci rinuncia e fa una causa per tornare dov'era.....

Mannaggia..... non aveva capito quanto stava bene lì......


Citazione:

Citazione:
Ma dire che "poteva combattere un po' di più" mi sembra davvero utopistico.


A volte non basta cantare "Bella Ciao", quando in ballo c'è l'informazione e la propria fiducia nella TV pubblica.
Diciamo, più semplicemente, che il marchio di pluriesiliato fa alzare di non poco i suoi onorari.




Questa manco merita replica, sorry. :)
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(Stefano Bartezzaghi)
Inviato il: 10/6/2011 16:38
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#65
Dubito ormai di tutto
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Citazione:

mangog ha scritto:
Citazione:

florizel ha scritto:

mangog

Azienda dove i vertici non possono nemmeno decidere il palinsesto.

Invece lo decidono, eccome. Decidono che in RAI la linea da seguire è quella che sottrae audience a Mediaset, competendo sulla scarsa qualità delle informazioni e sulle stronzate, piuttosto che sulle VERE novità e su una migliore informazione.




l giudici, con abuso di potere SENZA AVERNE L'AUTORITA', hanno obbligato la Rai a mandare in onda Santoro punto e basta... e questo si chiama intromissione nelle facoltà della direzione aziendale di decidere orari e format delle trasmissioni.
La prossima volta un giudice potrà obbligare la RAI a comprare il pacchetto completo di una trasmissione di Santoro ad un prezzo che non è deciso dai vertici aziendali. Siamo veramente una repubblica delle banane.
Anzi se io fossi Santoro mi rivolgerei al giudice nel caso in cui la Rai non accettasse una richiesta di un paio di milioni di euro all'anno come compenso per i servizi.


Ma scusa..... ma come sarebbe a dire "abuso di potere" e "senza averne autorità"....

Ma tu..... hai letto qualcosa su quella situazione?

Lo sai che contratto avevano firmato RAI & Santoro?

Lo sai quali erano le violazioni commesse dalla RAI?

Capisci qualcosa di legge e di diritto?

Mangog..... i miei più vivi complimenti: hai sparato una delle più enormi e clamorose castronerie mai scritte su Luogocomune.

Quasi quasi tolgo Klaatu dalla mia firma e ci metto te.

E' comunque un primato..... complimentoni.
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Inviato il: 10/6/2011 16:42
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#66
Dubito ormai di tutto
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No, anzi, io questa cosa la voglio chiarire per bene, cazzarola!

Mica è giusto che uno scrive cazzate il libertà, perdinci.

" Tribunale di Roma, Sezione IV lavoro, sentenza n.2732/2005 (Giudice: Stefania Billi)


TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la RAI spa, in persona del legale rappresentante deducendo: di avere lavorato a tempo indeterminato per il gruppo Mediaset dal settembre 1996 all’agosto 1999, di avere poi accettato la proposta di ritornare a lavorare per la convenuta a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico per la realizzazione di un programma settimanale di approfondimento dell’informazione di attualita’ da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno per un minimo di venti puntate l’anno e di un programma di reportage per un numero minimo di venti puntate l’anno da diffondere in seconda serata con il titolo Sciuscia’; la retribuzione concordata era di £ 650.000.000, oltre 5.000.000 di £ per ogni puntata del programma di seconda serata e £ 15.000.000 per ogni puntata del programma di prima serata.
Dei 650.000.000 di £ solo l’importo di £ 200.000.000 normalmente risultava correlato al raggiungimento di specifici obiettivi da assegnarsi con lettera a pare.
Chiariva tuttavia il ricorrente che di fatto parte convenuta non aveva mai fissato alcun obiettivo, mentre gli aveva sempre corrisposto (stagioni 1999/2000, 2000/2001) l’importo di £ 200.000.000 senza alcuna condizione o verifica.
Allegava inoltre di avere avuto assegnata un’autovettura aziendale di cui la convenuta aveva sempre sostenuto le spese.
Aggiungeva che la convenuta aveva assunto a tempo indeterminato i collaboratori da lui indicati, nonche’, con contratto a tempo determinato, altre quindici persone tra giornalisti programmisti registi e tecnici. E che, nel complesso, il gruppo di lavoro era composto di quarantacinque persone.
Precisava che la convenuta aveva loro assegnato una redazione composta da dieci locali e che dopo l’anno 2000, per ragioni di palinsesto, pur rimanendo assegnato alla Divisione I, aveva concordato con la direzione generale il suo passaggio a Raidue.
Elencava i programmi realizzati e descriveva analiticamente le mansioni svolte deducendo di avere riscosso grande successo di pubblico, tanto che la convenuta aveva aumentato a £ 20.000.000 il compenso per ciascuna puntata del programma di prima serata.
Deduceva che, a seguito di esposti all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi ad alcune puntate del suo programma televisivo Il Raggio Verde per pretese violazione della par condicio, la convenuta era stata condannata al pagamento di una sanzione di £ 200.000.000 e che i relativi provvedimenti erano stati impugnati innanzi al giudice amministrativo.
Elencava poi i programmi realizzati nella stagione televisiva successiva alle elezioni politiche del maggio 2001.
Lamentava che il Presidente del Consiglio, in vista della nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI, nel corso di una conferenza stampa aveva attribuito il calo dell’indice di fiducia del pubblico nei suoi confronti alla messa in onda di alcune trasmissioni da parte dei professionisti B., L. e dello stesso ricorrente.
Deduceva che il nuovo consiglio di amministrazione aveva nominato come direttore generale A. S., il quale aveva dichiarato di votare per Forza Italia.
Lamentava che il Presidente del Consiglio, prima, al congresso del partito di Alleanza Nazionale svoltosi a Bologna e, poi, a Sofia il 18 aprile 2002 aveva parlato di occupazione militare della RAI da parte della sinistra e di un uso criminoso della televisione pubblica da parte di alcuni giornalisti, tra cui lo stesso ricorrente e E. B.
Deduceva che, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il presidente della RAI, B., aveva in qualche modo difeso l’operato dei giornalisti chiamati in causa e che il direttore generale, invece, aveva giustificato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio per quanto accaduto nel servizio pubblico durante la precedente campagna elettorale.
Dichiarava il ricorrente che nel maggio 2002 il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia alla Camera dei Deputati aveva chiesto all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni di procedere nei confronti della convenuta per asserite violazioni di regole di imparzialita’ nelle puntate di Sciuscia’ Edizione Straordinaria dell’11 e del 18 gennaio, nonche’ dell’1 e del 15 febbraio 2002.
Dichiarava il ricorrente di avere dedicato una puntata di Sciuscia’ Edizione Straordinaria del 24/5/2002 dal titolo: per conto terzi? Alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Sofia ed al caso di E. B. a cui avevano partecipato giornalisti e politici di diversi schieramenti e che a distanza di una settimana il presidente della RAI, B., aveva dichiarato in un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera che S. e’ l’unico giornalista che viola palesemente le regole.
Dichiarava, inoltre, che il Presidente del Consiglio nel corso di una visita ufficiale a Siviglia aveva ribadito l’incompatibilita’ di esso ricorrente con il nuovo orientamento della RAI.
Il ricorrente lamentava, ancora, che nei palinsesti della convenuta presentati a Cannes nel giugno 2002, ai fini della pianificazione delle campagne pubblicitarie per la stagione giugno 20027 2003, non erano stati inseriti i suoi programmi, ne quelli di E. B., ad onta di quanto aveva ritenuto di potere credere dopo colloqui e scambi epistolari con il presidente della RAI.
Dichiarava che il 5/8/2002 la convenuta aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti con riferimento alla puntata del 24/5/2002 di Sciuscia’ Edizione Straordinaria ed a quella di Sciuscia’ del 16/7/2002, dedicata all’emergenza idrica siciliana, per non avere rispettato gli obblighi di imparzialita’, correttezza, obiettivita’ e completezza informativa, causando proteste da parte del presidente della regione Sicilia, C.
La notizia dell’apertura del procedimento disciplinare era stata pubblicata da tutti i principali organi di stampa, come analogamente la notizia della successiva irrogazione della sanzione di quattro giorni di sospensione del lavoro ed alla retribuzione.
Contestava l’irrogazione della sanzione dichiarando di averla legittimamente impugnata.
Dichiarava il ricorrente di avere appreso dalla stampa che il direttore dI Raitre aveva affermato di avere avuto mandato dal consiglio di amministrazione di definire la proposta di uno spazio per S. da dopo Pasqua 2003, senza aumento di budget.
A cio’ aveva fatto seguito la delibera del consiglio di amministrazione della convenuta del 14/11/2002 con cui di invitava il direttore generale a verificare al piu’ presto la possibilita’ di inserimento nei palinsesti della prossima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da E. B. e M. S.
Dichiarava il ricorrente che erano poi seguiti scambi epistolari con il direttore generale della convenuta con inviti reciproci delle parti all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali ed al rispetto delle norme di legge.
Aggiungeva il ricorrente che le parti erano comparse poi, su ricorso ex art. 700 c.p.c. da egli proposto, innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro.
All’esito del procedimento, con ordinanza il giudice aveva ingiunto alla RAI spa di adibire il ricorrente alle mansioni di cui al contratto del 14/4/1999, cosi’ come effettivamente svolte ed esercitate in concreto , ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’.
Lamentava di essere ancora privo di incarico e di non avere piu’ percepito compensi relativi alle singole puntate dei programmi a lui affidati.
Dichiarava che il 26/9/2002 la convenuta gli aveva comunicato la riduzione in misura del 20% dell’importo annuo £ 200.000.000 previsto quale componente variabile della sua retribuzione, oltre alla decurtazione dell’una tantum corrisposta a tutti i dipendenti in misura di Euro 1356,00 in base al rinnovo del contratto integrativo aziendale, provvedimenti che aveva provveduto regolarmente a contestare.
Concludeva che nella stagione 2002/2003 la RAI aveva inserito nei suoi palinsesti in prima serata due programmi settimanali di approfondimento dell’informazione di attualita’, Excalibur su Raidue e Ballaro’ su Raitre, condotti rispettivamente dai giornalisti A. S. e G. F.
Chiedeva, quindi, il ricorrente: l’accertamento dell’inadempimento della societa’ convenuta all’obbligo di adibirlo all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’ di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare Sciuscia’ Edizione Straordinaria e Sciuscia’; l’accertamento della responsabilita’ della convenuta di discriminazione politica vietata dall’art. 15 St. Lav; la dichiarazione di illegittimita’ dei provvedimenti con cui era stato privato dell’attivita’ lavorativa indicata; la dichiarazione del diritto del ricorrente di essere adibito all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, nonche’ di programmi di reportage e la conseguente condanna della convenuta ad adibire il ricorrente alle indicate mansioni cosi’ come svolte ed esercitate in concreto sino alla stagione televisiva 200172002; la conferma dell’ordinanza ex art 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro il 9/12/2002; la condanna in favore del ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento quantificato in Euro 180.000,00 mensili per il periodo dal settembre 2002 alla data della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi; la condanna in favore del ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di Euro 371.848,96 per ogni stagione televisiva con effetto dal settembre 2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; la dichiarazione di illegittimita’ e di nullita’ della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicata con lettera del 7/10/2002 e la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo trattenuto, nonche’ al risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione; la dichiarazione di illegittimita’ della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26/9/2002 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 22.o34, 27, oltre rivalutazione di interessi; l’ordine di pubblicazione della sentenza a spese della convenuta su tre giornali a diffusione nazionale, nonche’ mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali della convenuta.
Concludeva, poi in sede di note, precisando gli importi di cui ai capi f) e g), determinandoli rispettivamente in Euro 5.040.000, 00 e 898.696.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva la societa’ convenuta chiedendo il rigetto delle domande e la revoca dei provvedimenti cautelari ed attuativi con la vittoria delle spese di lite.
Precisava la convenuta che il ricorrente, una volta ottenuto il provvedimento ex art. 700 c.p.c., aveva presentato un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per sentire determinare la modalita’ di attuazione del provvedimento ottenuto.
Dichiarava di avere proposto al ricorrente una duplice alternativa consistente in un programma nel pomeriggio del sabato dalle 16,30 alle 18,00 in otto puntate, da circa novanta minuti, ed una seconda ipotesi concernente una trasmissione in 16 puntate, da venti minuti circa, nella terza serata di sabato e di domenica.
Dichiarava che il ricorrente aveva rifiutato entrambe le proposte insistendo per la decisione del giudice.
Il Tribunale aveva emesso una prima ordinanza il 3/6/2003 con la quale si era stabilito che la RAI spa doveva affidare a S. M. la realizzazione e la conduzione di un programma: di approfondimento giornalistico sull’informazione di attualita’; collocamento in prima o in seconda serata; realizzato mediante puntate essenzialmente e tendenzialmente monotematiche; che abbia la durata complessiva a quella, tra 90 e 150 minuti per puntata settimanale per non meno di otto mesi, dei programmi realizzati in precedenza dal medesimo; con dotazione di risorse umane, materiali e tecniche, idonee ad assicurare la buona riuscita di esso in misura equivalente a quella praticata per i programmi precedenti.
Era seguita poi un’altra ordinanza il 16/7/2003, in sede di attuazione, ulteriormente esplicativa delle mansioni da affidare al ricorrente.
La prima ordinanza attuativa del 3/6/2003 era poi stata parzialmente revocata dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del 23/7/2003 limitatamente alle lett. b), d) ed e), mentre la seconda, del 16/7/2003, era stata integralmente revocata, in quanto dipendente dalle parti revocate della prima ordinanza del 3/6/2003.
Eccepiva parte convenuta che quasi tutte le domande proposte, ad eccezione di quelle di cui ai punti I e J, avevano come presupposto, non solo il diritto alla funzione di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento giornalistico sull’informazione di attualita’, ma anche la pretesa alla collocazione di tali programmi in prima e seconda serata con la stessa durata e le stesse dotazioni dei programmi precedenti.
Pretesa che andava a collidere con il potere costituzionalmente garantito, art. 41 Cost., del datore di lavoro di determinare liberamente la propria iniziativa economica.
Lamentava la parte convenuta l’inadempimento del ricorrente alla specifica richiesta di ideare programmi realizzabili, in quanto questi aveva riproposto un programma gia’ realizzato (Circui’), oppure uno molto simile a quelli realizzati da altri colleghi.
Lamentava inoltre l’inadempimento in relazione al programma su Salvatore Giuliano che lo stesso ricorrente aveva proposto e poi si era rifiutato di realizzare.
In ordine alle mansioni, rilevava come il contratto fosse al limite dell’indeterminatezza o indeterminabilita’ dell’oggetto ed evidenzia come nel contratto fosse stata prevista un’attivita’ lavorativa normalmente prestata per un importo di £ 450.000.000, oltre un importo annuo lordo di £ 200.000.000 correlando al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati, oltre alla previsione della corresponsione di somme predeterminate per ciascuna puntata effettivamente realizzata.
Da tale previsione contrattuale faceva discendere la negazione della pretesa della somma di Euro 371.848, 96 a stagione a titolo di lucro cessante che teneva conto anche degli importi previsti solo in via aggiuntiva.
Negava anche la debenza della somma di £ 200.000.000 che risultava, invece, condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Ribadiva inoltre che la riduzione del 20% del premio di risultato era stata operata per tutti i dipendenti in una riconosciuta situazione di contrazione dei risultati.
I premi di risultato erano stati sostituiti da un’una tantum di Euro 1.356,00, incompatibile con la percezione di una parte variabile della retribuzione, la quale, infatti, era stata recuperata al momento del versamento dell’equivalente di £ 160.000.000.
Contestava la fondatezza delle domande risarcitoria, nonche’ l’immotivata enormita’ delle somme richieste.
Rivendicava la legittimita’ della sanzione disciplinare irrogatagli.
Veniva espletata istruttoria con acquisizione di prove documentali e c.t.u. relativa alla trascrizione dei due video relativi alle trasmissioni oggetto di contestazione disciplinare.
All’odierna udienza, previo deposito di note autorizzate e dopo discussione delle parti, il giudice decideva con dispositivo di cui dava lettura in pubblica udienza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Contenuto del contratto stipulato dalle parti e inadempimento.
In relazione all’interpretazione del contratto stipulato tra le parti, questo giudice ritiene di condividere in pieno le conclusioni cui sono giunti i giudici della cautela, sia in primo che in secondo grado, in particolare contenute nell’ordinanza del 9/12/2002 (rel. Paglierini), ed in quella del reclamo del 13/2/2003 (rel. Blasutto).
Sul punto va ricordato che le parti hanno stipulato un contratto il 14/4/1999 (doc. 2 fasc. ricorrente) tra le stesse, in base al quale l’odierno ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell’ambito della Divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno.
Ai fini dell’interpretazione del contratto in esame, indubbiamente carente nell’indicazione specifica delle mansioni, si e’ imposta una verifica del comportamento delle parti anteriore, ma anche successiva, alla stipula dello stesso, ai sensi delle regole generali in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.).
Per la fase antecedente alla stipula, oltre all’accordo sopra richiamato, esattamente il giudice della cautela di primo grado ha richiamato la delibera della parte convenuta dell’8/4/1999, laddove nelle premesse considera che la caratterizzazione e lo sviluppo dell’offerta televisiva di approfondimento informativo richiedono sempre piu’ di avvalersi di consolidate professionalita’.
Sulle richiamate espressioni il giudice della cautela ha evidenziato come il riferimento alle consolidate professionalita’ nell’ambito dell’approfondimento informativo fosse gia’ molto significativo della reale volonta’ della parte convenuta di assegnare al ricorrente le mansioni e le attivita’ per le quali era ed e’ caratterizzata la sua formazione professionale.
Il Tribunale, in sede di reclamo, ha confermato tale interpretazione e, disattendendo le difese della convenuta, ha escluso che i riferimenti alla professionalita’ costituissero semplici motivi interni ed, anzi, ha ritenuto le espressioni sopra indicate come elemento significativo di formazione e qualificazione della volonta’ della contraente RAI.
Il Tribunale, inoltre, ha ribadito quanto gia’ ritenuto dal giudice del primo grado della cautela, e si ripete integralmente condiviso da questo giudice, che non e’ dato distinguere nel contenuto del contratto tra un’attivita’ normale ed un’attivita’ speciale accessoria.
La previsione relativa alla realizzazione del programma Sciuscia’ nonche’ di altro programma informativo, articolato in puntate speciali di prima serata, pur letteralmente definita in aggiunta a quella normalmente prestata (peraltro esclusivamente sotto il profilo retributivo) risultava essere nel contesto i un’interpretazione complessiva delle clausole… (omissis) sufficientemente definita e tale da assumere significato e valenza di attivita’ normale.
Del resto, cosi’ prosegue il Tribunale, solo attraverso tale interpretazione si puo’ dare ragionevolmente spiegazione al fatto che al S., pur direttore ad personam, e quindi per definizione privo delle mansioni proprie della qualifica di direttore (di testata), fosse stata assicurata la disponibilita’ di un’adeguata dotazione di personale e di beni strumentali.
Parimenti l’unica spiegazione logica e plausibile del riconoscimento di un’elevata retribuzione e’ costituita dalla volonta’ delle parti (e quindi della RAI) di incaricare il S. di realizzare una complessiva opera nell’ambito dell’informazione, rispetto alla quale le singole puntate del programma convenuto, pur dando luogo ad un compenso aggiuntivo, si ponevano come momenti di esecuzione del piu’ ampio e generale incarico conferitogli.
Il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto e, quindi, nell’esecuzione dello stesso, conferma tale impostazione, in quanto il ricorrente ha effettivamente realizzato gli indicati programmi di approfondimento informativo in prima e seconda serata, come risulta dagli atti e comunque non contestato dalla parte convenuta.
In questa linea va iscritta poi la delibera del Consiglio di Amministrazione (seduta 14/11/2002 doc. n. 47 bis fasc. ricorrente) della convenuta che da incarico al direttore generale di verificare le possibilita’ di inserimento nel palinsesto della successiva stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da M. S.
Non v’e’ dubbio, dunque, che anche il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto conferma l’ambito delle mansioni attribuite al ricorrente, ovvero, quelle di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, nonche’ di programmi di reportage in prima ed in seconda serata.
