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  Reddito di cittadinanza Europeo

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  •  perspicace
      perspicace
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#17
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 3/9/2011
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SOLO UNA SPERIMENTAZIONE


E' stato approvato l’ordine del giorno sul reddito minimo garantito che impegna la giunta ad attivarsi per reintrodurre la sperimentazione di forme articolate di sostegno al reddito per contrastare e prevenire il fenomeno della povertà. Dal 2015 partirà la sperimentazione del sostegno in Friuli Venezia Giulia.
_________________
Io non parlo come scrivo, io non scrivo come penso, io non penso come dovrei pensare, e così ogni cosa procede nella più profonda oscurità. Kepler
Inviato il: 28/7/2014 15:15
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  •  MARCO M5S
      MARCO M5S
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#16
Ho qualche dubbio
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Citazione:

Ste_79 ha scritto:
Citazione:

MARCO M5S ha scritto:

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.


E' proprio qui che non ci siamo.


Lo hai proposto quando gli utenti hanno scritto la legge assieme ai parlamentari? No?



e allora...
Inviato il: 18/7/2014 5:54
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  •  perspicace
      perspicace
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#15
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 3/9/2011
Da località sconosciuta
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Istat:in Italia 10 milioni di poveri,di cui 6 milioni assoluti

Sono il 16% della popolazione, quasi il 10% non riesce a comprare beni primari

ANSA - In Italia ci sono 10.048.000 di persone che vivono in condizioni di povertà relativa, pari al 16,6% della popolazione. Tra questi 6.020.000 sono poveri assoluti, cioè non riescono ad acquistare beni e servizi per una vita dignitosa (9,9%). E' quanto rileva l'Istat nel report sulla Povertà in Italia. Per quanto riguarda le famiglie, in Italia sono considerati relativamente poveri 3.230.000 di nuclei, il 12,6% del totale. Di questi 2.028.000 sono poveri in maniera assoluta. Si tratta del 7,9% del totale delle famiglie.

Povertà assoluta peggiora, specie al Sud

Tra il 2012 e il 2013 - rileva l'Istat - l'incidenza di povertà relativa tra le famiglie è stabile (dal 12,7% al 12,6%), ma l'incidenza di povertà assoluta è aumentata, specie al Sud: sono poveri in maniera assoluta 725 mila persone in più tra quelle che vivono nel Mezzogiorno.Nel 2012 i poveri assoluti al Sud erano 2.347.000, nel 2013 3.072.000.

Povera una persona su 10

Nel 2013 una persona su 10 in Italia è in povertà assoluta. Si raggiunge così il record di persone che vivono in povertà assoluta dal 2005, quando è iniziata la diffusione di questa stima da parte dell'Istat. L'anno scorso i più poveri tra i poveri erano il 9,9% della popolazione (6.020.000), nel 2005 la percentuale si fermava al 4,1% (2.381.000 persone). Nel 2012 i poveri assoluti erano l'8% della popolazione (4.814.000). Nel 2013 tra le famiglie l'incidenza della povertà assoluta è aumentata dal 6,8% al 7,9%, soprattutto per effetto dell'aumento registrato nel Mezzogiorno (dal 9,8% al 12,6%). In Italia sono coinvolte circa 303 mila famiglie e 1 milione 206 mila persone in più rispetto all'anno precedente.

6,4% famiglie a rischio, sono quasi povere

Il 6,4% delle famiglie in Italia è quasi povero, rischia cioè di cadere in povertà. Si tratta di nuclei che hanno livelli di consumo superiori di non oltre il 20% rispetto alla soglia di povertà relativa. E' quanto emerge dal report sulla Povertà in Italia, diffuso oggi dall'Istat. Nel nostro paese le famiglie residenti relativamente povere sono il 12,6%. Circa la metà di queste (6,7%) è considerata ''appena'' povera, cioè ha una spesa inferiore alla soglia di povertà di non oltre il 20%.
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Inviato il: 14/7/2014 19:56
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  •  Ste_79
      Ste_79
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#14
Mi sento vacillare
Iscritto il: 27/8/2011
Da Reggio Emilia
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Citazione:

MARCO M5S ha scritto:

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.


E' proprio qui che non ci siamo.
Non capisco perchè, visto che Grillo lo sa, visto che Sibilia lo sa, non si mette nell'articolo che le coperture derivano direttamente dall'espropriazione del signoraggio sulla moneta alle banche.
Se si attua un prelievo fiscale sulla moneta emessa dalle banche, sia essa virtuale o cartacea, abbiamo già le risorse sufficenti per pagare il reddito di cittadinanza.
Non solo, la norma dovrebbe essere retroattiva di modo che almeno restituiscano in parte ciò che hanno rubato alla collettività.

Secondo me, con riduzioni di spesa e maggiori entrate non facciamo altre che tirare una coperta che è già troppo corto, ormai è un fazzolettino più che una coperta.
Inviato il: 26/6/2014 20:27
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  •  MARCO M5S
      MARCO M5S
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#13
Ho qualche dubbio
Iscritto il: 8/11/2013
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redd. min. garantito M5S elaborato grazie alla partecipazione di migliaia di iscritti al portale nazionale M5S


(Finalità)


1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione.


2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.


3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, all’istruzione, all’informazione, alla cultura sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.


4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.
Inviato il: 21/6/2014 2:23
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  •  MARCO M5S
      MARCO M5S
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#12
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@ Red Max

Inviato il: 15/6/2014 12:24
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  •  Red_Max
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Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#11
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Più che altro ci vorrebbe un risarcimento danni per chi si ostina a vivere in italia...
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L'anoressia è un "orientamento" alimentare?

Non ti piacciono i crauti? allora sei crautofobo...
E' un reato gravissimo...

Aspirare gli embrioni è indice di civiltà!!!

Io non sono un complottista...
mi interesso di leggende metropolitane...
Inviato il: 14/6/2014 15:46
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  •  perspicace
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Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#10
Sono certo di non sapere
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Friedrich von Hayek

Citazione:
Non vi è motivo per cui in una società libera lo stato non debba assicurare a tutti la protezione contro la miseria sotto forma di un reddito minimo garantito, o di un livello sotto il quale nessuno scende.


Friedrich von Hayek


Citazione:
Assicurare un reddito minimo a tutti, o a un livello sotto cui nessuno scenda, quando non può provvedere a se stesso, non soltanto è una protezione assolutamente legittima contro rischi comuni a tutti, ma è un compito necessario della Grande Società [cioè dello Stato].
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Inviato il: 14/6/2014 13:41
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  •  MARCO M5S
      MARCO M5S
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#9
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Questa legge è stata scritta dai parlamentari con l'aiuto di migliaia di iscritti nel sistema operativo sul sito www.movimento5stelle.it
Inviato il: 7/6/2014 20:17
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  •  MARCO M5S
      MARCO M5S
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#8
Ho qualche dubbio
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Ecco il testo elaborato dal M5S e presentato in parlamento:

Art.1


(Finalità)


1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione.


