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politica italiana : Bambino, preferisci la mamma o il papà?
Inviato da Redazione il 16/3/2007 9:53:56 (4575 letture)

Intervista all’onorevole Carlo Costantini (IdV)

di Salvatore Viglia

L’on. Carlo Costantini, Membro della Giunta per il Regolamento, Membro della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, è autore, insieme all’on. Mura, di una proposta di legge dal titolo: “Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli” presentata l’8 febbraio 2007. Ad un anno esatto, quindi, dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 che ha messo in evidenza disfunzioni applicative di una certa rilevanza, l’on. Costantini, avvocato patrocinante in Cassazione, ha risposto alla necessità oggettiva di apporre correzioni fondamentali per la corretta applicazione della legge vigente.

In caso di separazione dei genitori, il nostro ordinamento ha prediletto, di prassi, l’affido esclusivo. Esattamente l’8 febbraio del 2006, è stata approvata una legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’affido condiviso dei figli.

Nel nostro ordinamento ed anche nella prassi giurisdizionale dei tribunali, la questione relativa al conflitto tra genitori …

… ed alla necessità di procedere all’affidamento di un figlio, veniva automaticamente risolta con l’affido esclusivo. Si è sempre ritenuto, anche per effetto di una mancanza di previsione normativa specifica sul punto, che l’affidamento ad un genitore, fosse la soluzione migliore in caso di separazione dei coniugi per prevenire e tutelare il minore, per escluderlo da condizioni di potenziale conflitto.

Questo è frutto di un approccio culturale che risale a tanti anni addietro, tutto italiano. In altri paesi europei, la cose sono completamente diverse. La visione di tipo culturale che in Europa si ha, non parte dalla salvaguardia del benessere dei genitori, ma parte dal diritto del figlio garantendogli la bi-genitorialità.

Che cosa è l’affido condiviso?

Il bambino, anche in caso di separazione dei genitori, conserva integro ed intangibile il diritto a conservare i due genitori.

Sul piano normativo, questo vorrà dire che la conservazione del diritto di entrambi i genitori ad avere l’affidamento, diverrà la prassi, mentre il sistema dell’affidamento esclusivo, l’eccezione alla regola.

Si attua, in questo modo, un vero e proprio sovvertimento dello status quo ante. Mentre precedentemente, l’affidamento esclusivo rappresentava la regola e l’affidamento congiunto - che è cosa diversa dall’affido condiviso - era l’eccezione oggi il ragionamento è esattamente l’opposto.

Si parte dal diritto del minore, diritto intoccabile da qualunque giudice; di conseguenza, l’affido esclusivo, diventa un elemento eccezionale. Purtroppo, nel febbraio del 2006, questa previsione normativa è stata formulata in modo debole, fragile, non particolarmente prescrittivo. Tanto è vero che le prime applicazioni pratiche, da parte dei tribunali, hanno dato luogo ad interpretazioni distorte della norma. In molti casi è stato negato l’affido condiviso, per esempio, perché i genitori abitavano lontano, oppure perché era presente un alto tasso di conflittualità tra i coniugi. Ciò, in parte per indisponibilità dei mezzi da parte dei Tribunali ed in parte per abitudine, oltre che per la vaghezza del dato normativo, non particolarmente prescrittivo.

Ci descriva lo scopo principale della norma.

Lo scopo principale di questa norma è stato quello di rafforzare il vincolo, di rendere l’affidamento condiviso, la regola, mentre l’affidamento esclusivo, una eccezione. A quest’ultimo si dovrà ricorrere solo quando la costanza di rapporti tra il minore ed uno dei genitori, costituisca un pericolo per quest’ultimo. Si pensi alla tossicodipendenza, all’alcolismo, ad una personalità criminale o violenta, in questi casi, il giudice, per tutelare l’interesse del minore, applicherà l’art. 155 bis facendo retrocedere il diritto alla bi-genitorialità. In tutti gli altri casi sarà inviolabile il diritto all’affidamento congiunto dei due genitori.

L’eccezione, dovrà essere motivata dimostrando di salvaguardare, in questo modo, l’interesse del bambino.

Il progetto di legge che lei ha presentato prevede anche il “mantenimento diretto”. Di che si tratta? Cosa prevede oggi la pratica?

