Sono certo di non sapere
Iscritto il: 12/6/2009
Da roncello (mi)
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Vi sono alcune cose che non capisco come possano continuare ad essere ignorate, mistificate, usate a sproposito. Una di queste è l’uso del termine “imprestare”. Supponiamo che io impresti 100€ al mio amico Carlo. Possono accadere diverse cose: 1) lui mi firma una ricevuta in cui si impegna a rendermeli entro il ……. 2) Lui mi compila un assegno postdatato con data …… e non trasferibile. 3) Lui mi firma una cambiale per 100€ scadenza in data ….. Ora qual è la differenza tra questi 3 casi ? I primi 2 sono prestiti, il terzo no. Nei primi due casi ciò che viene dato in cambio dei 100€ è una garanzia, nel terzo è un valore. Il secondo sarebbe stato simile al terzo se l'assegno fosse stato trasferibile o addirittura senza destinatario, ma in tal caso sarebbe stato illegale. Ciò che contraddistingue il terzo caso dagli altri è il fatto che la cambiale è un titolo eseguibile, ovvero , alla scadenza (la data indicata) chiunque ne sia in possesso la può incassare senza ulteriori azioni (giudiziarie o amministrative). Pertanto, l’azione indicata al punto 3) NON è un prestito, ma semplicemente uno scambio. Io do 100€ a Carlo, lui mi da una cambiale che(alla scadenza) varrà 100€, e che io posso cedere (vendere) a chiunque, perché chiunque ne risulti in possesso la potrà incassare. Il primo caso è solo un documento chirografo, per il quale, per esser fatto valere, deve passare (se non onorato), dalle vie giudiziarie, come un qualsiasi atto privato non onorato. Come sarebbe l'ipoteca su un immobile, o qualsiasi altra GARANZIA. Il secondo può essere usato impropriamente (la legge lo vieta) come documento eseguibile, soprattutto se è stata lasciata in bianco l’area del destinatario, specialmente dopo le ultime disposizioni che hanno reso la condizione “non trasferibile” come standard. Nella stessa condizione della cambiale si trovano le obbligazioni, e tutti quei titoli di debito che hanno un mercato. Tali titoli infatti si “vendono” o se ad un’asta, si “assegnano” (che però è a tutti gli effetti una vendita), e risultano a tutti gli effetti essere dei “pronti contro termine”, che significa dò dei soldi subito e li riavrò alla scadenza (con gli interessi). Ma la cosa importante è che tale titolo non è personale, ovvero lo può incassare, alla scadenza, chiunque ne sia il possessore, ed il titolo è già tutelato dalla legge. E quindi,tale titolo, è commerciabile, ovvero può essere venduto e comprato. Può essere anche usato per “pagare” una merce, o un bene, ma , a differenza del denaro che ha corso legale, PUO’ essere accettato ma anche rifiutato come pagamento. Questi titoli , che possono costituire qualcosa di simile al denaro, e quindi circolare ed essere usati per pagare, costituiscono una categoria a parte della massa monetaria, e se con scadenza inferiore ai 2 anni rientrano in M2 altrimenti in M3. Faccio notare, che, nel momento in cui viene emesso un simile titolo, la massa monetaria aumenta della cifra corrispondente al titolo, in quanto continuerà ad esistere la cifra in denaro spendibile, e comparirà questo titolo con caratteristiche di “spendibilità” analoghe ( anche se un po’ più ristrette). Di questo tipo di documento (asset) fanno parte oltre alle obbligazioni anche i titoli del tesoro (BOT, CCT, BPT, ecc…), pertanto chi investe in tali titoli non IMPRESTA denaro allo stato, ma COMPERA titoli di stato. E questa distinzione non è irrilevante in quanto , ad esempio, le banche quando creano denaro col sistema delle riserve frazionate, tale denaro lo possono solo IMPRESTARE, secondo la legge bancaria, e quindi non potranno , con esso acquistare direttamente tali titoli alle aste del tesoro. Le banche partecipano alle aste con denaro PROPRIO, o denaro del CLIENTE. E questo fatto, se ci ragionate ha delle implicazioni.
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