"Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità"
Non è il Trattato di Lisbona, è un articolo del Codice Penale italiano (il 53).
"L'uso da parte degli organi statuali di mezzi coercitivi, e quindi anche delle armi, per vincere forme di resistenza illegale, indipendentemente dal modo, pacifico o non, in cui detta resistenza si attui, deve ritenersi sempre lecito ogni volta che il ricorso alla forza miri a salvaguardare interessi cui debba essere riconosciuto un valore sociale superiore, o anche solo uguale, a quello dei diritti dei residenti esposti a sacrificio in conseguenza dell'impiego dei mezzi di coazione."
E questa è una sentenza della Corte di Assise di Roma dell'8 luglio 1977.
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