2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.


3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, all’istruzione, all’informazione, alla cultura sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.


4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.





Art. 2


(Definizioni)


1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:


a) reddito di cittadinanza: l’insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso della nazione;


b) beneficiario: qualunque soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il diritto del reddito di cittadinanza;


c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di undi cui alla presente legge;


d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;


e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;


f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;


g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto o i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso o di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l’impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio e/o al lavoro a prescindere dalla loro età;



h) fondo per il reddito di cittadinanza: è il fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui, alla presente legge;


i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;


l) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.





Art. 3


(Reddito di Cittadinanza e sua determinazione)


1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall’anno 2013 in 600 euro mensili netti.



2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall’anno 2013 secondo la tabella di cui all’Allegato 1 della presente legge.



3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.



4. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell’anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all’anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l’eccedenza a partire dall’anno in cui il suo reddito supera del 100% il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l’integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.



5. Ai fini dell’accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.



6. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 della presente legge.



7. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.



8. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.



Art.4


(Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al reddito di cittadinanza)


1. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i diciotto anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all’allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:



a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;


b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi percepiti nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui alla presente legge;


c) il Governo è delegato all’emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.


2. Per i soggetti maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione Europea, compresi nell'apposito Repertorio nazionale dei titoli d’istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.



3. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 1 dell’art. 3 della presente legge.



Art. 5


(Strutture di gestione, controllo ed erogazione)


1. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:


a) le strutture dei centri per l’impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge. I centri per l’impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all’Inps il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza;


b) I comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l’impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;


c) le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l’impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di welfare a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche sulla possibile platea di beneficiari della presente legge;


d) l’INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all’erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l’impiego, per il tramite del fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge. L’INPS altresì condivide con i centri per l’impiego i dati riguardanti l’erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;


e) l’Agenzia delle entrate nell’ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione del beneficio di cui alla presente legge;


f) le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;


g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l’impiego ed ai comuni le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici di cui all’art.18 comma 6 ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;


h) le agenzie formative accreditate ai sensi: dell’Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, dell’Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Accordo Stato Regioni 01 agosto 2002, del Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, dell’Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l’impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percosi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;


i) le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.


2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 1 del presente articolo.


3. Con la presente legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare.



L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l’evoluzione dei mercati dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l’obiettivo di rendere funzionale il dispositivo della presente legge nonché gli altri strumenti offerti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.









Art. 6


(Struttura informativa centralizzata)


1. Le strutture di cui all’art. 5, ai fini della presente legge ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono almeno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all’anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell’inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.


2. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l’obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.


3. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge n. 183 del 2010 e le note circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.


4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:


a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della Struttura informativa centralizzata di cui al comma 2 del presente articolo, che non abbia ottemperato, sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 3 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3.


5. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.








Art. 7


(Domanda di ammissione al Reddito di Cittadinanza)


1. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), allegando:


a) copia dell’ISEE;


b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell’anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma 4.


2. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4 della presente legge è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui all’articolo 5 secondo competenza attraverso la consultazione e l’implementazione della banca dati centralizzata di cui all’articolo 6 della presente legge.


3. Le strutture preposte all’accoglimento della domanda di cui all’articolo 5 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell’anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.


4. Nel sito internet dei centri per l’impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.





Art. 8


(Durata del Beneficio)


1. Il reddito di cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all'articolo 4 della presente legge. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 9 e 11.





Art. 9


(Obblighi del Beneficiario)


1. Il beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti.


2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate all’articolo 10 della presente legge.


3. I Beneficiari del reddito di cittadinanza hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell’entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.


4. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego di cui al successivo articolo 10, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.


5. I comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 4.


6. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 4 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.


7. Gli obblighi di cui al comma 2 vengono attestati dal comune che provvede ad aggiornare la Banca dati centralizzata.


8. Gli obblighi di cui al comma 2 sono subordinati all’attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.





Art. 10


(Attività dei Centri per l’impiego ed inserimento lavorativo dei beneficiari)


1. I centri per l’impiego, ai fini dell’inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui alla presente legge ed erogano servizi ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall’entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta o PEC, presso le residenze dei potenziali beneficiari.



2. I centri per l’impiego cooperano con le regioni, i comuni e l’Agenzia del demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell’ottica dell’inserimento lavorativo dei beneficiari di cui alla presente legge.



3. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al comma 2 e nell’ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:



<<1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di “incubatori certificati” di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>>.



4. Le attività di cui al comma 1 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 273.



5. Le agenzie di cui al comma 4 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui all’articolo 6 della presente legge.



6. I centri per l’impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonchè di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.



7. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.



8. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono garantire che almeno il 10% degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo, trovino assunzione. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della presente legge ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici alle Agenzie formative accreditate, per l’anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.



Art. 11


(Obblighi del beneficiario in relazione all’inserimento lavorativo)


1. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n.68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:


a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti:


b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni:


c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;


d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;


e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;


f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall’ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini della presente legge con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;


g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;


h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il centro per l’impiego o l’Agenzia che lo ha preso in carico





Art. 12


(Cause di decadenza del beneficio in relazione all’inserimento lavorativo)


1. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:


a) non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11 della presente legge;


b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata e dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego;


c) rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;


d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;


e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 9 comma 6 della presente legge se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.


2. Ai fini della presente legge è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:


a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui all’articolo 10 della presente legge;


b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all’ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto all’articolo 19 della presente legge;


c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.


3. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.


4. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all’art. 11 della presente legge le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.


5. Ai fini della presente Legge la partecipazione del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 2 articolo 10 della presente legge, è da considerarsi alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’articolo 11, lettera f).





Art. 13


(Diritto all’abitazione)


1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall’articolo 2 della Costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l’accesso all’alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.



2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell’abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l’abitazione, hanno diritto a ricevere l’agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l’accesso al contributo per le locazioni di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, maggiorata del 20 per cento.



3. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 2 del presente articolo è aumentato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 . All’onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui agli articoli 20 e 21.



Art. 14


(Misure integrative del reddito di cittadinanza)


1. Ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge nonché con l’obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni erogano, compatibilmente alle loro risorse e nei limiti concessi dal Patto di Stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:



a) sostegno alla scolarità nella fascia d’obbligo, in particolare per acquisto di libri di testo;


b) sostegno all’istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse scolastiche ed universitarie;


c) sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;


d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;


e) misure di sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;


f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.