In relazione all’inadempimento va osservato che, in realta’, la parte convenuta non ha affatto contestato di avere privato il ricorrente delle mansioni a lui originariamente attribuite.
Vi e’, anzi, prova in atti che organi rappresentativi dell’ente abbiano in piu’ occasioni manifestato, attraverso organi di stampa, la volonta’ di non reimpiegare il ricorrente (doc. 36,41, 42 fasc. ricorrente).
La parte convenuta ha, invece, eccepito un inadempimento del ricorrente sostanzialmente sotto due profili: il primo, in relazione al programma su Salvatore Giuliano, sull’assunto che lo stesso ricorrente aveva proposto tale idea e che poi si era rifiutato di realizzarla; il secondo, riferito alla specifica richiesta effettuata da parte convenuta di ideazione di almeno tre nuovi programmi, cui il ricorrente aveva risposto proponendo un programma gia’ realizzato (Circus), ovvero un altro molto simile a quelli prodotti da altri colleghi.
In relazione alla doglianza della mancata realizzazione del doudramma su Salvatore Giuliano, ideato dl ricorrente, quando questi ancora esercitava le mansioni per le quali era stato assunto, si osserva quanto segue: sia il giudice di prime cure, sia quello del gravame in sede di cautela (ordinanze sopra richiamate), esattamente non hanno ravvisato elementi da cui desumere che vi fosse l’intenzione da parte del ricorrente di sostituire con tale prodotto la sua normale attivita’, ma semplicemente quella di integrare le normali prestazioni con un’opera aggiuntiva (vedi infatti lettera del ricorrente del 20/11/2002 doc. 7 fasc. 2 di parte resistente).
Tale opera, del resto, per la sua tipologia va indubbiamente ascritta al macrogenere cultura, ben diverso da quello di informazione cui il ricorrente fin dall’inizio e’ stato adibito, per quanto e’ stato appena esposto.
La connotazione del programma su Salvatore Giuliano, per le forme di realizzazione basate, essenzialmente su una fiction, e per il suo contenuto di ricostruzione storica non consente, infatti, di formulare un giudizio di equivalenza con le mansioni precedentemente svolte.
Per quanto riguarda la seconda eccezione relativa ai programmi proposti dal ricorrente, va osservato che si tratta di eccezioni collegate temporalmente ad una fase successiva a quella dell’inibizione dell’attivita’ lavorativa da parte convenuta ed, in particolare, alla fase attuativa del procedimento cautelare.
Tale eccezione non ha alcun rilievo, pertanto, nell’accertamento della fase antecedente al ricorso ex art. 700 c.p.c. e non vale a confutare il lamentato inadempimento della parte datoriale.
La parte convenuta non ha mai, del resto, negato di avere soppresso i programmi che il ricorrente avrebbe dovuto realizzare a decorrere dal settembre 2002, sollevando solamente le due eccezioni sopra riportate che non appaiono fondate.
Da quanto fin qui esposto consegue che la accertata totale privazione delle mansioni, viola l’art. 2103 c.c.
Va, infatti, assolutamente condivisa l’impostazione seguita dai giudici della fase cautelare (ordinanza del 9/12/2002 e ordinanza del 13/2/2003), sulla questione dell’ambito oggettivo di riferimento entro il quale operare il giudizio di equivalenza delle mansioni, di cui all’art. 2103 c.c., ai fini dell’esercizio dello ius variandi datoriale.
In particolare, si ritiene che le mansioni del ricorrente, per come sopra accertate, sono da ricondurre nell’ambito di cui all’art. 2 del contratto di servizio tra la RAI ed il Governo ed, in particolare, nel macrogenere televisivo di alla lett. b) del citato articolo,. cosi’ descritto: Informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualita’, costume e societa’, dibattiti.
In tale ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all’informazione sull’attivita’ degli organi istituzionali nonche’ delle regioni e delle autonomie locali e all’informazione parlamentare.
Non si puo’ accedere alla tesi di parte convenuta che tende ad assimilare, in via analogica, in macrogenere informazione, con quelli di cultura e di servizio, pena un illegittimo ampliamento dell’ambito entro cui individuare le mansioni equivalenti ai sensi dell’art. 2103 c.c. [1]
L’espressione utilizzata nel contratto di approfondimento informativo ed il riferimento alle consolidate professionalita’, nonche’ il concreto atteggiarsi delle parti in fase esecutiva e successiva alla stipula del contratto, per come accertato, porta inequivocabilmente a identificare le mansioni proprio nell’ambito dell’approfondimento informativo.
Il relativo giudizio di equivalenza, pertanto, deve necessariamente essere effettuato alla stregua del sopra citato art. 2 del contratto di servizio tra la RAI ed il Governo, ovvero dal macrogenere informazione.
Quest’ultimo si qualifica per il carattere essenzialmente monotematico del singolo programma e per il necessario connotato di approfondimento delle questioni sfrontate che ineriscono l’attualita’.
La parte ricorrente chiede, consolo, che venga accertato l’inadempimento della societa’ convenuta all’obbligo di adibirlo all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, ma anche la specificazione di programmi di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare Sciuscia’ Edizione Straordinaria e Sciuscia’.
La parte resistente, invece, forte dell’ordinanza del 17/7/2003 con cui il reclamo ha in parte riformato la prima ordinanza dell’attuazione del 3/6/2003, rivendica il diritto di collocare il ricorrente in altra fascia oraria.
Sostenere, come ha fatto parte convenuta, che la puntualizzazione della fascia oraria attiene alla sfera della libera scelta dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 41 Cost., e’ certamente valutazione esatta.
Il principio della liberta’ della scelta imprenditoriale costituzionalmente garantito deve, tuttavia, essere coniugato con quello stabilito dall’art. 2103 c.c. cui sono sottesi altri interessi di valore costituzionale (artt. 1 e 2 Cost.), come si vedra’ piu’ avanti.
E’ necessario, pertanto, individuare con esattezza quale sia, nel caso di specie, l’ambito dell’equivalenza.
Ritiene il giudicante che e’ lo stesso tenore del contratto ad impedire soluzioni di collocazione nel palinsesto diverse da quelle pattuite.
In altri termini, le mansioni cosi’ come sopra individuate riducono fortemente l’area dell’equivalenza antro cui la parte puo’ legittimamente esercitare il suo ius variandi.
Sotto questo profilo si osserva che l’indicazione della fascia oraria e’ d intendere come ulteriore specificazioni delle mansioni attribuite al ricorrente per contratto.
Nell’individuazione dell’ambito delle mansioni equivalenti da assegnare, lo stesso collegio in sede cautelare (ord. 13/2/2003) ha evidenziato l’inesattezza della ricostruzione operata dalla RAI che distingueva all’interno del contratto tra attivita’ normale e attivita’ speciale e aggiungeva, intendendo con essa ogni programma di prima e seconda serata effettivamente realizzato e cio’ con motivazione che sopra si e’ integralmente riportata.
Il Tribunale ha, infatti, considerato ogni attivita’ prevista nel contratto come rientrante nelle mansioni ordinariamente attribuite al ricorrente.
Questo giudice osserva che tali argomenti, assolutamente condivisibili, inducono a ritenere tutt’altro che marginale, ai fini dell’individuazione delle mansioni equivalenti, il riferimento alla fascia oraria.
L’attenzione sul momento formativo della volonta’ contrattuale, sul tenore letterale del contratto e sulla sua effettiva esecuzione, ha infatti evidenziato come le mansioni, che sono state ora individuate, sono sempre state espletate in prima e seconda serata.
Il concetto di equivalenza delle mansioni e’ necessariamente elastico e l’equivalenza costituisce il metro di controllo della mobilita’ del lavoratore in azienda sotto il profilo delle mansioni di adibizione.
Il criterio dell’equivalenza non e’ esclusivamente diretto a misurare una qualita’ intrinseca ai compiti dei quali si esige lo svolgimento.
Profilo di particolare rilievo, certamente, assume la salvaguardia della specifica professionalita’ maturata dal lavoratore.
No a caso la piu’ attenta dottrina ha parlato, in proposito, di mansioni di uguale valore professionale.
Si ritiene, peraltro, che nel giudizio di equivalenza non possa prescindersi dal contesto organizzativo in cui viene ad espletarsi la prestazione lavorativa.
Ne consegue che lo spostamento del lavoratore deve essere operato in riferimento ad un’area di professionalita’ i cui caratteri distintivi non costituiscono una realta’ immobile, conoscibile in astratto, preesistente alla stessa organizzazione produttiva.
Tali caratteri sono percepibili solo attraverso una rilevazione dei dati di cd tipicita’ ambientale, che per natura sono variabili.
Sotto quest’ultimo profilo si rileva, anzitutto come fatto notorio (ma vedi anche elenco delle trasmissioni seriali 2000/2002 e 2002/2003 fasc. 3 c) di parte convenuta), che, nell’organizzazione produttiva della RAI spa, i programmi di approfondimento di informazione dell’attualita’ sono sempre stati trasmessi solo nelle fasce orarie di prima e seconda serata.
La ragione di tale sistematica collocazione nei palinsesti certamente trae origine dalla stessa peculiarita’ della funzione dell’ente convenuto, diretta a fornire un essenziale servizio pubblico di informazione.
Tale funzione acquista maggiore importanza, soprattutto, nel settore dell’approfondimento dell’attualita’, ove e’ fondamentale che il servizio raggiunga il maggior numero di persone.
Da qui la collocazione di tali programmi in fasce orarie di maggior ascolto.
Va rilevato inoltre, che nel settore televisivo la professionalita’ si valuta anche, se non soprattutto, sulla base dell’indice di ascolto.
E’ la cd audience un metodo di misurazione della professionalita’.
E’ di palmare evidenza che nessun imprenditore televisivo collocherebbe in prima serata, ove c’e’ il piu’ alto indice di ascolto, un professionista che nessuno vuole o ama ascoltare, oppure un principiante.
La fascia oraria di prima serata, inoltre, e’ quella di massimo ascolto, ove maggiormente si concentrano gli investimenti degli inserzionisti pubblicitari.
Nel caso di specie, il numero di anni in cui il ricorrente e’ stato impegnato in trasmissioni di prima serata, da il metro della professionalita’ acquisita dallo stesso.
Sul punto, inoltre, l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui la media dello share di 33 puntate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 e’ stata del 18% superiore a quello medio di Raidue nella corrispondente fascia oraria, non e’ stata affatto confutata dalla parte resistente e, pertanto, va ritenuta come provata.
Da quanto appena esposto necessariamente consegue che sottrarre il ricorrente dal proprio pubblico, oltre che essere un inadempimento degli obblighi contrattuali, significa in qualche modo diminuire la sua capacita’ professionale.
Sul punto si richiama l’ordinanza del 3/6/2003 in cui il giudice evidenzia che la valenza professionale di un’attivita’ giornalistica che si estrinseca nella realizzazione di programmi di approfondimento su temi di stretta attualita’ e’ da individuarsi anche, se non soprattutto, in riferimento ai profili oggettivi che determinano la potenzialita’ comunicativa del medium offerto dal giornalista (entita’ dell’utenza abituale, collocazione oraria, durata, frequenza e continuita’ della trasmissione), poiche’ e’ a tali profili che si collega, e da tali fattori che viene valorizzata, la capacita’ professionale di confrontarsi con il compito di dare notizie, di farle capire e di far capire i diversi punti di vista in ordine ad esse e, al tempo stesso, di sollecitare, di mantenere ed accrescere l’interesse degli ascoltatori rispetto ai fatti e alle idee oggetto della rappresentazione (fasc. 4 parte convenuta).
Lo stesso Tribunale nell’ordinanza del 13/2/20043 ha chiarito che l’equivalenza delle mansioni va verificata sia sul punto oggettivo, e cioe’ sotto il profilo dell’inclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo in relazione al quale e’ necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacita’ professionali gia’ acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi (fascicolo senza numero di pare convenuta ordinanza del 13/2/2003 pag. 29).
Va precisato, inoltre, che, se effettivamente nell’individuazione delle mansioni equivalenti, deve essere garantito il medesimo livello professionale mediante l’adibizione a funzioni confacenti alle qualita’ del lavoratore, nell’ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse nel rispetto della tutela del patrimonio di professionalita’ gia’ proprio del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale (ord. Trib. 13/2/2003), senza dubbio la collocazione del ricorrente in una fascia oraria diversa da quella da lui assegnata per tutto il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione (ovvero in prima o seconda serata), non solo, comporta una compressione ed una svalutazione della professionalita’ dello stesso ricorrente intesa nei termini sopra esposti, ma finisce per affidargli un tipo di mansioni non equivalenti a quelle originariamente allo stesso attribuite.
La conferma della fascia oraria convenuta tra le parti, dunque, non tutela solo la visibilita’ del ricorrente, ma soprattutto conserva il patrimonio professionale gia’ acquisito dallo stesso.
La condotta della convenuta, in quanto in aperta violazione dell’art. 2103 c.c., ha ulteriormente contrassegnato l’inadempimento della convenuta dell’obbligo di fare lavorare il ricorrente.
In particolare, e’ risultato accertato che la parte convenuta e’ venuta meno agli obblighi assunti per contratto, impedendo al ricorrente di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto od altre equivalenti.
Va peraltro anche evidenziato che nel caso di specie risulta particolarmente connotato anche l’elemento soggettivo dell’inadempimento in questione.
In particolare, si osserva che la parte convenuta, non solo, ha privato il ricorrente delle mansioni cui originariamente era stato adibito, ma, attraverso propri organi rappresentativi, ha rilasciato dichiarazioni ad organi di stampa contenenti giudizi sul comportamento del ricorrente nell’esercizio delle sue mansioni certamente significative di una volonta’ di non adempiere.
In particolare, il presidente della convenuta ha dichiarato il 24/6/2002 a La Stampa che: S. non puo’ impunemente violare le regole imposte prima di tutto dalla Costituzione, poi dalle leggi, dai regolamenti RAI e persino dagli indirizzi del Cda e dalle direttive dei direttori di rete (doc. 17 fasc. parte ricorrente); lo stesso presidente della convenuta in un intervento ad un convegno RAI e territori a Firenze ha dichiarato: trasmissioni faziose come quella di S. ci sono in Venezuela, in un paese civile non si fanno. S. se lo deve mettere in testa… lui e’ un dipendente RAI e come tale dovrebbe comportarsi.
Vorrei che S. lavorasse nel rispetto delle regole democratiche di un pese civile (doc. 42 fasc. ricorrente); in una intervista al Corriere della Sera il 18/10/2002 ha dichiarato che S. ha sbeffeggiato pubblicamente presidente direttore generale e direttore di Raidue.
Ha denunciato alla magistratura i primi due e i consiglieri A. e S., omissis, mi chiedo se la RAI puo’ far finta di niente di fronte a chi le gibus solutus, cioe’ libero dai legami della legge (doc. 36 fasc. ricorrente).
E sempre al medesimo quotidiano il 31/10/2002 ha dichiarato: S., con i fatti, cioe’ con le sue condanne all’Autority e con le sue dichiarazioni i cui rivendica il diritto alla faziosita’ non risponde a queste linee e quindi non e’ possibile utilizzarlo.
Va, infine, ricordato, che le notizie dell’avvio del procedimento disciplinare e della conseguente irrogazione della sanzione sono state altresi’ pubblicate su organi di stampa (doc. nn. 26 bis e 32 bis fasc. parte ricorrente).
Tali espressioni, oltre a connotare l’inadempimento dal punto di vista soggettivo, hanno contribuito a fornire all’esterno del rapporto contrattuale un immagine professionale dl ricorrente non rispondente al vero.
Cio’ tanto piu’, in quanto tale comportamento si e’ realizzato attraverso una diffusione pubblica di tali giudizi.
Ne vale l’eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa alla mancata persistenza dell’interesse del ricorrente ad una pronuncia in tal senso, alla luce della sua elezione al Parlamento Europeo.
Non vi e’ dubbio che nel caso in esame sussista l’interesse ad agire in capo al ricorrente, atteso che il mandato parlamentare sospende, ma non interrompe il rapporto di lavoro.
Attualmente, pertanto, il rapporto di lavoro e’ da ritenere in legittima quiescenza e, alla cessazione della causa di sospensione, sara’ onore del ricorrente informare il datore di lavoro e dichiarare la propria disponibilita’ a riprendere servizio (Cass. n. 3370 del 1996).
All’accoglimento del primo capo di domanda segue l’accoglimento del capo d) della stessa, ovvero, la dichiarazione del diritto del ricorrente di essere adibito all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, nonche’ di programmi di reportage la condanna della convenuta ad adibire il ricorrente alle indicate mansioni cosi’ come svolte ed esercitate in concreto, ovvero sia in prima che in seconda serata, sino alla stagione televisiva 2001/2002.
Non pare possa accogliersi l’eccezione di improponibilita’ di tale capo di domanda.
E’, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, a seguito dell’illegittimo mutamento delle mansioni, faccia seguito in capo al lavoratore, non solo il diritto al risarcimento del danno, ma anche al ripristino della situazione originaria, salvo poi l’esercizio, da parte datoriale dello ius variandi.
Per tutte Cass. n. 11479 del 1999 secondo cui: nell’ipotesi di assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle spettanti, in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il lavoratore puo’ ottenere tutela con la condanna del datore di lavoro al corretto adempimento dell’obbligo contrattuale mediante l’assegnazione alla precedenti mansioni, senza che osti a tale pronuncia in sede di giudizio di cognizione la natura incoercibile della prestazione; la condanna al ripristino della situazione antecedente all’illegittima dequalificazione non preclude il legittimo esercizio dello ius variandi, essendo consentito al datore di lavoro di adempiere mediante assegnazione del dipendente a mansioni diverse di contenuto professionale equivalente.
Non puo’ accogliersi il capo di domanda e) e di conferma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma del 9/12/2002, in quanto non e’ compito del giudice della cognizione piena confermare o riformare i provvedimenti adottati nella fase a cognizione sommaria.
La natura stessa del giudizio di cognizione piena fa si che l’accertamento in esso dichiarato superi il deciso reso nella fase cautelare.
I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicche’ la loro efficacia cessa se l’esistenza del diritto viene esclusa, ancora prima che suddetta esclusione si formi in giudizio, mentre, se viene accertata l’esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito (Cass. n. 1089 del 1995).
Violazione dell’art. 15 St. Lav.
L’Accoglimento del primo capo di domanda fa ritenere assorbito quello relativo all’accertamento della responsabilita’ della convenuta per aver adottato un comportamento di discriminazione politica vietato dall’art. 15 St. Lav.
Si osserva, inoltre, che la richiesta di dichiarazione della nullita’ del comportamento datoriale, ai sensi della norma citata, implicherebbe un’interpretazione estensiva della stessa, in quanto la norma parla di nullita’ di atti o patti, mentre nel caso di specie l’inadempimento si e’ realizzato attraverso un comportamento omissivo.