Era una grande innovazione che era stata introdotta, ma ancor oggi di scarsisa applicazione.
Oggi la norma prevede che, quando c’è l’esigenza del mantenimento del figlio minore, il coniuge non affidatario contribuisce trasferendo un assegno alla mamma che, nel 90% dei casi convive col minore, per contribuire al mantenimento del figlio. Questo modo di procedere, non solo ha determinato delle distorsioni all’interno delle quali, in tantissimi casi, l’importo viene utilizzato per finalità diverse, ma soprattutto ha contribuito ad allontanare il padre dal figlio per l’esistenza di questo “filtro” nella gestione dell’interesse del minore che non ha funzionato.

Lo scopo del mantenimento diretto è proprio quello di conservare un rapporto diretto tra genitore non affidatario e minore.

In che modo, allora, si attua il mantenimento diretto? E se il genitore affidatario non è d’accordo?

Un attimo. Davanti al giudice si stabilisce che il papà, genitore non affidatario, paghi al figlio la scuola, il vestiario, lo sport ecc e la mamma, genitrice affidataria, per esempio, provveda alle esigenze di tipo alimentare.

Questo aspetto non solo semplifica il rapporto tra figlio e genitore non affidatario, ma lo mantiene vivo. Con questo disegno di legge è stata introdotta una enunciazione prescrittiva dettagliata del mantenimento diretto.

E’ vero che la proposta di legge si occupa anche dei diritti dei nonni nei riguardi dei nipotini figli di genitori separati?

Sì. I nonni sono figure processualmente escluse, che pagano le decisioni di separazioni dei figli e subiscono l’allontanamento ingiusto dai nipotini. In questi casi, il nonno, non ha voce in capitolo.

Con questa proposta di legge abbiamo voluto offrire la possibilità ai nonni di rivolgersi al Tribunale, pur non essendo parte processuale, e vedersi concedere il diritto di avere rapporti coi nipoti figli di genitori separati per non essere privati, così, della gioia di frequentarli e vederli crescere.

Altre novità di rilievo?

L’audizione del minore nell’udienza presidenziale. Troppo spesso, l’audizione del minore non si risolve in qualcosa di concreto, di stabile. Il minore viene audito ma non viene considerato. Interveniamo anche in questo caso modificando l’art. 155 sexsties, imponendo che il giudice prenda in considerazione la sua opinione tenendo, ovviamente conto dell’età e del grado di maturità.

In buona sostanza, quello che pensa il minore, assume valore ed una importanza maggiore rispetto al passato.

Altra novità fondamentale è l’introduzione della mediazione familiare. Questo è un grande tema sul quale il Comune di Sorrento ha organizzato un interessante convegno alcune settimane addietro.

Parlando riservatamente con alcuni magistrati ho verificato che anche loro auspicano l’introduzione di un istituto che li svincoli dall’esame di una fase particolarmente delicata e cioè quella della riconciliazione e della mediazione tra i coniugi in lite. Abbiamo introdotto una nuova formulazione dell’art. 709 che introduce l’istituto della mediazione familiare. In altre parole, una volta che il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi sono tenuti a rivolgersi ad un centro pubblico organizzato dai Comuni, dai servizi sociali di mediazione familiare per cercare di arrivare ad un accordo. La successiva fase del processo, sarà subordinata alla presentazione di questo accordo esperito presso quelle strutture. In questo modo, si eviterà che il giudice, per mancanza di tempo dovuta all’eccessivo numero di casi da trattare, conceda troppo poco tempo ad una fase cruciale e delicata della separazione.

Solo dopo aver esperito questo tentativo, certificato dall’istituto che si occupa di mediazione familiare, il processo potrà proseguire. Diventa un condizione di procedibilità.
Sembra che ci siano nuove disposizioni anche per la disciplina di figli nati fuori dal matrimonio.

Ci sono aspetti che fanno riferimento anche alla questione dei figli naturali nati fuori dalla famiglia legittima. Il primo problema sorto, è stato quello della competenza e cioè del Tribunale dei minori o del Tribunale ordinario. In merito, abbiamo a disposizione pochi precedenti perché siamo ad un solo anno dall’entrata in vigore della legge.

Siamo orientati ad eliminare ogni disparità tra i figli naturali ed i figli legittimi ma dovremo spingerci oltre, eventualmente incidendo su altre iniziative legislative.

Il figlio naturale non ha gli stessi diritti del figlio legittimo in materia successoria e sul rapporto con gli zii, per esempio. Oggi, il figlio naturale nato dalla famiglia di fatto o dall’unione civile, è pesantemente discriminato rispetto al figlio nato dal matrimonio.
Si pensi alla comunione ereditaria riferita ad un’azienda. Se il padre muore e lascia un’azienda a quattro figli tre dei quali nati dal matrimonio ed uno nato fuori dal matrimonio, i tre figli nati nel matrimonio, possono estromettere dalla comunione e liquidare il figlio nato al di fuori del matrimonio. Se si pensa che, in Italia, un sesto dei figli nascono fuori dal matrimonio, si capisce l’importanza del provvedimento.