2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.



Art. 15


(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)


1. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.


2. Al fine di monitorare l’attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo ed i relativi risultati conseguiti.


3. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo.





Art. 16


(Erogazione)


1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.


2. Ferma restando la competenza della sede dell’INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.





Art. 17


(Incentivi)


1. Al fine di agevolare la fiscalità generale l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 percento per i beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.


2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stipulano una convenzione con la società Poste italiane e con l’INPS finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.


3. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.


4. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari della presente legge.


5. Le assunzioni di cui al comma 4 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell’incentivo.


6. L'incentivo mensile e' pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.


7. L’incentivo di cui al comma 4 ha un durata massima di dodici mesi.


8. L'incremento occupazionale di cui al comma 5 e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.


9. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.





Art. 18


(Verifiche della fruibilità del Reddito di Cittadinanza e sanzioni)


1. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente.


2. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.


3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.


4. Il termine per la segnalazione di cui al comma 3 è fissato in giorni trenta dall’effettivo incremento reddituale.


5. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio per sempre ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.


6. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.





Art. 19


(Salario minimo garantito)


1. In adempimento dei principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione nonché dell’articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito



2. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non può essere inferiore a 9 euro.





Art. 20


(Coperture)








80. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 81 e seguenti.





81. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 6, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;


b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti; “1° gennaio 2014”;


c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;


d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole “62,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “56,82 per cento”;


e) al comma 26, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;



f) al comma 27:



1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.



2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;



g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <


1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);


2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).


Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;


h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;


i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;


l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;


m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.


82. Alle disposizioni di cui al 81 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.


83. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.


84. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.


85. Le disposizioni dei commi da 81 a 84, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.





86. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell’economia e finanze- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare , con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.


87. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all’entrata del Ministero dell’economia e finanze.


88. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica nella misura del 18 per mille.


89. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:


a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;


b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento


c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento


d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento


e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento


f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento


g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento


h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento


i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.


Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

91. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.


92. Sono abrogati:



a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;



b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;



c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;



d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;



e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;



f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.



93. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all’articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:



"e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;



f) oltre 100.000 euro, 45 per cento”.



94. 1. A decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:


a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;


b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.


95. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.


96. L'imposta di cui al comma 94 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale,


persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:


1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;


2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;


3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;


4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;


5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.


97. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.


98. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo .


99. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.


100. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.


101. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.


102. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutte le risorse stanziate per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza.


103. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.





Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:


A) All'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:



1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:



"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;



a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"



2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:



"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"



B) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;


C) All'articolo 9, sopprimere i commi 5, 9,13, 14, 22;


D) All'articolo 10, comma 6, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni";


E) All'articolo 12, sopprimere il comma 4;


F) Le dotazioni incluse nella Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;


G) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014."














Allegato 1











Calcolo del reddito di cittadinanza











Componenti nucleo familiare
Soglia di povertà del nucleo familiare per l’anno 2013










1
600


2
1.000


3
1.330


4
1.630


5
1.900


6
2.160


7
2.400



















Allegato 2


Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare


Caso 1


Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale


Ni= numero dei componenti il nucleo familiare


Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1


Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare


Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:


Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri


Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1


Rcf= Sp-Rf


Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale


Rcx=Sp/Ni


Rca, Rcb, Rcc,....Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare


Rci=Rcx-Ri








Caso 2


Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale


Ni= numero dei componenti il nucleo familiare


Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1


Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare


Rs= Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare


Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:


Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri


Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1


Rcf= Sp-Rf


Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale


Rcx=Sp/Ni


Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al redditto di cittadinanza potenziale


Es=Rs-Rcx


Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare


Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare


Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))


Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell’extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.


In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Inviato il: 7/6/2014 20:13
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  •  Ste_79
      Ste_79
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#7
Mi sento vacillare
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Da Reggio Emilia
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Citazione:

perspicace ha scritto:
Il 1° step per realizzare un il reddito di cittadinanza in Italia è la spending review.

il 2° step è la riforma degli ammortizzatori sociali.

il 3° step la riforma dei contratti di lavoro.


Il primo step da realizzare per avere un reddito di cittadinanza è quello di togliere l'emissione monetaria dalle banche.
Lo si può fare in due modi.
1) o si torna ad emettere moneta
2) o si fa pagare le tasse alle banche sulla base della moneta emessa. (Saba)

Attraverso il denaro acquisito dal prelievo fiscale alle banche, si può finanziare il reddito di cittadinanza.

Successivamente si può andare a riformare sia il lavoro che le pensioni.
Il lavoro flessibilizzando sulla tipologia di lavori che uno può effettuare in base al gradimento personale, o in base all'orario lavorativo.
Sulle pensioni si può anticipare l'età pensionabile, o addirittura eliminare la pensione visto che il reddito di cittadinanza andrebbe a sostituirla.

Senza il primo step però, non c'è possibilità di ottenere il denaro necessario.
Inviato il: 6/6/2014 23:05
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  •  horselover
      horselover
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#6
Dubito ormai di tutto
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Da
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in italia esiste solo per i raccomandati e si chiama pensione d'invalidità (ciechi che guidano la macchina, sordomuti che rispondono al telefono etc etc )
Inviato il: 6/6/2014 19:39
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  •  perspicace
      perspicace
Re: Reddito di cittadinanza Europeo
#5
Sono certo di non sapere
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Il reddito minimo garantito. Tutto quello che non si è detto.

di Gianni Perazzoli

Uno sguardo all'Europa e la lontanza italiana ai modelli di reddito minimo.



1 Italiani/europei.

Quello che sto per raccontare potrebbe suonare a molti incredibile. In Gran Bretagna a partire dai 18 anni chi non ha un lavoro e non ha risparmi per più di 12.775 euro ha diritto all' Income-based Jobseeker's Allowance, a circa 300-350 euro mensili per un periodo di tempo illimitato . A questa cifra si devono aggiungere l'affitto dell'alloggio (Housing Benefit) e tutta una serie di assegni per i figli. In Francia, invece, per avere diritto al Revenu minimum d'insertion (Rmi) bisogna aver compiuto 25 anni (non si applica la condizione dei 25 anni per i disoccupati con figli). Il Rmi prevede (nel 2005) l'integrazione del reddito a 425,40 euro mensili per un disoccupato solo, che diventano 638,10 euro se in coppia (proprio così, laicamente: couple); 765, 72 se la coppia ha un figlio, 893,34 per due figli e 170, 16 euro in più per ogni altro figlio. Una coppia con tre figli arriva quindi ad avere più di 1.150 euro di Revenu minimum d'insertion.

