L'impunità per decreto

Data 1/6/2008 8:40:00 | Categoria: politica italiana

di Florizel

Dalle ultime notizie riguardanti gli arresti in materia di reati legati allo smaltimento di RSU (rifiuti solidi urbani) in Campania, si ha l’impressione che i relativi provvedimenti giudiziari scaturiscano esclusivamente dalla condivisibile urgenza di mettere fine alle note illegalità che da ormai 15 anni segnano vergognosamente l’attività del Commissariato per l’emergenza, i cui compiti fondanti erano (e sono tuttora) quelli di “fronteggiare e risolvere” l’esasperante condizione in cui ancora versa l’intera regione.

Mediaticamente, i punti del D.L. 23 Maggio 2008 n.90 maggiormente portati all’attenzione pubblica sono quelli relativi agli articoli 8 e 9, che autorizzano lo sversamento di rifiuti non trattati e di rifiuti tossici nelle discariche. Le iniziative della magistratura partenopea vengono percepite come riferite unicamente a questi punti, che svelano la contraddizione tra la funzione del Commissariato dalla sua costituzione ad oggi e l’effettivo, colpevole coinvolgimento di alcuni suoi funzionari (alcuni anche di spicco) in affari ancora pochissimo chiari ai danni di intere popolazioni.

Quello che arriva alla ribalta ancora molto debolmente, è invece l’art. 3 del decreto, che in materia di “competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali ...
... relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania”, al comma 1 recita così:

“1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche’ a quelli ad essi connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.” [1]

Cercando di districarsi nel linguaggio giuridico, l’attribuzione della competenza territoriale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli trascende il modello di giurisdizione indicato negli art. 25 e 102 della costituzione, poiché individua una “nuova figura di giudice straordinaria” e “speciale”, al quale viene conferito “un ampio potere discrezionale nella gestione degli affari di cui all’ art. 3 comma 1 del DL citato, con facoltà di impartire qualsivoglia disposizione e direttive anche specifiche ai magistrati (non più) “titolari” dei procedimenti in materia ambientale, ma solamente co-assegnatari” . [2]

Art. 102 della Costituzione [3]:

“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. on possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.”


Di fatto, con questo decreto, le richieste di misura cautelare ancora pendenti che sono in mano al GIP passano al giudice “speciale”, rallentando i tempi e l’iter giudiziario. Tra l’altro, se finora i PM hanno potuto procedere con il sequestro preventivo di urgenza in merito ad episodi di inquinamento ambientale, ora lo strumento operativo si limiterà al sequestro probatorio, consentendo un “depotenziamento dell’azione di contrasto alle attività illegali posti in essere da tutti gli inquinatori del territorio … e della stessa criminalità organizzata camorristica…” (dalla lettera dei pm napoletani al CSM).

Tra l’altro, il provvedimento adottato nel decreto è da considerarsi retroattivo, riguardante cioè anche procedimenti ed inchieste precedentemente attivati, “con un mutamento delle regole nel corso del procedimento” che rischiano di vanificarlo.

Al comma 5 dello stesso articolo si legge ancora: “5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e’ stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.”

Anche in questo caso, si trascende la regola secondo cui:

Art. 25 della Costituzione:

“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

Quindi, ad una più attenta lettura dei fatti, la magistratura non si limita a svolgere le sue attività in fatto di individuazione dei reati, relative indagini che le competono e conseguenti procedure, ma sembra rivendicare anche un potere costituzionale che le viene progressivamente sottratto ogni qual volta la “casta” rischia di scivolare rovinosamente sulla contraddizione tra le regole istituzionali ed i suoi “errori di percorso”.

De Magistris e per la Forleo erano diventati talmente “scomodi” da “scomodare” l’allora ministro della Giustizia ad emettere una richiesta di “trasferimento cautelare” nei confronti dei due pm, oppure da scatenare una campagna mediatica calunniosa volta a screditarne ogni merito.

Pro bono pacis e plauso di entrambi gli schieramenti politici.

Ma stavolta, “decretando” il depotenziamento dell’iter giudiziario, si è scelto un più basso profilo ed una meschina scorciatoia, servendosi dello strumento legislativo, per scongiurare “a monte” ostacoli ed inchieste future, e per evitare di scandalizzare la società civile come fu fatto platealmente da Mastella. Anche perché, in questo caso, non c’è nemmeno la puerile accusa di violazione del segreto di indagine e divulgazione dello stesso sui quotidiani a cui aggrapparsi, in caso di “indagini”.

Quindi, la casta, piuttosto che diventare vittima delle sue stesse “leggi”, cambia le “regole” di una costituzione troppe volte invocata, esaltata, sempre utilissima alla demagogia e sempre prossima allo stravolgimento. Salvando in extremis anche i precedenti indagati per i reati connessi allo smaltimento dei rifiuti in Campania.

E’ anche in questa chiave che vanno letti gli interventi della magistratura partenopea: un “tempismo” che, al di là degli iter tecnici previsti, irrompe su quello che, con il DL n.90, si va profilando come un acuirsi di autoritarismo e coercizione istituzionalizzati, a sostegno di attività criminose altrimenti “non legali” e quindi perseguibili.

Un vero e proprio caso di “impunità da decreto”.

Una rivendicazione legittima, quella della magistratura, senz’altro; che però mostra le sue lacune nel tralasciare di argomentare circa quello che ha spianato la strada al decreto Berlusconi: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2008 numero 90, in tema di “segreto di Stato” applicato a siti destinati al deposito di scorie nucleari, nonché nuovi impianti civili per produzione di energia, centrali nucleari, rigassificatori ed inceneritori/termovalorizzatori.

Articolo 9.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-16&task=dettaglio&numgu=90&redaz=08A02488&tmstp=1211896518840
Senza quel decreto, che impedisce di diffondere eventuali notizie su siti inquinanti ed inquinati da parte di chiunque, probabilmente allo stesso Berlusconi non sarebbe stato facile lasciar passare i suoi diktat senza suscitare contrarietà per la facilità con cui si ricorre sempre più disinvoltamente ai “decreti”.

Contrastare il “segreto di stato” come criterio legislativo non è compito della magistratura, e siamo d’accordo; ma in questo caso si rende evidente che il potere legislativo non solo riesce a sottrarsi facilmente a quello giudirico, autoassolvendosi con armi “legittime”, ma può anche depotenziarlo.

Da parte della magistratura, l’appiattimento su ciò che è costituzionale e ciò che non lo è, impedisce una considerazione più ampia che oggi rischia di far saltare i confini tra “legalità” e “legge”.

Non resta che augurarsi che a stabilirne gli specifici significati siano le società civili.

Florizel

[1] Testo del DL 23 Maggio 2008.
http://www.allarmerifiutitossici.org/rifiutitossici/articles/art_608.html

[2] Testo della lettera che i pm napoletani, 72 sostituti e tre procuratori aggiunti, hanno inviato al CSM
http://static.repubblica.it/napoli/pdf/CSM.pdf

[3] Testo della Costituzione.
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm




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