Del resto, a seguito di tale dichiarazione di nullita’, il ricorrente non conseguirebbe altro che quanto gia’ ottenuto, prima, in sede cautelare e, oggi, in questa sede, ovvero la pronuncia di inadempimento con gli obblighi consequenziali.
Risarcimento del danno.
All’accertamento dell’inadempimento contrattuale parte ricorrente ricollega le domande di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.
Danno patrimoniale- lucro cessante.
Il capo di domanda deve trovare integrale accoglimento. Ai sensi dell’art. 1223 c.c., infatti, il risarcimento del danno per inadempimento deve comprendere cosi’ la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Non vi e’ dubbio che l’accertato inadempimento della societa’ convenuta ha dato luogo al verificarsi di un danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno relativo ai programmi soppressi che il ricorrente non ha piu’ potuto realizzare.
Tale danno, definito lucro cessante, e’ casualmente e direttamente collegato all’inadempimento della parte convenuta, in quanto, come e’ evidente, se l’azienda avesse mantenuto il ricorrente nelle sue mansioni questi avrebbe certamente realizzato i programmi a lui affidati.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno patrimoniale occorre fare riferimento al compenso previsto per le singole puntate ed al numero di quelle mancate per tutta la durata dell’inadempimento.
In relazione al periodo dell’inadempimento, andra’ considerato dal settembre 2002 al 20 luglio 2004, momento in cui il ricorrente ha chiesto di essere collocato in aspettativa per svolgere le funzioni di parlamentare europeo.
Non puo’, del resto, interpretarsi come messa a disposizione della propria prestazione lavorativa la dichiarazione del ricorrente resa a verbale, in corso di giudizio, di rientrare al servizio della convenuta, qualora venisse pronunciata sentenza di accoglimento della sua domanda di reintegra nelle mansioni.
L’offerta della prestazione lavorativa sara’ compiutamente realizzata quando sara’ cessata la causa di sospensione dal servizio, o per dimissioni dal mandato parlamentare, o per scadenza dello stesso.
Non puo’ accogliersi l’eccezione di inadempimento del ricorrente che avrebbe impedito alla convenuta l’esecuzione dell’ordine di attuazione dato dal giudice.
In primo luogo, non possono considerarsi equivalenti le mansioni proposte dalla RAI (doc. 9 fasc. 4 convenuta) con programmi in altre fasce orarie per quanto sopra esposto.
In secondo luogo, il ricorrente ha elaborato tre proposte (doc. nn. 114, 117, 121, fasc. ricorrente), a fronte delle quali le eccezioni di parte convenuta, relative alla mancata indicazione del titolo, del tema, delle risorse umane, tecniche e finanziarie da impiegare, dei tempi di preparazione, del numero e delle modalita’ operative per assicurare l’ottemperanza alle direttive impartite dalla Commissione parlamentare di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi radio televisivi, on appaiono fondate.
Tali eccezioni sembrano, di contro, strumentali alla mancata volonta’ di adempiere all’ordine del giudice (doc. nn. 116, 118, 120, 122).
In ogni caso, non sembra che parte convenuta abbia profuso, nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, quell’impegno di cooperazione necessario per l’adempimento da parte del ricorrente delle proprie prestazioni.
Segue, pertanto, che, anche sotto questo profilo, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta non possa trovare accoglimento.
Tenuto conto che tra le parti era stato convenuto un compenso di £ 5.000.000 pari ad Euro 2582,00, per ogni puntata di seconda serata ed uno di £ 20.000.000, pari ad Euro 10329,00, per ogni puntata di prima serata e che parte ricorrente ha dichiarato che nelle ultime stagioni il ricorrente ha realizzato 33 puntate in prima serata e 12 in seconda serata (doc. 4 fasc. parte ricorrente) e che tale circostanza non risulta affatto contestata, appare esatta la quantificazione operata dalla parte ricorrente di Euro 371848,00 corrisposti a stagione per la realizzazione degli indicati programmi.
Poiche’ l’inadempimento, per come sopra esposto e’ durato fino alla collocazione del ricorrente in aspettativa e, dunque, sostanzialmente per due stagioni. L’importo appena indicato va moltiplicato per due.
A titolo di lucro cessante, dunque, va liquidata la somma di Euro 743682,00.
Segue la condanna alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal momento dell’avvenuto demansionamento, ovvero dall’1/10/2002.
Danno per demansionamento.
E’ stato piu’ volte ribadito dalla Suprema Corte che il datore di lavoro viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., non solo, quando assegna il dipendente a mansioni inferiori, ma anche quando, pur corrispondendogli la retribuzione, lo lascia in condizione di forzata inattivita’ e senza assegnazioni di compiti.
Cio’ perche’ il lavoro costituisce, non soltanto un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalita’ del lavoratore.
Segue, pertanto, che sussiste un diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione, la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale determina, oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l’obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale o, piu’ sinteticamente, del danno professionale (tra le varie Cass. n. 14199 del 2001 n. 10405 del 1995, n. 7708 del 1995, n. 12088 del 1991).
Tale danno, e’ stato sostenuto, puo’ assumere aspetti diversi.
In particolare, esso puo’ consistere, da un lato in un danno di natura patrimoniale, o c.d. oggettivo, derivante dall’impoverimento della capacita’ professionale acquisita e della mancata acquisizione di una maggiore capacita’, ovvero consistere nella perdita di ulteriori possibilita’ di guadagno (c.d. chances).
Il danno professionale, dall’altro lato, puo’ assumere anche aspetti non patrimoniali, danno c.d. soggettivo, ad esempio, costituendo una lesione del diritto del lavoratore all’integrita’ fisica (art. 2087 c.c.) o alla salute (art. 32 Cost.), quando la forzosa inattivita’ o l’esercizio di mansioni inferiori ha determinato nel lavoratore non solo un dispiacere, un’afflizione dello spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e propria patologia psichica e potrebbe anche costituire una lesione del diritto all’immagineo del diritto alla vita di relazione.
La liquidazione di tale danno puo’ avvenire in via equitativi (Cass. n. 14199 del 2001).
Va inoltre ricordato che la giurisprudenza ha nel corso degli anni mutato l’originaria impostazione sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio in materia di sussistenza del danno.
Secondo un orientamento piu’ risalente nel tempo, infatti, e’ onere del danneggiato fornire gli elementi probatori e di dati di fatto in suo possesso per consentire che l’apprezzamento equitativi sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica di colmare solo le invitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (tra queste Cass. n. 14199 del 2001, n. 7905 del 1998, n. 8835 del 1991, n. 3367 del 1988).
Salvo poi riconoscere, piu’ recentemente, la sufficienza, ai fini dell’assolvimento dell’indicato onere probatorio, di elementi presuntivi relativi alla natura, all’entita’ e alla durata del demansionamento, nonche’ alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 12553 del 2002, n. 15868 del 2002, n. 13580 del 2001).
Piu’ di recente, invece, e’ stato affermato che il demansionamento, non solo comporta la violazione dell’art. 2103 c.c., ma costituisce anche lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalita’ del lavoratore nel luogo di lavoro (art. 1 e 2 Cost.), con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativi (Cass. n. 10 del 2000, n. 10157 del 2004).
L’affermazione di un valore superiore della professionalita’, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituisce sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalita’ del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza del danno patrimoniale (Cass. n. 14443 del 2000, n. 15868 del 2002).
Tale ultimo orientamento, cui questo giudice ritiene di aderire, si iscrive in quello delineato dalle pronunce nn. 8827 e 8828 del 2003 in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
Va, infatti, condiviso l’orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte che ha individuato la fonte normativa del risarcimento del danno non patrimoniale nell’art. 2059 c.c., secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma che tenga conto dei valori fondamentali della persona unitariamente considerata a prescindere, quindi, dalla commissione o meno di un reato.
La Cassazione ha avuto modo di precisare, che e’ ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale, in altri termini, deve intendersi come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.
All’interno del danno non patrimoniale viene, dunque, ricondotto il danno biologico , inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrita’ psicofisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica (art. 32 Cost.), il danno morale tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d’animo sopportati dal soggetto passivo dell’illecito ed infine il danno derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti.
La Corte ha avuto anche cura di precisare che non sembra proficuo ritagliare, all’interno di tale generale categoria, specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: cio’ che rileva e’ l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona dal quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
La Suprema Corte ha infine, proprio in tema di demansionamento recentemente affermato (Cass. n. 10157 del 2004) che: il danno da dequalificazione nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti, sia la perdita di chances, che il danno all’immagine, rientra come il danno biologico , nel danno non patrimoniale.
Il danno da dequalificazione professionale attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita’ nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignita’ personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro e in quello socio- familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello.
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra affermato, non e’ dubbio che la condotta di pare convenuta, consistente nel porre il ricorrente in una forzosa inattivita’, ha indubbiamente cagionato la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ovvero il diritto alla libera esplicazione della personalita’ sul luogo di lavoro e il diritto alla dignita’ personale.
Oltre alla responsabilita’ per inadempimento, dunque, la parte convenuta e’ responsabile anche per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Ne sul punto pare avere pregio l’eccezione sollevata, per la prima volta in sede di discussione della parte convenuta, secondo cui non sarebbe ammissibile il concorso di un’azione contrattuale e di una extracontrattuale.
Non pare al giudicante vi siano nell’ordinamento limiti espressi in materia.
E’ stato, infatti, affermato che (Cass. n. 8381 del 2001) nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l’attivita’ svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona i base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilita’ ex art. 2043 cod. civ. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ.
Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta la perdita di avviamento professionale per il mancato contatto con il pubblico in un settore caratterizzato da un elevato grado di competitivita’ fra gli operatori, la perdita di contatto con le fonti di informazione con conseguente necessita’ di un rinnovato impegno per la ricostruzione di tale patrimonio professionale, la perdita di chances sia presso la convenuta, sia presso altre aziende.
Come distinte voci di danno, parte ricorrente individua, oltre al danno da demansionamento, un danno esistenziale, un danno alla reputazione ed un danno morale, anche se poi nelle conclusioni chiede solo la liquidazione del lucro cessante, del danno da demansionamento, nonche’ del danno morale derivante dal reato di diffamazione.
Per quanto riguarda il lamentato danno da demansionamento o danno professionale, che sopra si e’ definito di carattere patrimoniale o c.d. oggettivamente inteso, indicato nella presente fattispecie nella perdita di avviamento per il mancato contatto con il pubblico e nella perdita di contatto con le fonti di informazione, si osserva quanto segue.
Va accolta la doglianza relativa alla perdita di professionalita’ collegata al mancato contatto con le fonti di informazione.
E’ vero, infatti, che la progressione di carriera nel settore dell’informazione e’ subordinata anche alla disponibilita’ di bune fonti, elementi che vengono necessariamente a mancare in caso di forzosa inattivita’ e che, per essere recuperati, necessitano di un rinnovato impiego di energie.
Evidenziando, invece, una perdita di avviamento per il mancato contatto con il pubblico, parte attrice sembra lasciare intendere che il mancato contatto con il pubblico abbia inciso in modo determinante sulla capacita’ del ricorrente stesso di collocarsi sul mercato.
Va ritenuto, di contro, che data la grande notorieta’ di cui gode il ricorrente il mancato contatto con il pubblico non abbia diminuito le sue possibilita’ di collocarsi sul mercato.
Del resto, anche l’articolata vicenda giudiziaria di cui e’ stato protagonista, debitamente riportata dai mezzi di informazione, ha mantenuto alta la visibilita’ del ricorrente, per cui non si ritiene che lo stesso abbia subito, sotto tale profilo, una menomazione dell’avviamento professionale.
In relazione alla perdita di chances questo giudice non ritiene che sussistano elementi dai quali fare ritenere che il comportamento omissivo della convenuta abbia limitato o precluso future prospettive di lavoro abbia inciso in maniera determinante sul suo patrimonio di esperienze.
La notorieta’ del ricorrente e la sua elevata professionalita’ ampiamente consolidata, anche in questo caso, non consentono di ritenere integrato questo profilo di danno.
Per quanto riguarda il danno professionale di natura non patrimoniale, o soggettivo, si ritiene che, nel caso di specie, la violazione dell’art. 2103 c.c. abbia comportato certamente un danno alla dignita’ personale ed all’immagine professionale.
La mancata adibizione del ricorrente alle mansioni per le quali era stato assunto, accompagnata dalle dichiarazioni sopra riportate rilasciate agli organi di stampa, costituiscono comportamenti di per se lesivi, non solo del diritto al lavoro, ma anche del diritto alla dignita’ personale e all’immagine del ricorrente.
Liquidazione del danno da demansionamento.
L’impedimento allo svolgimento delle mansioni comporta la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita’ anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato con indubbia dimensione patrimoniale e che rende il medesimo pregiudizio suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. N. 10157 del 2004).
Ai fini della liquidazione dell’accertato danno e’, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che occorre procedere con un giudizio equitativo, trattandosi di lesione di beni che non sono economicamente valutabili.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito come la retribuzione costituisca un valido parametro liquidativo, ovvero che e’ del tutto legittimo il ricorso in via parametrica alla retribuzione (anche) per una quantificazione qualificata del danno alla professionalita’ del lavoratore, non potendo negarsi che la retribuzione costituisce espressione (per qualita’ e quantita’, ai sensi dell’art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione (Cass. n. 20 del 2002 su un caso analogo alla presente fattispecie nei confronti della stessa parte convenuta).
Nel caso di specie, al fine della liquidazione del danno, occorre tenere presente, innanzitutto, che si e’ in presenza della forma piu’ grave di demansionamento, costituita dalla privazione di mansioni e considerare, poi, la specificita’ e le caratteristiche della privazione di mansioni e considerare, poi, la specificita’ e le caratteristiche della prestazione lavorativa oggetto del contratto.
Sul punto si ricorda che il ricorrente e’ stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell’ambito della Divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno e successivamente Raidue.
Occorre altresi’ valutare il notevole grado di notorieta’ acquisito dal S. negli anni immediatamente precedenti all’allontanamento illegittimamente impostogli dal datore di lavoro.
Va, inoltre, tenuto presente quanto il ricorrente abbia investito della propria esistenza per adempiere all’obbligo contrattuale in questione.
Merita poi adeguata ponderazione il comportamento della parte convenuta che ha accompagnato il demansionamento vero e proprio, costituito, come sopra si e’ visto, in dichiarazioni rilasciate attraverso la stampa o in occasioni pubbliche, che pur non concretando ipotesi di reato, e’ stato sicuramente lesivo dell’immagine del ricorrente.
Occorre infine calcolare il periodo di inattivita’ in cui e’ stato mantenuto il ricorrente, sino alla sua domanda di collocazione in aspettativa, ovvero 23, dal settembre 2002 al luglio 2004.
Appare ragionevole, pertanto, una liquidazione del danno pari al 100% della retribuzione, oltre gli interessi e la rivalutazione.
Ai fini del calcolo della liquidazione, occorre tenere presente che il contratto prevedeva la corresponsione di £ 450.000.000, oltre un importo annuo lordo di £ 200.000.000, correlato al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati.
Parte ricorrente ha dichiarato che quello che formalmente risultava come premio, in realta’, fosse una componente della retribuzione.
Puo’ in effetti accedersi a tale impostazione alla luce della mai negata circostanza che dall’epoca della stipulazione del contratto fino all’inadempimento, la parte della convenuta ha sempre erogato tale somma senza mai avere indicato al ricorrente gli specifici obiettivi da raggiungere.
Da qui la retribuzione annua divisa per 12, indica quanto percepisce al mese, ovvero £ 54.166.666 pari ad Euro 27974,00.
Tale importo mensile va moltiplicato per il numero dei mesi in cui il ricorrente e’ rimasto inattivo fino alla sua collocazione in aspettativa, ovvero 23.
Il danno e’, pertanto, da liquidare in Euro 643,419.
Alla somma liquidata vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione, secondo i criteri stabiliti per legge, a decorrere dal momento dell’avvenuto demansionamento, ovvero a partire dal 1/10/2002 dalle singole scadenze mensili (429 c.p.c.) delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio, fino al saldo.
Altre voci: danno esistenziale e danno morale.
In relazione al danno esistenziale forti perplessita’ ha il giudicante sull’utilita’ di tale categoria di danno, alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte sopra citate, se non ai fini meramente indicativi, dovendosi ora esso ricondurre all’alveo del danno non patrimoniale.
In ogni caso, secondo la dottrina prevalente, tale danno sarebbe ricollegato ad un peggioramento definitivo della qualita’ di vita del danneggiato con conseguente mutamento radicale delle sue abitudini.
Nel caso di specie, si ritiene che la lesione subita dal ricorrente non abbia, infatti, procurato un peggioramento irreversibile della sua qualita’ di vita.
Altro e’ la mortificazione della sua dignita’, transeunte e perfettamente riconducibile a quella violazione della professionalita’ in senso ampio che e’ derivata dal demansionamento.