Allo stesso modo il figlio naturale può avere il nonno ma non avere lo zio, cioè il fratello o la sorella del padre o della madre. Non le sembra un assurdo?

Altri aspetti innovativi?

L’introduzione del doppio domicilio utile anche a superare il concetto del genitore collocatorio, conseguenza dell’affidamento esclusivo.

Salvatore Viglia

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I commenti sono proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.
Autore Albero
Palermo
Inviato: 16/3/2007 11:45  Aggiornato: 16/3/2007 11:45
Ho qualche dubbio
Iscritto: 23/8/2006
Da: Palermo
Inviati: 67
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
E se il bambino aspettasse l'eta adeguata per fare fuori entrambi???

Vorrei cambiare il mondo.... ma ho perso lo scontrino.
PikeBishop
Inviato: 16/3/2007 12:22  Aggiornato: 16/3/2007 12:23
Sono certo di non sapere
Iscritto: 1/11/2005
Da: Tavistock Square, Camden, London WC1H, UK
Inviati: 6263
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
Citazione:
E se il bambino aspettasse l'eta adeguata per fare fuori entrambi???

Io ci sono passato (40 anni fa) e mi ricordo che all'epoca i miei pensieri erano pressapoco quelli, perche' il giudice aveva avuto gia' allora la brillante idea di interpellarmi, dopo una seduta con mamma e papa' che mi ricattavano (mamma perche' restassi con lei, cosi' prendeva dei soldi, papa' perche' restassi con mamma ).
Non l'ho detto a nessuno, pero': che facessero quel che volevano, tanto era tutto andato a puttane lo stesso.
Quando si ha bisogno di fare intervenire la legge, la legge prende le notre vite e se le succhia come se fossero un'ostrica, lasciandoci le valve per ficcarcele non dico dove.

Il Portico Dipinto Network Nanopublishing
E' dall'uso (mancato) del Congiuntivo, che li riconoscerete.
Linucs
Inviato: 16/3/2007 13:28  Aggiornato: 16/3/2007 13:28
Sono certo di non sapere
Iscritto: 25/6/2004
Da:
Inviati: 3996
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
Se si pensa che, in Italia, un sesto dei figli nascono fuori dal matrimonio, si capisce l’importanza del provvedimento.

L'importanza è rendere irrilevante il "matrimonio" in modo da arrivare a un terzo, metà, 4/5 e così via?

A che pro, chiederà il lettore?

Intendo dire, oltre la favoletta della "tutela dei minori", nella big picture. A che pro?

(in palio, una bambolina)

HAVEADREAM
Inviato: 16/3/2007 13:54  Aggiornato: 16/3/2007 13:55
Ho qualche dubbio
Iscritto: 26/8/2005
Da:
Inviati: 209
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
Buongiorno a tutti.
L'affido condiviso dei figli, secondo me, è un fatto positivo, soprattutto perchè smuove l'immobilismo legislativo che penalizza tuttora fortemente uno dei due coniugi separati, sia in senso umano che in senso (soprattutto) economico.

Ma è una proposta di legge che agevola tutti, addirittura pure i nonni a quanto leggo, ma non vedo concreti vantaggi per chi di solito è il più penalizzato: il minore.
Non parlo per esperienza, perchè non sono sposato e non ho figli, però credo che in questo modo il minore diventi semplicemente un pendolare tra due famiglie distinte, nella migliore delle ipotesi tra due mamme e due papà e tra quattro nonni e quattro nonne.

Non so. Già in un divorzio sono scarsi i punti di riferimento per un bambino; in questo modo credo che diventino pure troppi e vissuti con l'alternanza.
Qualcosa non mi convince, in questa legge.
Anche se è "un passo avanti" positivo.

fefochip
Inviato: 16/3/2007 14:29  Aggiornato: 16/3/2007 14:29
Sono certo di non sapere
Iscritto: 27/11/2005
Da: roma
Inviati: 7005
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
che sia economicamente vantaggioso per tutti e due i coniugi non credo...

se l'affidamento è congiunto vuol dire che tutti e due i coniugi si devono munire di due stanze per il bambino,due spazzolini da denti,due armadi,ecc,ecc

che sia vantaggioso a livello psicologico per il bambino anche questo è tutto da dimostrare .

la verità è che il bambino (come chiunque) sente l'abbandono ..e non vi è legge che può porvi rimedio se un genitore lo applica

più che "scoprirla" la verità si "capisce", inutile quindi insistere piu di tanto
Paulo
Inviato: 16/3/2007 22:45  Aggiornato: 16/3/2007 22:45
Mi sento vacillare
Iscritto: 24/12/2005
Da:
Inviati: 507
 Re: Bambino, preferisci la mamma o il papà?
L'On. Costantini ha fatto delle affermazioni sostanzialmente molto giuste, ma ha accuratamente evitato di mettere a fuoco il nocciolo del problema.
Del resto è facilmente comprensibile perchè ne è impossibilitato.