Nel nostro paese non si è mai saputo bene che cosa sia nella realtà dei paesi europei il reddito minimo. Non siamo consapevoli di rappresentare (in compagnia della Grecia) un'eccezione in Europa. Se ci fosse stata una volontà di occultamento di questa realtà, essa non avrebbe potuto raggiungere meglio il suo obiettivo. Ciò che in Europa è il minimo, la base, il punto di partenza, da noi costituisce l'oggetto di indagini sociologiche: ciò che dovrebbe costituire il punto di partenza di un programma di sinistra (che voglia proporsi almeno di recuperare il tempo perduto) rimane ancora da noi una realtà avvolta nelle ombre di un iperuranio di provincia.

Il reddito minimo è un sussidio riconosciuto a tutti come diritto soggettivo: ne beneficiano coloro che non hanno un lavoro o hanno un reddito basso. In Germania la riforma restrittiva introdotta nel 2005 indica che tra 16 e i 65 anni si può disporre dell'Arbeitslosengeld II di 345,00 euro al mese. In più i costi dell'affitto e del riscaldamento (Miete und Heizkosten). Riporto un esempio preso direttamente da un fonte ufficiale tedesca. Una famiglia composta da due figlie di 12 e 14 anni, nella quale il padre è disoccupato e la madre ha uno stipendio da un lavoretto part-time di 750 euro lordi e le due figlie 308 euro al mese di Kindergeld (che è un versamento che riguarda i figli), è considerata dalla riforma bisognosa di un incremento di reddito. Fatti i dovuti calcoli, questa famiglia ottiene un'integrazione del salario che la porta a disporre complessivamente di 1665 euro al mese netti .

Se questi dettagli sono poco noti, più noto è invece il racconto del rovinoso tramonto dello stato sociale europeo. Anche perché legioni di novelli Oswald Spengler, vedendosi troppo stretti nel ruolo di giornalisti, non perdono occasione per dimostrare il loro straordinario orecchio per ogni possibile accenno di Untergang : di declino, di decadenza. Di nuovo però ci si limita a rimanere nel generico, ai grandi scenari, e si trascurano i dettagli. Che però sono interessanti. Ad esempio, dopo la riforma restrittiva del 2005, i disoccupati tedeschi di lungo periodo non hanno più - in aggiunta al normale sussidio - i soldi per i mobili e per i vestiti. Non potranno neanche più usufruire del sussidio all'estero senza una ragione attinente alla ricerca di un lavoro (non possono andare, in altre parole, in vacanza con il sussidio).

Di qui la domanda spontanea: disoccupazione e precarietà significano la stessa cosa in Francia (o in Portogallo) e in Italia?
In Italia non solo non c'è niente di simile, ma - fatto questo da non sottovalutare - qui da noi riesce a molti già difficile credere a quanto appena letto. Gli increduli non si rattristino, ci siamo passati tutti: questo è il genere di informazioni più trascurate in assoluto dai nostri media. Così ci riesce difficile credere che in Spagna Zapatero progetti di portare il salario minimo interprofessionale a 600 euro per 14 mensilità, ma non facciamo alcuna difficoltà a credere che da noi si possa lavorare «regolarmente» in un call center per soli 300 euro mensili (o addirittura, come dimostra un'inchiesta del Manifesto, per 100 euro). Come si è potuti arrivare a questo?

A proposito di telefoni: in Francia, se siete disoccupati, «vous bénéficierez de la réduction sociale téléphonique» . Réduction sociale téléphonique? La «riduzione sociale sul telefono». Cielo! Ma questo, non sfugge a nessuno, che è linguaggio da centro sociale, da no global: possibile che i francesi siano giunti a tanto? Il loro welfare prevede non solo il fatto, ma persino l'espressione «riduzione sociale». Che rozzezza! E pensare che noi li immaginavamo dediti ai profumi e alla moda. La giustificazione addotta è che il disoccupato non deve isolarsi: il telefono gli serve anche per trovare un lavoro. Cari amici francesi, vi prendete troppo sul serio!


2. Un ritardo surreale.


Agli increduli si prepara però un nuovo colpo. Non è da oggi o solo da ieri che il reddito minimo garantito è una realtà per la Gran Bretagna, la Germania e i Paesi scandinavi. Basti dire che Eric Hobsbawm sostiene nel Secolo breve che il reddito minimo avrebbe avuto un ruolo nel rendere i soldati inglesi più attaccati alla loro patria e dunque anche più combattivi.
In forza di questa lunga tradizione, inoltre, e a dispetto del luogo comune del tramonto del welfare europeo, già nel lontano 24 giugno 1992 l'«Europa» aveva invitato gli Stati membri ad adottare il reddito minimo nei loro sistemi di welfare. Ma la questione, in Italia, non è mai assurta veramente alla dignità del pubblico dibattito. Questo fatto suscita stupore nello stupore. Una cosa infatti è nominare di sfuggita il reddito minimo d'inserimento, un'altra è spiegare bene che cosa è in Europa il reddito minimo d'inserimento. La raccomandazione 92/441 Cee sulla Garanzia minima di risorse impegnava già nel 1992 tutti gli stati membri ad adottare delle misure di garanzia di reddito come un elemento qualificante del modello di Europa sociale. Si apprende così che non c'è dunque solo Maastricht (e i fondi europei gestiti a pioggia). Ma vai a saperlo! Un'accelerazione di questa politica di sicurezza c'è stata nel 2000 con il vertice di Lisbona e di Nizza. Tanto per capire: anche il Portogallo e la Spagna hanno seguito la direttiva, mentre inadempienti sono rimaste l'Italia e la Grecia. E questo nonostante il fatto che, secondo un'indagine del Censis, ben il 93% degli italiani si dichiara favorevole ad «attivare un meccanismo di integrazione del reddito per disoccupati e percettori di bassi redditi» .

Molti non sanno che in Italia si è sperimentato una specie di reddito minimo d'inserimento in pochi comuni del Nord e in alcune zone della Campania. La sperimentazione ha avuto inizio con il governo Prodi, ed è stata interrotta dal governo Berlusconi. Solo in alcune zone della Campania è stata proseguita da Bassolino con i mezzi della Regione . Ma insomma, piccoli passi.