Tale voce di danno non puo’, pertanto, trovare autonomo riconoscimento.
Analogamente il capo di domanda relativo all’accertamento del danno morale derivante dal reato di diffamazione e da quello di ingiuria non puo’ trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha ritenuto che l’improvvisa rimozione del ricorrente dagli incarichi a lui attribuiti costituisca comportamento ingiurioso ed, in secondo luogo, che i giudizi espressi sugli organi di stampa integrino gli estremi del reato di diffamazione.
Non si ravvisano gli estremi del lamentato reato di ingiuria sotto un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, va sottolineata la distinzione tra reputazione, e quindi onore, da un lato, e dignita’ personale del lavoratore, dall’altro.
Il comportamento datoriale che ha dato luogo al demansionamento certamente costituisce lesione del diritto del lavoratore alla dignita’ personale ed alla libera esplicazione della personalita’.
Cosa diversa e’ la reputazione, consistente nell’opinione o stima di cui gode l’individuo in seno alla collettivita’ per carattere, ingegno, abilita’ professionale.
In secondo luogo, per la configurabilita’ nel caso concreto del reato di ingiuria, manca allo stato, la prova dell’elemento soggettivo, in termini di dolo generico, consistente nella volonta’ dell’agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l’altrui reputazione.
Per quanto riguarda, invece, il reato di diffamazione di ritiene, innanzitutto, che le espressioni utilizzate da organi rappresentativi della volonta’ dell’ente, e sopra riportate per analizzare l’elemento soggettivo dell’inadempimento, siano comunque state utilizzate e riferite essenzialmente all’ambito del rapporto di lavoro.
E’ stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che il limite all’esercizio di tale diritto (ndr di critica), deve intendersi superato quando l’agente trascende ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalita’ di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacche’, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta (Cass. N. 3477 del 2000).
La Suprema Corte ha poi precisato che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro nella narrazione di fatti, bensi’ nell’espressione di un giudizio o, piu’ genericamente di un’opinione che, come tale, non puo’ pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura non puo’ che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva di fatti e di comportamenti.
In tal caso non si tratta, dunque, di valutare la veridicita’ di proposizioni asserite per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Cass. N. 7499 del 2000).
Non pare si tratti, nel caso di specie, di giudizi resi alla persona, ma al ricorrente in quanto dipendente, e dunque, di valutazioni legate essenzialmente al comportamento
_________________
Rende Encomiabili Dire No A
Religiosi Orpelli. Mentire Provoca Eccidii.
(Stefano Bartezzaghi)
Inviato il: 10/6/2011 17:09
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#67
Dubito ormai di tutto
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comportamento tenuto nell’esplicazione delle mansioni lavorative.
Pur avendo in astratto una valenza diffamatoria, tali espressioni, se analizzate nel contesto in cui sono state rese, possono essere ricondotte nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica, in quanto espressione del potere di controllo del datore di lavoro.
Non si disconosce, pertanto, nel caso in esame il tono aspro utilizzato nei contenuti polemici delle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ma si ritiene che esso possa tranquillamente essere ricondotto all’interno dei confini dell’esimente del diritto di critica.
Il capo di domanda pertanto non puo’ essere accolto.
Sanzione disciplinare.
La sanzione disciplinare irrogata il 14/10/2002 si basa su addebiti a due puntate di Sciuscia’ edizione straordinaria, e Sciuscia’, trasmesse rispettivamente il 24/5/2002 ed il 16/7/2002.
Per la prima, inoltrata per conto terzi?, la parte convenuta ha rimproverato al ricorrente di non essersi adeguato alle direttive a lui impartite, di avere disatteso i criteri di pluralismi, imparzialita’ e correttezza ed obiettivita’, di avere condiviso la conduzione della puntata con un noto personaggio della maggiore emittente televisiva concorrente, al quale tra l’altro ha offerto il destro per esprimere apprezzamenti lesivi riguardo al tasso di pluralismo e di liberta’ di informazione all’interno della RAI, che sarebbe in grado minore di quello di detta emittente privata anche per le induzioni esterne di carattere politico, senza che lei abbia svolto alcun intervento correttivo; di avere trattato anche del proprio rapporto contrattuale con la convenuta esprimendo perplessita’ sull’ulteriore previsione in palinsesto del programma da Lei condotto e sulla continuazione della sua collaborazione, cosi’ facendo uso personale e privato del mezzo televisivo per sostenere le sue presunte ragioni contrattuali prospettate come poste a rischio da pressioni esterne e non da libere scelte imprenditoriali.
Parte ricorrente ha contestato sul punto la tardivita’ della contestazione, il ritardo nell’applicazione della sanzione, la genericita’ degli addebiti ed ha eccepito la preclusione dell’esercizio dei poteri disciplinari in ordine ai contenuti dell’informazione giornalistica ex art. 50 cnlg e la mancata comunicazione dell’istruzione di servizio del 14/1/1997.
Non pare, comunque, apprezzabile l’eccezione di tardivita’ tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e della particolare delicatezza della contestazione sollevata.
E’, infatti, ben possibile che la determinazione all’irrogazione della sanzione si sia soffermata successivamente al secondo episodio del 16/7/2002 ed abbia in un certo senso colorato in altro modo anche la conduzione della puntata Per Conto Terzi? Del 24/5/2002.
In relazione alla citata trasmissione, va posta in adeguata evidenza la circostanza che, prima della messa in onda, vi era stato uno scambio epistolare tra il direttore di Raidue ed il ricorrente, nel corso del quale il primo aveva espresso le proprie perplessita’ sulla delicatezza della trasmissione.
In particolare, sulla previsione della conduzione della stessa da parte di M. C., il piu’ noto anchor men della nostra maggiore concorrente, il direttore di Raidue aveva ricordato al ricorrente come la sua prestazione fosse infungibile per contratto e, quindi, non delegabile.
Nella lettera del 23/5/2002 (doc. 20 fasc. senza numero parte convenuta) il direttore aveva paventato, poi, il rischio per il ricorrente di fare un uso privato del mezzo pubblico, trattando la trasmissione di un argomento che lo vedeva coinvolto in prima persona.
Aveva rilevato infine, come la partecipazione alla puntata dell’ex presidente della RAI avrebbe potuto introdurre un elemento di forte turbativa nei confronti del consiglio in carica, sul cui operato l’ex presidente potrebbe esprimere valutazioni critiche, in assenza di contraddittorio.
A fronte di maggiori chiarimenti chiesti dal ricorrente, il direttore aveva poi precisato, con lettera del 24/5/2002, che nel caso di specie non si trattava di un veto, ma di un invito a riflettere.
Nell’ambito di questo quadro, all’esito della trascrizione dei video ad opera di ctu, si rileva che il ricorrente, pur facendo rimanere il C. nel corso della trasmissione seduto su uno sgabello accanto a lui e, quindi, in posizione diversa dagli altri particolari, non ha affatto condiviso la conduzione della trasmissione con quest’ultimo, concedendogli, al contrario, la parola come agli altri partecipanti.
Cio’ si evince chiaramente dalle trascrizioni effettuate dal ctu e dal numero degli interventi di C., analoghi a quelli degli altri partecipanti.
Dalle trascrizioni, infatti, non risulta che l’ospite C. abbia mai stabilito l’ordine degli interventi, dato la parola ai partecipanti, introdotto le interviste realizzate dai collaboratori del ricorrente.
Non pare possa condividersi, poi, il rilievo che il ricorrente non sia intervenuto per correggere l’affermazione di C., secondo cui vi era piu’ liberta’ di espressione in Mediaste che non in RAI (pag. 9).
Ad avviso del giudicante, infatti, la dichiarazione dell’ospite C. va ricondotta nell’alveo del libero esercizio di critica di cui godono tutti i cittadini italiani, in quanto diritto riconosciuto dalla Costituzione, e quindi anche i partecipanti della trasmissione, a fronte del quale non era previsto alcun potere da parte del conduttore.
Queti, se mai, deve garantire che gli interventi rispettino i criteri di pluralismo, imparzialita’, correttezza ed obiettivita’.
In relazione a tale secondo aspetto, che costituisce ulteriore profilo di doglianza, preme osservare che alla trasmissione hanno partecipato persone di diversa estrazione culturale e politica, quali lo stesso M. C., E. M., M. B., M. V. e F. A., deputato di Forza Italia e membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza della RAI, sostenitore dell’attuale maggioranza di governo.
Va notato come proprio quest’ultimo, alla fine della trasmissione, si sia anche congratulato con S. per il comportamento da lui tenuto (pag. 53).
Deve poi evidenziarsi, tra gli ultimi interventi, quello di E. M:, il quale ha dichiarato al termine della trasmissione, che: Non penso che noi siamo piu’ liberi. Cioe’, oggi siamo stati qui nella trasmissione della RAI completamente liberi. Quindi non esistono indici di liberta’ superiori (pag. 63).
In relazione, quindi a tali due profili non si ravvisa un contrasto con le direttive impartite dal direttore di Raidue al ricorrente, avendo questi assicurato un dibattito sereno tra persone appartenenti a diversi schieramenti politici.
Per quanto riguarda il terzo profilo sanzionato, consistente nell’utilizzo del mazzo pubblico televisivo a scopi privati, si osserva che i riferimenti, nella discussione tra gli ospiti, alla posizione contrattuale di S. erano previsti e prevedibili, trattandosi di due situazioni, quella del ricorrente e quella di E. B:, oggettivamente commesse.
Nelle occasioni in cui si e’ fatto riferimento alla posizione personale del ricorrente, questi ha inizialmente chiesto di evitarlo, poi, di fronte all’unico interlocutore che lo ha realmente e sostanzialmente incalzato sul punto, ha deviato la discussione mostrando in piu’ occasioni di non gradire che si parlasse della propria posizione e, cio’, sia utilizzando lo scherzo e l’ironia, sia cercando proprio di cambiare discorso, al fine di meglio evidenziare la diferenza tra l’argomento da trattare e la propria posizione (pag. 41 e ss.).
E’, infatti, emerso dalle trascrizioni che il ricorrente, all’inizio della trasmissione, ha espressamente chiesto agli ospiti di coinvolgerlo il meno possibile (pag. 4), proprio per evitare personalismi e ha ribadito tale concetto nel corso della trasmissione (pag. 31).
E’, poi, effettivamente risultato che gli ospiti della trasmissione fossero ben consapevoli della necessita’ di evitare riferimenti alla posizione del ricorrente (A. pag. 11).
Va, pertanto, ritenuta l’infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente in relazione alla puntata del 24/5/2002 essendo stato accertato che questi, nell’esecuzione della trasmissione, ha abbandonato l’idea originaria di affidare la conduzione ad altro conduttore, nella specie M. C., ha fatto intervenire l’ex presidente della RAI in modo molto contenuto.
Quest’ultimo, infatti, ha fornito essenzialmente i dati del tempo di parola riconosciuto nei tg RAI ai politici dal 11/8/01 all’11/5/2002.
Il ricorrente ha evitato, poi, che la discussione si spostasse sulla propria posizione e quando cio’ e’ avvenuto, ha efficacemente contenuto i tentativi di coinvolgimento personale della discussione.
Deve anche tenersi in considerazione che la parte convenuta, pur ben consapevole che il contenuto della trasmissione avesse ad oggetto un tema connesso alla posizione contrattuale del ricorrente, ha esercitato il suo potere di controllo, ma non quello di veto, invitando semplicemente il ricorrente a condurre personalmente la trasmissione e ad astenersi dal trattare delle questioni personali, direttive cui questi si e’ regolarmente attenuto.
Alla luce di tali circostanze questo giudice ritiene che i prevedibili riferimenti alla posizione di S. sono stati efficacemente contenuti dallo stesso e comunque idonei da soli a realizzare il sanzionato conflitto di interessi.
Non si ritiene, pertanto, fondato neanche quest’ultimo profilo della contestazione.
In relazione alla seconda trasmissione Sciuscia’ del 12/7/2002, la societa’ convenuta ha contestato al ricorrente, oltre al mancato rispetto degli obblighi di pluralismo, imparzialita’ e correttezza ed obiettivita’, anhe di averla esposta alle contestazioni del Presidente della regione Sicilia che ha posto in evidenza come la puntata in questione fosse da lei stata impostata sulla base di notizie non aggiornate in quanto prive di riferimenti ai provvedimenti presi dalla regione Sicilia nelle ultime settimane, corredate da immagini non recenti e da interviste con persone a cui sono state permesse, senza alcuna cautela o intervento correttivo e/o di precisazione, dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione del Presidente stesso e dell’Amministrazione regionale siciliana.
Ritiene il giudicante che anche il secondo episodio oggetto di contestazione non passibile di rimprovero.
Il reportage in questione riguardava l’annoso problema dell’emergenza idrica in Sicilia, ad onta della nota disponibilita’ di risorse idriche nella regione, e raccoglieva le testimonianze della popolazione nel corso di una manifestazione pubblica.
E’ ben immaginabile l’utilizzo di toni esasperati da parte degli intervistati, tenuto conto che essi erano nel corso di una manifestazione e che il motivo delle doglianze era l’irrisolto e annoso problema dell’erogazione dell’acqua, bene da cui nessun essere umano puo’ prescindere.
Si osserva, di contro, che il reportage conteneva anche un’intervista al presidente della regione Sicilia C., il quale ha avuto il modo di attribuire le ragioni della crisi ai precedenti governi locali (pagg. 12 e 13).
Sono stati sentiti, inoltre, un consigliere di circoscrizione del partito CDU (pag. 9) ed il senatore del Polo delle liberta’ C. S. (pag. 18), nonche’ M: F., esponente di Lega Ambiente e l’ing. V., capo dell’ufficio tecnico del comune di Agrigento.
Si ritiene pertanto,accertato che il ricorrente abbia garantito la completezza dell’informazione.
Sotto il profilo dell’assunta parzialita’ si osserva che mai parte convenuta ha specificato come era suo onere, quali fossero i provvedimenti adottati dal presidente della regione Sicilia e non compiutamente riferiti nel reportage.
Va ritenuto, pertanto, che sia stato salvaguardato nella trasmissione de quo il diritto al contraddittorio.
All’esito della trascrizione effettuata dal ctu ritiene il giudice, per le ragioni sopra esposte, di dover accogliere l’impugnazione della parte ricorrente e, pertanto, ritenere l’illegittimita’ della sanzione inflitta al ricorrente con lettera del 7/10/2001.
Alla dichiarazione di illegittimita’ segue la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo trattenuto.
Non pare a questo giudice sia stata raggiunta la prova del lamentato danno subito per effetto della sanzione disciplinare in questione.
Va, pertanto, respinto il relativo capo di domanda.
Decurtazione della retribuzione.
Il capo di domanda relativo alla dichiarazione di illegittimita’ della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26/9/2002 va accolto.
Parte convenuta dichiara di avere decurtato l’una tantum in ragione di un accordo sindacale del 25/6/2002.
La questione va risolta nell’ambito dei principi generali.
Ai sensi dell’art. 2077 comma 2 c.c., le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni di lavoro piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro.
Da cio’ consegue che tutte le clausole individuali, purche’ piu’ favorevoli, rimangono immutate nel succedersi di diverse discipline collettive, mentre restano integri i diritti da esse previsti, ai quali se un contratto collettivo puo’ aggiungere nuove garanzie, non puo’ certo sottrarne. Il lavoratore, nel momento in cui un contratto collettivo dovesse intervenire a disciplinare in senso meno favorevole una materia in cui esistono migliori condizioni individuali, ha diritto alla conservazione di queste ultime.
Si condivide, pertanto, l’impostazione dottrinaria, secondo cui i diritti che sorgono in base al contratto individuale di lavoro rimangono legati alla loro fonte e, i quanto tali, sottratti al potere dispositivo del sindacato, non potendo essere modificati o estinti da un contratto collettivo cge regoli in modo peggiorativo la medesima materia.
Ne consegue che il contratto individuale di lavoro contiene in se un vero e proprio diritto alla perpetuazione del trattamento che e’ stato convenuto dalle parti del rapporto di lavoro come espressione di una loro specifica volonta’ e che solo con un’analoga manifestazione di volonta’ potra’ essere modificato.
Da quanto esposto segue l’illegittimita’ della decurtazione del 20% di quella parte della retribuzione, formalmente risultante legata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Cio’, anzitutto, in quanto non e’ consentita la modifica in peius di un singolo contratto da parte di una fonte collettiva.
In secondo luogo, perche’ nel caso di specie si e’ ritenuto che solo formalmente le parti abbiano convenuto che una parte della retribuzione fosse ancorata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Come, infatti, e’ stato chiarito a proposito della liquidazione del danno da demansionamento, nell’esecuzione del contratto mai sono stati indicati o posti al ricorrente gli obiettivi specifici da raggiungere e la retribuzione e’ sempre stata corrisposta integralmente, ovvero comprensiva di quei 200.000.000 di £ indicati come parte variabile.
Va pertanto dichiarata l’illegittimita’ della decurtazione operata con lettera del 26/9/2002.
All’accoglimento di tale capo di domanda segue la condanna della societa’ convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 22034, 27, somma indicata dal ricorrente come illegittimamente trattenuta.
Pubblicazione della sentenza.
Va accolta infine la domanda di ordine di pubblicazione della sentenza
L’art, 120 c.p.c. prevede, infatti, tale possibilita’ come forma di parziale riparazione del danno.
Non a caso e’ stata definita come strumento accessorio di risarcimento del danno in forma specifica con riferimento al danno non patrimoniale o anche come misura restitutoria non diretta specificamente a risarcire il danno, ma a modificare lo stato di fatto lesivo dei diritti della personalita’ o su beni immateriali.
Nel caso di specie, come si e’ gia’ evidenziato per il capo di domanda relativo al risarcimento per demansionamento, le modalita’ del comportamento datoriale che hanno condotto all’allontanamento del ricorrente e quelle che hanno accompagnato il provvedimento disciplinare si sono estrinsecate attraverso dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione.
Tali modalita’ di per se gravi, in quanto comportano una levata diffusione della notizia, sono ancora piu’ aggravate dell’attivita’ della societa’ convenuta, detentrice del servizio pubblico televisivo a fronte delle quali il ricorrente non aveva lo stesso potere di replica.
Esser pertanto giustificano ampiamente l’utilizzo di tale strumento riparatorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste, oltre a quelle della ctu, a carico della convenuta.