Le leggi che regolavano l'affidamento dei figli prima dell'innovazione del febbraio dello scorso anno erano la legge innovativa del diritto di famiglia del 1975 per i figli dei genitori separati, la legge sul divorzio del 1970 e le sue successive modifiche (la più sotanziale nel 1987) per i figli dei divorziati, la legge costitutiva del Tribunale dei minorenni del 1934 e quella, del 1947, che attribuiva allo stesso competenze civilistiche per i figli "naturali".
Di queste leggi si può discutere sotto diversi aspetti, ma per quanto riguarda l'affidamento dei figli erano tutte delle ottime leggi. Perché, allora, è stata sentita la necessità di farne una nuova, la n. 54/2006?
Esattamente per lo stesso motivo per cui si sente il motivo ora, a distanza di un solo anno, di porre nuove modifiche all'ultima: perchè tutte queste non sono state mai applicate, né l'ultima viene generalmete applicata, dalla Magistratura.
Queloo che l'avvocato Costantini (patrocinante in Cassazione) non potrà mai dire, almeno fin che avrà da campare della professione, è che la Magistratura italiana generalmente non applica le leggi ma le "interpreta".
Questo è un problema ben più generale dell'affidamento dei figli in caso di dissoluzione della coppia genitoriale ed è un vero cancro della società italiana. L'affidamento dei figli è solo un caso, ma utilissimo per mettere in evidenza l'arbitrio senza freni che i giudici italiani si sono arrogati nell'imporre la loro volontà alla società.
In uno Stato quale la Repubblica del 2/6, che nella Costituzione proclama non solo l'assoluta uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la parità di diritti, doveri e di dignità dei genitori davanti ai figli, ma che rifiuta ogni disciriminazione basata sul genere ed addirittura si impegna a rimuovere gli ostacoli che si oppongono ad una effettiva uguaglianza tra i generi, c'è una Magistratura (che alla Costituzione giura individualmente fedeltà) che per decenni ha affidato i figli esclusivamente alla madre nel 91% dei casi, esclusivamente al padre nel 5% dei casi ed ad entrambi o a terzi (nonni, istituti ecc.) nel rimanente 4%.
Se non c'è stata una pesante discriminazione basata sul genere allora occorre dedurre che il 91% dei padri italiani non è idoneo ad essere genitore ed il suo ruolo parentale è tollerato solo in quanto "coperto" da quello della madre. Se non è vero questo non si può non dedurre che il 91% dei giudici sono inidonei a fare i giudici.
Tra le 2 ipotesi molti parametri mi fanno propendere per questa ipotesi come la maggiormente realistica.

L'opera (assai meritoria, del resto) in cui è impegnato l'On. Costantini è sostanzialmente una legge di "interpretazione autentica" della precedente legge n. 54/2006. Cioè di fronte alle varie interpretazioni che ne hanno saputo fare i giudici italici, molte delle quali apertamente sessisite, altre apertamente demenziali, il Parlamento si muove per indicare quali sono le interpretazioni giuste e quali no. Di fronte alla stupidità, alla tracotanza, alla disonestà, alla corruzione della Magistratura, al Legislatore non resta altro che circoscrivere fino a togliere del tutto ogni facoltà interpretativa del giudice per indicare dettagliatamente e minuziosamente cosa occorra fare alla bisogna.
Mi auguro che, andando avanti di questo passo la legge diventi così stringente da risultare inutile persino il ricorso al tribunale: per separarsi/divorziare è costosissimo ed alquanto inutile andare in tribunale quando basterebbe benissimo andare all'Ufficio dell'anagrafe per far registrare la fine del matrimonio/ convivenza. Solo se la legge, per quanto riguarda i figli, non venisse applicata da uno dei genitori, allora soltanto l'altro avrebbe interesse a rivolgersi al tribunale, ma sotto il prfilo penale, per denunciare le mancanze dell'altro.


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