La Francia è arrivata molto in ritardo al reddito minimo rispetto all'Inghilterra o alla Germania: lo ha adottato "solo" a partire dal 1 dicembre 1988. Mitterand in persona ha presentato solennemente alla nazione francese l'adozione del Revenu minimum d'insertion social con una manifestazione alla Sorbonne, ad indicare il coinvolgimento del mondo intellettuale nella conquista di questo istituto . Da noi, quasi vent'anni dopo, se ne parla ancora tra addetti ai lavori. Un'inchiesta approfondita di carattere sociologico dovrebbe far luce sulle ragioni della perplessità italiana verso il reddito minimo. È possibile stilare una specie di casistica delle reazioni e delle obiezioni ricorrenti in Italia una volta che si sia posti di fronte a questa realtà. Dopo la meraviglia (la meraviglia davanti a una realtà condivisa da milioni di persone oltre le Alpi), la tendenza di solito è quella di ridurre l'ignoto al noto. Questa attitudine spontanea suggerisce sistematicamente di attribuire all'Italia una serie di difetti e problemi strutturali che renderebbero da noi impossibile qualcosa come il Rmi. Non ce lo meritiamo! Chi andrebbe più a lavorare? Oppure: aumenterebbe il lavoro nero! Ci dovrà pure essere, si pensa, una qualche Ragione Fondamentale che spieghi perché non si è adottato anche da noi il reddito minimo. È in sé, infatti, talmente poco credibile che possa non essere stata tenuta nel debito conto l'esperienza che hanno fatto gli altri paesi europei di problemi come la disoccupazione e la precarietà - che da noi sono gravissimi - che è comprensibile che si cerchi una Giustificazione.

Eppure, l'esperienza più che decennale degli altri paesi rimane come imbrigliata tra le vette alpine, e non riesce ad arrivare fin qui. Quello che si dice è poco, non ha colore né concretezza. L'idea che filtra da noi è che si tratti di misure dirette a contrastare la povertà, l'esclusione sociale. E qui immaginiamo, credo, delle situazioni limite: barboni, senza tetto. Per qualche oscura ragione non si distingue con chiarezza che il carattere universalistico di questi sussidi si rivolge per principio a tutti. Ma in Italia sembra quasi che solo con la giustificazione del soccorso dei poveri si possa accettare l'idea del reddito minimo. Le ragioni sono invece più complesse. Il reddito minimo è una delle ragioni che emancipa molto presto i figli dalle loro famiglie in molti paesi europei. I figli della mia padrona di casa in Inghilterra se ne andarono di casa raggiunti i 18 anni con il loro bravo reddito minimo. E la madre non se la passava affatto male: aveva un bel lavoro e una bella casa in uno dei migliori quartieri di Bristol. Certo, è vero, i suoi figli erano "poveri", come sono "poveri" però la maggioranza dei diciottenni. Basterebbe riflettere sul fatto che hanno diritto al reddito minimo, in Gran Bretagna - come già detto - coloro che, oltre a non avere un lavoro, non superano i 12.775 euro di risparmi per capire che la parola "povertà" è equivoca. In Germania, come in Svezia, il 50% di coloro che ricevono il reddito minimo sono giovani sotto i 21 anni.

Una delle ragioni della freddezza italiana verso il reddito minimo è l'idea (diciamolo, detestabile e ridicola) che l'assistenza debba provenire dalla famiglia. In Inghilterra, invece, oltre al Child Benefit, «which is paid to parents», esiste l'Education Maintenance Allowance, il cui aspetto affascinante è di non essere un sussidio versato ai genitori ma ai figli, «direct into the students own bank account», nel loro conto bancario . In ogni caso, però, pur con tutta la nostra dedizione alla famiglia, noi spendiamo la metà di quanto spendono gli altri per la famiglia. In Francia le coppie (che lavorino o meno) con almeno due figli hanno diritto alle Allocations familiales: 115 euro al mese; con tre figli gli euro diventano 262 e se i figli sono più di tre a questa cifra vanno aggiunti 147 euro (per ogni figlio in più). Per quanto tempo? Fino al compimento del ventesimo anno di età. Come si ottiene il sussidio? Non occorre fare domande. Viene versato automaticamente. La Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) è invece un aiuto pensato per ogni nato, ma anche per ogni bimbo adottato o «accolto in vista dell'adozione»: varia da 138 a 211 euro. Per la baby sitter sono previsti altri soldi. Poi c'è la Allocation de rentrée scolaire: è concessa a chi non supera un certo reddito (16.726 euro l'anno per un figlio; 20.586 euro per due figli; 24.446 per tre figli). Ammonta a 257, 61 euro ed è versata a fine agosto per tutti i ragazzi che vanno a scuola. Serve per comprare libri, colori e quaderni. Anche per quanto riguarda l'affitto in Francia la condizione per usufruire dei contributi è che l'appartamento sia «decente e abbia una superficie minima, proporzionata al numero degli occupanti». Mancando queste condizioni, il disoccupato o chi ha un reddito basso, perde il diritto alla sovvenzione. Se poi si decide di ristrutturare il proprio alloggio, sia che si sia proprietari sia che si sia inquilini, si ha diritto al Prêt à l'amélioration de l'habitat, un prestito statale.

Persino con Margaret Thatcher al governo, il reddito minimo funzionava senza problemi. Questo lascia capire quanto bisogno abbiamo noi di "cose di sinistra", se persino al tempo della Thatcher - almeno rispetto a queste questioni - gli inglesi stavano meglio di noi oggi. Non so quanti tra noi si rendano conto del fatto che la nostra situazione è imparagonabile a quella inglese, o francese, tedesca ... perché è tra le peggiori in Europa: lo dice Eurostat. Da noi si trovano insieme questi fattori: maggior divario tra i redditi, maggior numero di disoccupati e precari, assenza totale di reddito minimo, affitti delle case alle stelle. Alla mancanza di un confronto positivo con gli altri sistemi europei ha contribuito anche un limite ideologico della sinistra italiana che si è trasformato in un limite cognitivo. La sinistra non poteva registrare dei fatti positivi in sistemi di cui si pensava comunque come alternativa. Ulteriore conseguenza è che, all'interno di queste analisi e delle relative categorie, tutte le vacche sono diventate nere: e si è persa l'individualità, l'assoluta specificità, del caso italiano.


3. Differenza tra indennità e reddito minimo d'inserzione sociale.


Per non incorrere in equivoci e nelle trappole del gioco delle tre carte occorre distinguere indennità di disoccupazione e reddito minimo. Per il nostro discorso non interessa l'indennità di disoccupazione a favore di chi aveva un lavoro e lo ha perso, che esiste anche in Italia, ed è finanziata dai contribuiti sociali. Interessa, invece, il reddito minimo d'inserzione, che è finanziato nei paesi europei dalla fiscalità generale, e che in Italia non esiste.