P.Q.M.


Accerta l’inadempimento della societa’ convenuta all’obbligo di adibire il ricorrente all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’ di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare Sciuscia’ Edizione Straordinaria e Sciuscia’; dichiara che il ricorrente ha il diritto di essere adibito all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, nonche’ di programmi di reportage e per l’effetto condanna la societa’ convenuta ad adibire, alla cessazione dell’attuale causa di sospensione dal servizio, il ricorrente alle indicate mansioni cosi’ come svolte ed esercitate in concreto sino alla stagione televisiva 2000/2002; condanna la societa’ convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante in favore del ricorrente nella misura di Euro 743682,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente per i titoli di cui in motivazione alla complessiva somma di Euro 643419,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; dichiara l’illegittimita’ della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicata con lettera del 7/10/2002 e condanna la societa’ convenuta alla restituzione dell’importo trattenuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
dichiara l’illegittimita’ della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26/9/2002 e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 22034,27, oltre rivalutazione ed interessi; ordina che il dispositivo della presente sentenza venga pubblicata cura e spese della convenuta sui quotidiani La Repubblica, IL Corriere della Sera e La Stampa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 9000,00 oltre Iva e cpa per legge, nonche’ alle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Roma 26/1/2005.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2005."


http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=149

Cortesemente, mangog, quando hai cinque minuti, mi dici quale parte della sentenza è sbagliata e perché?

Mi spieghi dove si sarebbe commesso l'abuso di potere?

E, da ultimo, sempre se hai uno o due minuti liberi del tuo tempo, avresti la benevolenza di spiegare come mai ritieni che i giudici non avessero l'autorità per promanare questa sentenza?

Sicuramente hai degli ottimi motivi, anche giuridici, o delle finissime e inoppugnabili considerazioni logiche da far valere contro la sentenza che ho qui trascritta.

Non vedo l'ora di leggerti.

E fin da ora ti ringrazio.
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Inviato il: 10/6/2011 17:11
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  •  mangog
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#68
Dubito ormai di tutto
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Citazione:

Notturno ha scritto:
[
Ma scusa..... ma come sarebbe a dire "abuso di potere" e "senza averne autorità"....

Ma tu..... hai letto qualcosa su quella situazione?

Lo sai che contratto avevano firmato RAI & Santoro?

Lo sai quali erano le violazioni commesse dalla RAI?

Capisci qualcosa di legge e di diritto?

Mangog..... i miei più vivi complimenti: hai sparato una delle più enormi e clamorose castronerie mai scritte su Luogocomune.

Quasi quasi tolgo Klaatu dalla mia firma e ci metto te.

E' comunque un primato..... complimentoni.



Invece di farneticare cerca di argomentare senza fare copia incolla di sentenze scritte con il criterio della vispa teresa.
Questi giudici hanno dato la prova di essere manipolabili e corruttibili a piacimento.
Inviato il: 10/6/2011 17:23
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  •  Notturno
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#69
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mangog ha scritto:
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Notturno ha scritto:
[
Ma scusa..... ma come sarebbe a dire "abuso di potere" e "senza averne autorità"....

Ma tu..... hai letto qualcosa su quella situazione?

Lo sai che contratto avevano firmato RAI & Santoro?

Lo sai quali erano le violazioni commesse dalla RAI?

Capisci qualcosa di legge e di diritto?

Mangog..... i miei più vivi complimenti: hai sparato una delle più enormi e clamorose castronerie mai scritte su Luogocomune.

Quasi quasi tolgo Klaatu dalla mia firma e ci metto te.

E' comunque un primato..... complimentoni.



Invece di farneticare cerca di argomentare senza fare copia incolla di sentenze scritte con il criterio della vispa teresa.
Questi giudici hanno dato la prova di essere manipolabili e corruttibili a piacimento.


Di bene in meglio!