La differenza è enorme. L'indennità di disoccupazione è un'assicurazione. Sicché, è vero che è prevista anche in Italia, ma attenzione: solo i lavoratori più «tipici» se la possono permettere, perché solo questi versano i contributi necessari. I precari, i lavoratori cosiddetti «atipici», coloro che ne avrebbero dunque più bisogno, non hanno, invece, alcuna indennità. Inoltre, l'indennità di disoccupazione dura (solo da pochissimo) un anno, dopo di che buona fortuna. Al contrario in Europa, il reddito minimo copre sia chi non ha ancora un lavoro sia chi ha perso il lavoro e non ha diritto all'indennità o perché l'ha esaurita o perché non ha versato i contributi. Nel Regno Unito la distinzione è chiara già nei nomi delle due diverse prestazioni: Contribution-based Jobseeker's Allowance per l'indennità di disoccupazione e Income-based Jobseeker's Allowance per reddito minimo garantito. Per la stessa ragione esiste l'Income support che è previsto, però, per chi lavora meno di 16 ore a settimana . Queste forme di sostegno del reddito, naturalmente, sono illimitate nel tempo.

Per avere l'indennità di disoccupazione in Italia occorrono almeno due anni di contributi, oppure 52 contributi settimanali negli ultimi due anni. In Francia per aver diritto all'indennità è necessario aver lavorato almeno 6 degli ultimi 22 mesi. L'ammontare dell'indennità viene stabilito con una media della retribuzione degli ultimi 12 mesi, secondo un sistema che salvaguarda i redditi più bassi. La durata dell'indennità varia da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 60. A ciò si aggiungono circa 10 euro fissi al giorno, in determinate circostanze.

In Germania l'indennità di disoccupazione si chiama Arbeitslosenhilfe. Viene calcolata in base al netto dell'ultimo stipendio (il 60% e con figli il 67%), e non è una voce soggetta a tassazione. Fino al 2002 si aveva diritto alla sovvenzione dell'Arbeitslosenhilfe anche con un'occupazione di sole 12 ore alla settimana. Sarà sopravvissuta alla riforma restrittiva questa opportunità? Diciamo che per noi cambia veramente poco. La durata dell'indennità di disoccupazione varia dai 6 ai 32 mesi (per chi ha 57anni). Ma a partire dal 31.01 06 si porterà a 12 mesi con un massimo di 18 mesi per chi ha più di 55 anni. Dopo questi 12 mesi gli Arbeitslosen tedeschi dovranno accontentarsi dell' Arbeitslosengeld II che di fatto è illimitata. Naturalmente, queste leggi si applicano anche agli stranieri che risiedono in Germania con regolare permesso di soggiorno. I siti ufficiali hanno immancabilmente apprestato delle spiegazioni per loro, traducendo la normativa in chiari punti in italiano, arabo, turco .
Un altro capitolo importante riguarda le condizione per ricevere il reddito minimo. Il disoccupato è aiutato a condizione che voglia lavorare in futuro. Ora c'è un problema che noi non ci poniamo. In Europa succede che il disoccupato possa ricevere delle offerte di lavoro addirittura dall'ufficio di collocamento. Non deve sfuggire un fatto essenziale: in queste nazioni imprevedibili e bizzarre, gli uffici di collocamento sono molto efficienti.

Ora la cosa essenziale è notare che il lavoro in ogni caso deve essere conforme alle qualifiche del lavoratore e può essere rifiutato senza perdere i vari sussidi qualora non rispondesse a queste qualifiche e se non rientrasse in determinati requisiti che sono definiti per legge. Ad esempio, se è troppo lontano dal proprio luogo di residenza. In Danimarca, a proposito di modello nordico, i disoccupati di lungo periodo hanno l'obbligo accettare il lavoro che l'ufficio di collocamento trova per loro, pena la progressiva diminuzione del sussidio.


4. Assenza dal dibattito pubblico.


Lo si è detto, stupisce che una questione di grande rilevanza, come è, senza dubbio, quella del reddito minimo, non sia già da tempo un tema di pubblico dibattito e di pubblico dominio, ma rimanga un argomento confinato alle analisi sociologiche. Stupisce che la frase "il mercato del lavoro richiede oggi flessibilità" non si completi automaticamente con "e un reddito minimo garantito, come in tutti gli altri paesi europei". Insomma, è un fatto politicamente rilevante che in Italia non sia abbia una rappresentazione adeguata di che cosa sia il reddito minimo in Europa. C'è poco da girarci intorno. È solo colpa dei mezzi di comunicazione di massa? Da quando, vent'anni fa, feci esperienza diretta di queste cose vivendo in Inghilterra, ho avuto sempre l'impressione che in Italia si vivesse chiusi in una sorta di realtà parallela incomunicante con il mondo circostante. Curiosamente, sappiamo tutto delle bizzarrie della monarchia inglese, grazie ai "gustosi" servizi dei tg nazionali: caccia alla volpe, monellate dei principotti, matrimoni e tradimenti, diari e scandali. Non interessa invece il fatto che, mentre disoccupazione e precarietà in Italia sono prive di una reale copertura che non sia la famiglia, in Inghilterra chi non lavora, chi ha un reddito basso, o anche solo un diciottenne con la chitarra in mano, viene spesato anche dell'affitto della casa.

Eppure, ben lungi dall'essere una fantasia di utopisti, il reddito minimo funziona piuttosto bene in Europa: tant'è vero che il problema della disoccupazione non è più, in queste remote nations of the world, quello dell'indigenza, ma quello di ridurre il rischio (comunque molto limitato) costituito dalla cosiddetta "trappola assistenziale" che spinge alcune persone a rimanere nell'assistenza piuttosto che a lavorare. Molti studi hanno però dimostrato l'ovvio, e cioè che in linea di massima rimangono nell'assistenza coloro che avrebbero avuto comunque bisogno di assistenza .

Ma il vero vantaggio del reddito minimo è che permette di ridurre il condizionamento della disoccupazione nella scelta del proprio futuro lavorativo. Il reddito minimo permette di guardare al lavoro sotto una prospettiva che è più legata alla scelta, che non alla necessità. Il problema del lavoro tende - in linea di massima - a riguardare più il ruolo sociale, l'aspirazione individuale che non la ricerca del pane quotidiano. Non è detto che una persona debba voler far il cameriere o l'operaio, a vita fino alla pensione. Una maggior mobilità unita a garanzie sicure può essere, almeno per qualcuno, un'occasione di migliorare la propria posizione. In Italia invece il mezzo (il lavoro) diventa il fine. Ed ecco la paradossale locuzione dei cosiddetti lavori "socialmente utili" oppure le più banali assunzioni clientelari. Il lavoro tende a confondersi con il welfare. È un errore dunque minimizzare l'assenza tutta italiana del reddito minimo come una banale diversità di interpretazione dello stato sociale. Questa mancanza sembra rivelare qualcosa di più importante, qualcosa che affonda le radici nell'impianto sociale e politico del nostro paese, ne rispecchia il carattere autoritario e clientelare, lontano da un modello anche solo "liberale".

L'introduzione del reddito minimo non si scontra con insormontabili limiti economici. Lo dimostra il fatto che molti paesi lo adottano. Per certi versi (e sorvolando sulle differenze sul modo di intenderlo) il reddito minimo mette d'accordo economisti molto diversi tra loro. L'economista neoliberista e premio Nobel Milton Friedman ha sostenuto con forza negli Usa, oltre alla celebre «riduzione delle tasse», anche l'opportunità dell'introduzione del reddito minimo, portando dalla sua parte molti economisti. Dall'altra parte, però, sostenitore del reddito minimo è stato anche l'economista neokeynesiano, anch'egli premio Nobel, James Tobin. In Italia Tito Boeri è spesso intervenuto a sostegno dell'introduzione del reddito minimo nel nostro paese. Da un punto di vista filosofico Antonio Negri nel suo Impero ha sostenuto la fondatezza del reddito garantito in senso universale basandosi però ancora su un'idea di retribuzione (per un lavoro svolto ma non riconosciuto). Per il filosofo ed economista Philippe van Parijs (belga ma attualmente professore ad Harvard) e per il nutrito gruppo di economisti e intellettuali di ogni nazione europea riuniti nel BIEN, si dovrebbe andare addirittura oltre gli attuali sussidi di disoccupazione . Il Basic income, da riconoscersi a tutti, ricchi e poveri, occupati e disoccupati, vale semplicemente come principio di garanzia di libertà - della libertà di passare il tempo a fare il surf sulla spiaggia di Malibù come della libertà di lavorare. Per quanto possa sembrare strano, secondo van Parijs, questa soluzione costerebbe addirittura meno dell'attuale sussidio di disoccupazione ed eviterebbe il rischio della cosiddetta «trappola assistenziale», perché lavorare non significherebbe rinunciare al sussidio . La proposta del Basic income non può apparire nella sua giusta luce se non si tiene presente la realtà dei sussidi di disoccupazione in Europa. Il Basic income è per certi versi figlio dei sussidi di disoccupazione, ne rappresenta l'evoluzione, la radicalizzazione del principio. Si pensi per esempio al fatto che in Austria il reddito minimo è considerato chiaramente un diritto soggettivo . Naturalmente il dibattito teorico sul reddito minimo è molto ampio e complesso (ma qui non è questo che interessa): un altro punto di vista sulla questione è, ad esempio, quello di André Gorz .


5. L'etica protestante e lo spirito del welfare.


L'idea dominante da noi è che in tema di welfare nessuno possa fare miracoli, con l'eccezione di alcuni paesi alieni, come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia. Così, paradossalmente, l'esperienza scandinava ha avuto da noi l'effetto di nascondere tutto quello che avveniva nel resto d' Europa. Gli scandinavi fanno miracoli, il resto del mondo è invece come noi. Proprio l'eccezionalità ha finito per suggerire che non sono paesi il cui esempio possa essere seguito. Sì è vero, hanno tante belle cose : ma sono pochi, hanno più risorse, sono protestanti e via discorrendo. Si tratta, come ricorda ad esempio Michele Salvati (MicroMega, 1/05 p. 48), di «paesi piccoli, socialmente molto omogenei, di cultura protestante, e con sindacati e partiti molto robusti, esempio di un modello 'neo-corporativo', (e dunque di élite colluse e autoreferenziali) di cui i politologi fecero un gran parlare alcuni anni addietro». Capisco il senso. Tuttavia, per autoreferenzialità neocorporative e collusioni partitiche noi non siamo da meno a nessuno, anche senza il welfare dei danesi. Il problema è che, indipendentemente dalla risposta che si possa dare al ruolo del protestantesimo nell'efficienza dello stato sociale, ad essere più avanti di noi non sono solo gli alieni scandinavi. L'Argomento demografico («sono pochi, dunque ricchi»); l'Argomento antropologico («i nordici sono rigidi, onesti e democratici per natura»); l'Argomento svizzero o elvetico («sono paesi chiusi che consumano in beata e piccina autarchia, misteriose risorse di cui solo loro dispongono») crollano di fronte alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Spagna, al Portogallo, all'Austria. Crollano di fronte alle raccomandazioni inascoltate dell'Unione Europea. Anche l'Argomento autodenigratorio, semplice variante dell'Argomento antropologico («figurarsi in Italia che cosa succederebbe con il reddito minimo, nessuno lavorerebbe più o tutti lavorerebbero al nero»), vacilla se si considera che il reddito minimo è molto più trasparente delle pensioni di invalidità. E caso mai il discorso va rovesciato: proprio in un paese dove, come si dice, «la mafia trova lavoro», sarebbe opportuno asciugare il disagio sociale. Proprio in un paese disinibito al voto clientelare, sarebbe opportuno, contro le soluzioni discrezionali, fissare come diritto soggettivo il reddito minimo. Del resto è un discorso vecchio come il cucco. Il reddito minimo renderebbe gli individui meno dipendenti e più liberi: più liberi anche dai condizionamenti prodotti dalle nostre élite autoreferenziali a caccia di clientele e collusioni. Tra l'Eccezione nordica e l'Italia c'è un terreno intermedio: ed è a questo terreno intermedio che fa riferimento Jeremy Rifkin a proposito del Sogno europeo.

Nonostante si sia disposti a credere il contrario, l'Italia spende meno degli altri paesi in welfare. Non sempre i sistemi dei diversi paesi sono comparabili, ma un'idea generale i numeri la danno comunque. Secondo Eurostat l'Italia è tra i paesi Ue che dedicano meno risorse alla protezione sociale. In media, nel 2001 i Quindici dedicavano il 26,5% del proprio prodotto interno lordo (Pil) alle spese per la protezione sociale; percentuale che in Italia scende al 24,5% (undicesimo posto nell'Ue a 15). Il livello massimo si registra in Svezia (30,3%) ed il minimo in Irlanda (14,6%). L'Italia è in assoluto il paese che dedica la maggior parte delle risorse destinate alla protezione sociale alle pensioni (62,2% contro il 46,5% della media europea), ed è invece nelle ultime posizioni per la percentuale di risorse assegnate alle famiglie (4,1% contro 8%), ai disoccupati (1,6% contro 6,3%) e alle due funzioni alloggio ed esclusione sociale (complessivamente, 0,3% contro 3,6%).
Quante volte si è chiacchierato del problema del costo degli alloggi? Qui veramente i numeri parlano da soli. L'Italia spende un ridicolo 0,1%, mentre la Francia spende il 3,1% e l'Inghilterra il 5,5. Potrebbe far riflettere che a Portici c'è una densità di 13.322 abitanti per chilometro quadrato mentre a Hong Kong è di 6.314 . Proviamo a indovinare dov'è il problema?