Quindi tu:

1) prima dici che hanno agito con abuso di potere e senza averne autorità;

2) si scopre che manco avevi mai letto la sentenza di cui avevi così perentoriamente parlato;

3) Dici anche che quei giudici hano dato prova di manipolazione e corruzione!

Benone! Non c'è problema, Mangog.

Mi sarà sufficiente una prova, un concetto, una frase che vada oltre il semplice delirio.

Tranquillo!

Credi di potercela fare?
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  •  florizel
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#70
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Ragazzi, io sto montando un fetentissimo armadio a 6 ante, porca miseria. Il montaggio costava troppo, ed io non ho gli stipendi di certi giornalisti...

Se avete pazienza, rispondo a tutte le obiezioni, in special modo a quelle di Notturno...

Torno subito.
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Inviato il: 10/6/2011 17:29
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  •  Notturno
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#71
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FLOOOOOOOOOO!!!!

Ti sei Ikeizzata pure tuuuuuuuuuuuuuu!!!!

Quale hai scelto??

Porca puzzola! SEI ANTE di armadio!!!!

Ma quante donne siete in famiglia??? DUE???



(non farmi male.... tipregotipregotipregotipregotipregotipregotiprego)
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  •  mangog
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#72
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Notturno ha scritto:


Quindi tu:

1) prima dici che hanno agito con abuso di potere e senza averne autorità;

2) si scopre che manco avevi mai letto la sentenza di cui avevi così perentoriamente parlato;

3) Dici anche che quei giudici hano dato prova di manipolazione e corruzione!

Benone! Non c'è problema, Mangog.

Mi sarà sufficiente una prova, un concetto, una frase che vada oltre il semplice delirio.

Tranquillo!

Credi di potercela fare?


Sei di una ingenuità spaventosa. Se la Rai ( o chi la comanda ) voleva veramente non mandare in onda Santoro.. al massimo gli pagava un risarcimento danni e lo teneva a far niente per tutta la durata del contratto.
E' strapieno di manager in giro che sono pagati per non "lavorare" anche se sono stati reintegrati dal giudice del lavoro. Come i 3 operai della FIAT di Pomigliano... che sono stati reintegrati e basta perchè fino a quel punto arriva l'imposizione del giudice del lavoro ( ovvio che la filstrocca scritta nella sentenza fa acqua da tutte le parti dal punto di vista dell'interpretazione del diritto.. ma in Italia queste cose meglio non dirle.. )
SEI TU CHE NON HAI MAI LETTO, COMPRENDENDOLA, UNA SENTENZA DI UN GIUDICE DEL LAVORO QUANDO REINTEGRA QUALCUNO CHE NON SIA SANTORO O MENTANA.
Inviato il: 10/6/2011 17:39
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  •  florizel
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#73
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RedPill

Citazione:
I giornalisti e gli uomini di spettacolo che popolano le nostre TV (tutte) sono tutti dei "personaggi" nel senso teatrale del termine.


Bravo. Ed è per questo che si deve obbligatoriamente parlare ANCHE di stipendi. Nel momento in cui la prestazione rientra in una logica di spettacolo, è chiaro che diventa più “caro” chi a questa logica SA aderire bene.

Esistono giornalisti coi fiocchi e i controfiocchi che, proporzionalmente agli argomenti trattati e a come vengono trattati, fanno non dico la fame, ma non arrivano certo a cifre a 4, 5 e 6 zero.
Lavorano in TV? Alcuni, nelle fasce di orario meno seguite, quindi: meno soldini.
Lo spettacolo rende poco.

mangog

Citazione:
l giudici, con abuso di potere SENZA AVERNE L'AUTORITA', hanno obbligato la Rai a mandare in onda Santoro punto e basta... e questo si chiama intromissione nelle facoltà della direzione aziendale di decidere orari e format delle trasmissioni.


Con cosa, con una pistola puntata alle tempie dei vertici RAI?
Poi si scoprì che gli stessi giudici erano anche quelli che segnalavano, giustamente, una troppo assidua presenza del partito di governo nei programmi tv nei periodi precedenti alle elezioni.
Io credo che la verità sia da un’altra parte, e della quale i giudici sono, semmai, solo uno degli attori.
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Inviato il: 10/6/2011 19:30
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  •  florizel
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#74
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Notturno

Citazione:
Quindi, a tuo parere, non ci sono differenze di compiti o di caratteristiche tra un servizio pubblico ed uno privato.


Diciamo che SE i cittadini pagano per un servizio sedicente pubblico e poi devono sorbirsi non solo le epurazioni, ma in loro assenza le megalomanie della star di turno, avrebbero tutto il diritto di incazzarsi neri.

Citazione:
spiegami quali sono le "logiche del sistema" da cui si devono liberare.
Ti accorgerai, prima o poi, che qualunque struttura gerarchica presuppone una "logica di sistema".


Appunto, Notturno. Era proprio quello che sostenevo.
Per essere LIBERO, un apparato informativo non dovrebbe riprodurre le logiche di accaparramento dell’audience, ma proseguire per la propria strada, certo che quello che riuscirà a conquistare in termini di audience lo si dovrà alla qualità dell’informazione.
Questo è rifarsi alla propria coscienza.


Citazione:
E questo perché ci deve occupare ORA?
Ora che si parla della sua cacciata?


Certo che fai delle domande tremende… Scusa, se ne parla ORA perché la cacciata di Santoro risulta anomala: contrariamente a quanti finora cacciati dalla RAI, lui è tornato di nuovo ogni volta.
Senza il permesso della RAI, per caso?
Mumble mumble…


Citazione:
come la giudichi la Qualità?
Dagli spettatori?

Io non di certo. Ma la RAI la giudica in base a quanto spazio riesce a sottrarre a Mediaset, e Santoro in base a quante volte riesce a fare la vittima.


Citazione:
Dal fatto che Santoro & Travaglio sono filo-israeliani?...
… Se devi ascoltare SOLTANTO uno che la pensa esattamente come te, scriviti una lettera e leggitela allo specchio e fine della storia.


A dire il vero, Notturno, in TV si parla solo di Israele e del suo “diritto a difendersi”.
E quelli che la pensano come me sono abbastanza per poter fare qualche servizio degno di questo nome sullìoccupazione sionista in Palestina.

L’unica puntata in cui Santoro parlò di Gaza mancava di qualcosa… Fai tu di cosa.
In compenso riuscì a provocare abbastanza l’ira dell’Annunziata, quanto basta per poter far scrivere che si era “schierato”. La serietà è un’altra cosa.
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Inviato il: 10/6/2011 19:31
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  •  florizel
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#75
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Sempre Notturno

Citazione:
Il motivo migliore è che se non mi piace CAMBIO CANALE, ma non chiedo la chiusura di un programma e la sua cancellazione!


Questo lo devi dire ai vertici RAI, né a me né a te. Io non godo per l’espulsione di Santoro, anche perché non lo rimpiazzeranno certo con qualcosa di buono.
Ma converrai che il “meglio” non lo abbiamo ancora visto, a parte qualche rarissima eccezione.


Citazione:
A volte quanto scrivi certe cose, mi viene voglia di farti mangiare una pizza di Spizzico!!!


Puah!
Io da quelli mi frego solo le bustine di zucchero di canna… eheheh…


Citazione:
La somma di due opinioni soggettive è uguale a "due opinioni soggettive".


Eh, allo stesso modo la somma di otto opinioni soggettive è uguale a otto milioni di opinioni soggettive. Ed è qui il punto: la TV tende a creare un pubblico dalle opinioni omogenee, che tirano da una parte o dall’altre.
In questo momento, “tira” a destra. Santoro fa una TV che “tira” a sinistra. L’obiettivo è lo stesso: creare schieramenti all’INTERNO di uno stesso sistema.
Sono questi i giochi di prestigio.


Citazione:
Non hai MAI applaudito a un oratore a un congresso?
Non hai MAI detto "Bravo" a qualcuno?
E ogni volta ti sei sentita come se stessi cercando un leader?


Notturno, ti prego di tener presente il MEZZO mediatico, la TV. Non l’applauso all’oratore sconosciuto.

Il motivo apparente, quello noto, è la chiara tendenza politica del suddetto che avrebbe spostato l'ago della bilancia "troppo a sinistra".


Citazione:
forse ti sfugge il piccolo dettaglio che consiste nel possesso, da parte di un unico signore, di grandissima parte dell'informazione.


Ma non mi sfugge per nulla. Non sfugge alla RAI, che cerca di rimediare quel tipo di audience, non sfugge a Santoro, che sa benissimo con chi ha a che fare.
In una realtà gerarchica, le regole (che IO NON sto sostenendo) non valgono per Santoro?

Citazione:
Ora prova a dire che avevano delle "ragioni" per cacciare Santoro!


Guarda, io questo non l’ho mai affermato. Ma da qui a compiangerlo, ce ne passa.
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Inviato il: 10/6/2011 19:32
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  •  florizel
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#76
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Citazione:
Ti sei Ikeizzata pure tuuuuuuuuuuuuuu!!!!


Ahimè, almeno solo per l’armadio… La parte più divertente è metterlo in piedi… sto ancora imprecando come un portuale.

Ikea funziona come la RAI: è per le masse amorfe.

PS: per credenza e tavolo l’ho scampata: ne ho presi di antichi e li ho restaurati da me.
Fanculo a signor Ikea, ogni volta che si può.


Citazione:
Quale hai scelto??


Il più economico, 2 metri di altezza e porte Bergsbo. Ma mi serve per metterci altre cose, oltre agli abiti.


Citazione:
Ma quante donne siete in famiglia??? DUE???

Una che vale per duecento…

Vi seguo domani, sono a pezzi.
Ciao.
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Inviato il: 10/6/2011 19:34
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  •  Calvero
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#77
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Auspicare a un cambiamento degno di tale nome, anche il più piccolo, significa che per migliorare qualcosa, anche la più piccola, non bisogna neanche relazionarsi al fatto se essere Berlusconiani o anti-Berlusconiani. Sarebbe più importante e corroborante, piuttosto, un quesito del tipo se preferirei portare il cane a pisciare subito dopo cena o prima di andare a dormire.
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  •  LoneWolf58
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#78
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A parte che parlare di RAI come fosse un servizio pubblico mi vien quasi da ridere.
Però vedere la soddisfazione di qualcuno per il solo fatto che Santoro non è più in RAI mi fa proprio vomitare... solo un FLOP pauroso ci ha salvato da SGARBI e la sua CAPRA... nessuno si lamenta dello stipendio (più optional) di Minzolini e di quello che fa per guadagnarselo... Vespa per fortuna lavora gratis, il suo problema sono i plastici che costano un po troppo... adesso per fortuna c'è Ferrara che ci allieta.

Però possiamo finalmente dire che Santoro non c'è più (almeno in RAI)

Ci lamentiamo di come stanno ed hanno ridotto le aziende pubbliche e non vediamo come stanno riducendo la RAI? anche chiudendo programmi che nel bene o nel male facevano audience... meno male che c'è l'isola dei famosi... io mi torno a guardare

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La storia, come un'idiota, meccanicamente si ripete. (Paul Morand)
Il problema, però, è che ci sono degli idioti che continuano a credere che la storia non si ripeta. (LoneWolf58)
Inviato il: 10/6/2011 21:28
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  •  Notturno
      Notturno
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#79
Dubito ormai di tutto
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Centrato, Lonewolf.... centrato in pieno.

E' la solita vecchia storia: non va bene mai nessuno.

Si mischia tutto in un calderone senza più distinzione.

Alla fine Ferrara e Santoro sono uguali, perché "parte del sistema".

Ne ho le palle piene di questo modo di (s)ragionare.

E' infido.

Striscia sotto le foglie in putrefazione del sub-pensiero, si insinua con cazzate malevole e grondanti invidia, è denso, si, ma solo di allusioni e di mezze cose ("Perché, tu credi che Santoro sia davvero uno che....?"), verminoso nel procedere quanto putrido è nella sua genesi.

Ci si pasce nel cinismo come fosse una virtù d'altri tempi.

Persino un gesto onestamente e francamente riconoscibile come "fascista" da qualsiasi civiltà, anche di poco post-neanderthaliana, diventa un ottimo campo per gareggiare in cinismo e ignavia.

La cosa ributtante è che tutto tace quando si pensa a Minzolini, Ferrara, Fede, Socci, Feltri, Mimun, Letta, Sallusti, Vespa & Co.

Ma appena uno si eleva un pochino sopra la cloacale media dei giornalisti "premiati" dal B., ecco che s'alza il coro dei Sapienti: "Ma chi credete che sia, costui. Non la pensa bene su Israele! Quindi fanculo a lui se lo censurano. Anzi, è così uguale agli altri che non si può nemmeno parlare di censura, ma di una sua convenienza ad andare altrove".

E così la cloaca aumenta, grazie alle "parole" che vanno a riempirla.