Una società più giusta funziona anche meglio. Non è meno competitiva, ma più competitiva. Più giustizia (meglio che la Giustizia) coincide con più libertà. Lo dimostra anche il reddito minimo. In Europa chi non lavora temporaneamente può permettersi di aspettare, di cercare, di studiare e alla fine di trovare un lavoro più gratificante di quello che ha perduto. Il reddito minimo prefigura in questi paesi un rapporto con il lavoro diverso da quello a cui siamo stati abituati. La precarietà diventa anche un modo per guardarsi intorno e per scegliere. È una realtà della quale potrei portare molti esempi di amici e amiche francesi o inglesi ... C'è chi con il reddito minimo ha potuto investire del tempo per la preparazione del concorso per insegnare nella scuola; chi ha potuto affrontare le incertezze della precarietà che comporta la carriera accademica. «Le Rmi» non ha permesso un periodo di vita nel lusso, ha però concesso loro il lusso di scegliere la propria vita. Al contrario, potrei fare il caso di una giovane studiosa italiana di manoscritti medievali, molto promettente, che oggi lavora come vigile urbano. A 28 anni, Guido partì per l'Inghilterra con alle spalle un corso di laurea in lettere non terminato e davanti il modesto progetto di imparare l'inglese per poi, forse, tornare in Italia. A 28 anni le opportunità gli sembravano (a torto) ristrettissime. Dopo aver studiato l'inglese in un bel college, pagando una quota ridotta del 75% in quanto disoccupato, si iscrisse all'università di Bristol. Gli riuscì poi di fare quello che in Italia non era riuscito a fare: laurearsi. E non solo. Lo lasciai che studiava l'inglese, lo ritrovai 15 anni dopo che insegnava all'università.
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Re: Reddito di cittadinanza Europeo
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Il 1° step per realizzare un il reddito di cittadinanza in Italia è la spending review.

il 2° step è la riforma degli ammortizzatori sociali.

il 3° step la riforma dei contratti di lavoro.
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Inviato il: 4/6/2014 11:06
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Re: Reddito di cittadinanza Europeo
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Inviato il: 3/6/2014 19:31
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Re: Reddito di cittadinanza Europeo
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Postate qui proposte e opinioni, a voi la palla.
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Reddito di cittadinanza Europeo
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Istat, “inefficace il reddito di cittadinanza. Sì a un sussidio contro la povertà”

Nel Rapporto annuale 2014 l'istituto consiglia di adottare uno strumento a sostegno di chi vive con un reddito mensile inferiore a 780 euro. Simile in sostanza alle misure già adottate in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Rendere realtà questa ipotesi costerebbe allo Stato il 15,5 miliardi di euro, un sesto rispetto ai 90 miliardi del reddito di cittadinanza individuale che, inoltre, porterebbe il 61 per cento degli aiuti a persone che non ne hanno bisogno



Meglio un sussidio che il reddito di cittadinanza per combattere la povertà. Quest’ultimo porterebbe il 61 per cento degli aiuti a persone che non ne hanno bisogno. A dirlo è il Rapporto annuale dell’Istat 2014, presentato martedì 27 alla Camera dei deputati.

Per combattere le disuguaglianze, secondo l’istituto, l’Italia dovrebbe adottare uno strumento a sostegno delle persone che vivono con un reddito mensile inferiore ai 780 euro. Secondo l’istituto questa ricetta costerebbe un sesto rispetto a un eventuale reddito di cittadinanza individuale: ovvero 15,5 miliardi contro i 90 circa di quest’ultima ipotesi. Una misura simile in sostanza a quelle già adottate in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Salvo che in Italia e in Grecia infatti, misure di legge contro la povertà sono presenti in tutta Europa. Era del 1992 la richiesta del Consiglio europeo, a tutti gli stati membri. di introdurre “un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d’inserimento nella società dei cittadini più poveri”.

In Italia, tre proposte, in forme diverse, sono state avanzate nel 2013 dal Movimento 5 stelle, dal Partito democratico e da Sinistra ecologia e libertà. Prima di allora ad affrontare in parlamento l’adozione di uno strumento simile al reddito minimo garantito era stato, nel 1998, il governo Prodi, con l’introduzione del Reddito minino d’inserimento. Una misura che prevedeva, in alcuni comuni italiani, in via sperimentale, integrazioni economiche e programmi di reinserimento personalizzato. Un progetto terminato nel 2004 e non rinnovato dall’allora governo di centrodestra. Quello stesso anno nella Finanziaria il governo Berlusconi creò il “Reddito di ultima istanza“, che doveva rappresentare una legge “generale di contrasto della povertà”. Le misure attuative però rimasero poco chiare e la Corte costituzionale mise fine al progetto, sempre nel 2004, ritenendo illegittime alcune disposizioni presenti nel testo.

Lo strumento che l’istituto, presieduto da Antonio Golini, consiglia di introdurre con il Rapporto annuale 2014 è un’imposta negativa sui redditi familiari: ossia un assegno vero e proprio, pari all’1 per cento del Pil, 15,5 miliardi appunto, e che assicura a una famiglia con due figli 1.638 euro al mese, 1.014 euro per un genitore con un unico figlio e 780 euro per un singolo. In questo modo, si legge nel Rapporto, “il beneficio medio per famiglia è pari a 12mila 175 euro l’anno per le famiglie molto povere (con meno del 20 per cento della linea di povertà) e decresce all’aumentare del reddito fino ai circa 2 mila 500 euro per le famiglie con redditi compresi fra il 60 e l’80 per cento della linea di povertà”.

Questo intervento, contenuto nel rapporto che denuncia l’Italia tra i Paesi europei con la maggiore disuguaglianza nella distribuzione dei redditi primari, crea una soglia di esenzione che, in sostanza, prevede un primo scaglione di redditi familiari che non solo non pagano imposte ma vengono anche integrati con assegno.

Nel Rapporto, l’istituto prende in considerazione e valuta anche il reddito di cittadinanza individuale. Uno strumento che dall’analisi dell’Istat appare più dispendioso e dispersivo. La misura consisterebbe infatti nel riconoscere un assegno dello stesso importo a tutti gli individui con reddito insufficiente: chi guadagna meno di 780 euro al mese riceverebbe quindi un integrazione che a livello nazionale arriverebbe a costare circa 90 miliardi di euro, pari al 6 per cento del Pil. In questo modo, “non essendo previsto un riferimento al reddito della famiglia di appartenenza del beneficiario, il 61 per cento della somma (55 miliardi) verrebbe percepita da individui che vivono in famiglie non povere”.
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Inviato il: 3/6/2014 19:21
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