E io provo schifo.
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Inviato il: 10/6/2011 21:49
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  •  yarebon
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#80
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mi trovo d'accordo con molte delle opinioni di florizel e calvero, meno sul sminuire il valore di Santoro.
Santoro appartiene alla sfera di giornalisti tipo quelli della bbc: ottimi reportage, appofondimenti, ma rimanendo comunque all'interno di un contesto politically correct, ma su questo non possiamo farci niente è la natura della televisione non dire la pura verità.
La situazione in Italia è così merdosa che Santoro è uno tra i pochi giornalisti tv che può essere paragonato ad altri più famosi stranieri, la mia non è una difesa (come ho detto all'inizio articolo), però ho notato che si parla un pò per sentito dire senza studiare le cose e senza tener conto del mezzo tv:
-Travaglio è filo-israeliano? non lo è certo Santoro che oltretutto ospita vauro che ha fatto anche vignette sulla situazione israeliana. E' stato tra i pochi degli anni fa a fare una trasmissione pro-palestinese, o meglio assolutamente equilibrata, basti pensare la scenata dell'Annunziata che si alzò disgustata dalla trasmissione.
-Ricordiamo anche il fatto che fu l'unico giornalista ad andare a Belgrado e a denunciare i bombardamenti della Nato
E' stato critico con tutti i governi, ora si parla di Berlusconi (Travaglio ha rotto le palle secondo me ha rovinato l'immagine della sua trasmissione, ma porta audience), semplicemente perchè al potere c'è lui e viviamo comunque una situazione anomala, non solo istituzionalmente.
Insomma questo è il minimo per essere giornalista, nella nostra società Santoro si trova ad un livello molto alto di giornalismo, tenendo conto che la tv non ci dice la verità, Santoro indirettamente rimane un portale per un'informazione vera ed alternativa, quindi la questione è più complessa di quanto mostrato da Calvero e Florizel, pur essendo d'accordo che queste diatribe tra santoro e l'azienda siano davvero inguardabili, però rimane soddisfacente il fatto che ha mandato a quel paese i politici affermando che non dovrebbero toccare la tv.
Santoro altra pietra dell'ingranaggio? Certamente, ma si deve iniziare da qualcosa è in Italia la situazione giornalistica non è nemmeno al minimo della decenza. Santoro porta una minima decenza! Troppo poco, be se pensate che la tv in Italia possa cambiare da un giorno all'altro o meglio che la tv debba essere lo strumento per cambiare il mondo, allora avete sbagliato mondo.
Inviato il: 10/6/2011 22:04
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  •  Calvero
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#81
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Citazione:

Notturno ha scritto:
Centrato, Lonewolf.... centrato in pieno.


Comandante! «Bersaglio retorica, centrato!!», indubbia la cosa.
Citazione:

E' la solita vecchia storia: non va bene mai nessuno.


Oppure vanno bene tutti. Poi non ci sono più le mezze stagioni, Governo ladro! e cielo a pecorelle acqua a catinelle. La solita vecchia storia insomma.

Citazione:

Si mischia tutto in un calderone senza più distinzione.


Quando si mischiano le cose sì, quando si mischiano. Non seguire cosa dice e sostiene la controparte, per parlare di cose che la controparte NON ha detto, è un metodo validissimo per dimostrare che esisterebbero i calderoni

Citazione:
Però vedere la soddisfazione di qualcuno per il solo fatto che Santoro non è più in RAI mi fa proprio vomitare...


.. è essenziale dire di chi si parla, checcazzo ragazzi, perché essere ambigui? se ad esempio, forse, si parlava di me, la mia, si sappia, non è soddisfazione ad personam: - è constatare con orgoglio che alle Legge Universali, grazie a Dio, ancora non ci si sottrae e ... si raccoglie quel che si semina. Una cosa decisamente Ben Fatta.

... e di passaggio, se ti basta così poco per vomitare.. rimane poco comprensibile come questa sensibilità di stomaco possa ritenersi cosa di principio. Più che altro sa di dialettica, chissà perché: giochetti di vecchia data ...hanno sempre il loro effetto sui nuovi arrivati, sui nuovi ... per fortuna i rigurgiti di stomaco esistono anche in società, oops cos'è quella cosa umidiccia spiattellata per terra? ah ora si riconosce bene ... è Santoro! ..decisamente in forma direi, nel suo habitat
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  •  ivan
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Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#82
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Da Il Fattoquotidiano:

Citazione:


Via Santoro, ora Berlusconi cerca di smantellare Raitre Ieri sera, incontro a Palazzo Grazioli tra il presidente del Consiglio e il consigliere di maggioranza nel cda Rai Antonio Verro. Il cavaliere ha dettato la linea: rendere ingovernabile il servizio pubblico, in modo da agevolare un intervento diretto del governo che azzeri l'opposizione in vista delle elezioni anticipateAzzerare al più presto il cda della Rai con la scusa dell’intervenuta ingovernabilità dell’azienda. Ieri sera, dopo l’ennesima giornata di fuoco tra palazzo Chigi e viale Mazzini, il consigliere di maggioranza Rai, Antonio Verro, è stato ricevuto da Berlusconi a palazzo Grazioli. Verro, di cui sono note le aspirazioni a fare il direttore generale della Rai il prossimo anno, quando dovrebbe essere rinnovata l’intera governance della tv pubblica, ha ricevuto gli ordini precisi dal Cavaliere per il “superamento” di questa delicata fase aziendale.

A quanto risulta al fattoquotidiano.it, Berlusconi avrebbe le idee chiare su come schienare definitivamente la Rai sotto il profilo economico e strategico.

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The undeserving maintain power by promoting hysteria F. Herbert

You don't need to take drugs to hallucinate: improper language can fill your world with phantoms and spooks of many kinds R. A. Wilson

La verità raramente è pura e non è mai semplice
Inviato il: 10/6/2011 22:28
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  •  Calvero
      Calvero
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#83
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 4/6/2007
Da Fleed / Umon
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Yarebon, sei un valido "nemico".

Ma la televisione non si deve cambiare, si deve spegnere.
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Inviato il: 10/6/2011 22:32
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  •  ivan
      ivan
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#84
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 22/7/2004
Da Bronx
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Se le tv fossero spente, come cercano di fare lasciandole accese ma prive di contenuti, alcune cosette non le sapremmo mai, cosette come questa raccontata da Grillo ad Annozero ierisera:

Citazione:


Intervistatrice - Lei sta accusando la sinistra di avere le mani in pasta
Beppe Grillo- Accusando? Sto portando le prove, oggi il Comune di Bologna, il Comune di Modena e il Comune di Ravenna stanno dibattendo un Consiglio per aumentare le tariffe del 10% perché gli utenti di Bologna, Modena e Ravenna hanno consumato meno acqua! Per rispondere alla prima domanda che mi hai fatto sull’ebetino di Firenze, nel 2005 le famiglie di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Mugello, Val di Seve consumano non 92 milioni di metri cubi d’acqua come era predestinato, ma ne consumano meno 84 milioni, perché? Perché hanno fatto una campagna di risparmio, perché c’è la crisi, perché l’acqua costa… hanno risparmiato i cittadini, è un bel gesto risparmiare l’acqua, è preziosa! Cosa fa l’Ato? L’Ambiente territorio ottimale, l’Ato dice: riconosce a Publiacqua , quella che gestisce l’acqua di queste città che ti ho detto, un conguaglio per i mancati introiti, chi paga? I cittadini pagano, visto che questi 33 milioni di risparmio di acqua sono mancato introito per il gestore, verranno spalmati sulle bollette dell’acqua, tu risparmi e il risparmio ti viene addebitato sulla tua bolletta dell’acqua, ma tu pensa questa gente se non sono disonesti! E’ pazzesco!



Da www.beppegrillo.it

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Ecco perchè chiudono certe trasmissioni, perchè certe cose non gradiscono che si sappiano .
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Inviato il: 10/6/2011 22:41
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  •  Calvero
      Calvero
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#85
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 4/6/2007
Da Fleed / Umon
Messaggi: 13165
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Se le TV fossero spente, le "cosette" dovrebbero ripiegare in altri canali. Senza contare che un simile segnale (e non servirebbe le spegnessero tutti, ma anche molto meno) ... sarebbe indice di una presa di coscienza che indirizzerebbe la gente a pretendere informazione in materia matura. Significherebbe che le cose stanno già cambiando e un work in progress cominciato. Il "male minore" - poiché di questo stai parlando, è solo lo zuccherino che ti dice quello che le persone di buona volontà comprendono già attraverso la realtà che li circonda e Internet... il resto sono solo giochi per foraggiare il bisogno dualistico del Dividi et impera che distrae e comunque spadroneggia sulla coscienza collettiva, sulle masse.

Senza contare che quel poco di buono che c'è - NON è buono, ma puzza soltanto di meno: - livelli che sono comunque compresi nel RANGE della propaganda. Altra cosa: non c'è più niente sa sapere. Quello non è - sapere. Internet è oltremodo sufficiente. E' ora di agire, boicottare e voltare le spalle alla Politica, disobbedire.

A questo punto il compromesso realmente da accettare, al limite, e poter essere riconosciuto veramente come un male minore, è quello che potremmo permetterci di perdere anche il "lusso" di non "sapere" certe cose. Capirai che tragedia. Basta ragionare sui punti cruciali. Questi nefandi finti pseudo giornalisti e finti paladini vanno lasciati da soli a fare il gioco delle TRE carte coi loro finti nemici politici.
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Inviato il: 11/6/2011 2:19
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  •  LoneWolf58
      LoneWolf58
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#86
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 12/11/2005
Da Padova
Messaggi: 4861
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Citazione:
da Calvero il 10/6/2011 22:32:47
...
Ma la televisione non si deve cambiare, si deve spegnere.
Meno male che non sei un medico. Altrimenti, invece di tentare di curare, amputeresti arti a tutto spiano in presenza di una ferita infetta.

La televisione come la radio, i giornali, i libri ed adesso il web non è altro che uno strumento... se lo strumento viene usato male non lo butto ma cerco di cambiare il modo in cui viene utilizzato.
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La storia, come un'idiota, meccanicamente si ripete. (Paul Morand)
Il problema, però, è che ci sono degli idioti che continuano a credere che la storia non si ripeta. (LoneWolf58)
Inviato il: 11/6/2011 9:02
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  •  mangog
      mangog
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#87
Dubito ormai di tutto
Iscritto il: 5/1/2007
Da
Messaggi: 2857
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Citazione:

florizel ha scritto:

l giudici, con abuso di potere SENZA AVERNE L'AUTORITA', hanno obbligato la Rai a mandare in onda Santoro punto e basta... e questo si chiama intromissione nelle facoltà della direzione aziendale di decidere orari e format delle trasmissioni.

Con cosa, con una pistola puntata alle tempie dei vertici RAI?
Poi si scoprì che gli stessi giudici erano anche quelli che segnalavano, giustamente, una troppo assidua presenza del partito di governo nei programmi tv nei periodi precedenti alle elezioni.
Io credo che la verità sia da un’altra parte, e della quale i giudici sono, semmai, solo uno degli attori.


Qualcuno ha postato una sentenza... ti basta o sarebbe meglio cominciare a fregarsene delle sentenze e magari anche della legge ?
Credimi... questo uso strumentale e farsesco della giustizia fa veramente pena...... E' tutto una sceneggiata con la giustizia che fa da spalla....e CIO' MI STA SUI COGLIONI perche i giudici possono "mandarti" persone con cinturone e pistola se non fai il bravo..
Inviato il: 11/6/2011 10:02
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  •  eris
      eris
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#88
Ho qualche dubbio
Iscritto il: 22/2/2011
Da
Messaggi: 94
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Citazione:
Ma la televisione non si deve cambiare, si deve spegnere.


Si dovrebbe spegnere pure il web, amplificatore della realta'. Strumento di sfogo orwelliano e prigione per intelletti sconosciuti. In un mondo dove l' insofferenza cresce a dismisura il web e' il miglior strumento in mano al potere per concedere la possibilita' di dar sfogo alle proprie insofferenze.
Inviato il: 11/6/2011 10:33
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  •  Stefo
      Stefo
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#89
Mi sento vacillare
Iscritto il: 11/2/2009
Da Roma
Messaggi: 324
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Citazione:

Cortesemente, mangog, quando hai cinque minuti, mi dici quale parte della sentenza è sbagliata e perché?

Mi spieghi dove si sarebbe commesso l'abuso di potere?

E, da ultimo, sempre se hai uno o due minuti liberi del tuo tempo, avresti la benevolenza di spiegare come mai ritieni che i giudici non avessero l'autorità per promanare questa sentenza?

Sicuramente hai degli ottimi motivi, anche giuridici, o delle finissime e inoppugnabili considerazioni logiche da far valere contro la sentenza che ho qui trascritta.

Non vedo l'ora di leggerti.

E fin da ora ti ringrazio.


Quoto.
Inviato il: 11/6/2011 10:47
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  •  ohmygod
      ohmygod
Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?
#90
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 16/10/2007
Da
Messaggi: 3652
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Bene si auspica un ritorno alle origini:nessuna TV,nessuna Radio,nessun Giornale,nessuna Rete,nessun Progresso,nessun Regresso,nessuna Religione...in che epoca amniotica volete che vi trasporti!!!
Inviato il: 11/6/2011 10:58
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