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  Euratom, poca trasparenza

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Euratom, poca trasparenza
#1
Ho qualche dubbio
Iscritto il: 9/6/2007
Da
Messaggi: 88
Offline
Che cosa sapete di Euratom? Pare che sia una struttura poco produttiva e poco trasparente che aassorbe fondi notevoli. Non esiste un sito, non è pubblicato un bilancio separato e neanche l'organico.
Tutti i suoi impiegati godono dell'immunità diplomatica.

Questo è quello che ho trovato, ma è troppo poco:

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

1) OBIETTIVO
Assicurare il regolare ed equo approvvigionamento di minerali, materie grezze e materie fissili speciali all'interno dell'Unione europea (UE).

2) ATTO
Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom).
Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom del 6 novembre 1958 [Gazzetta ufficiale B 27 del 6.12.1958]

Modificato dai seguenti atti:
Atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, allegato I: lista contenuta all'articolo 21 dell'atto di adesione XV. Euratom [Gazzetta ufficiale L 291 del 19.11.1979];
Atti relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alle Comunità europee, atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e agli adattamenti dei trattati, allegato I: lista contenuta all'articolo 26 dell'atto di adesione, XVI Euratom [Gazzetta ufficiale L 302 del 15.11.1985];
Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I: lista contenuta all'articolo 29 dell'atto di adesione XII. Energia [Gazzetta ufficiale L 1 1995 dell'1.1.1995].
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: lista contenuta all'articolo 20 dell'atto di adesione 12. Energia [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.9.2003].

3) SINTESI
Missione dell'Agenzia
La Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) opera in più settori collegati all'energia atomica, tra cui la ricerca, l'elaborazione delle norme di sicurezza e l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare. Uno degli obiettivi fondamentali del trattato Euratom è quello di assicurare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori dell'UE di minerali e combustibili nucleari (materie grezze e materie fissili speciali). A questo scopo, il trattato Euratom ha costituito l'Agenzia di approvvigionamento ( EN ) dell'Euratom , operativa dal 1º giugno 1960.

Sede e statuto
L'Agenzia, con sede a Bruxelles, è stata posta sotto il controllo della Commissione europea che dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni (articolo 53.1). È dotata inoltre di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

Competenze dell'Agenzia
Le competenze dell'Agenzia vengono stabilite dal trattato Euratom. In base al trattato, l'Agenzia deve garantire l'approvvigionamento secondo il principio dell'equo accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
L'Agenzia è quindi responsabile della gestione della domanda e dell'offerta dei minerali, delle materie grezze (uranio naturale, ad esempio) e delle materie fissili speciali (uranio arricchito e plutonio, ad esempio) in seno all'UE. Per svolgere tale compito, l'Agenzia ha due competenze fondamentali:
• il diritto di opzione sui minerali, sulle materie grezze e sulle materie fissili speciali prodotti nei territori degli Stati membri.
• il diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dai territori interni o esterni della Comunità.

Diritto di opzione (articolo 57)
L'Agenzia gode del diritto di opzione sulle materie prodotte all'interno della Comunità. Viene applicato alla piena proprietà dei minerali e delle materie grezze e al diritto di utilizzazione e consumo delle materie fissili speciali. Secondo le disposizioni del trattato, ogni produttore nel territorio dell'UE è tenuto ad offrire all'Agenzia tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali prodotti preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie. L'agenzia può esercitare la propria opzione su tali materie. Tale diritto di opzione viene esercitato mediante la conclusione di contratti di fornitura in via semplificata.
Tuttavia, il produttore può conservare delle materie, previa autorizzazione dell'Agenzia, da immagazzinare, utilizzare o mettere a disposizione delle imprese situate nell'UE. Egli deve tuttavia soddisfare alcune condizioni particolari e notificare tale decisione alla Commissione.
Qualora l'Agenzia decidesse di non esercitare il proprio diritto d'opzione, è necessario specificare chiaramente tale volontà nel contratto concluso. Di conseguenza, per quanto riguardano i minerali e le materie grezze, l'acquirente possiede tutti i diritti di proprietà. Invece, nel caso delle materie fissili speciali, l'acquirente acquisisce soltanto il diritto di utilizzazione e consumo mentre il diritto di proprietà rimane alla Comunità.

Diritto esclusivo di concludere i contratti di approvvigionamento (articolo 52)
Tutti i contratti relativi alla fornitura delle materie in questione deve essere autorizzato e concluso dall'Agenzia. Si tratta dello strumento chiave per il funzionamento dell'Agenzia. Viene applicato a tutti i contratti di fornitura, quali compravendite di materie (uranio naturale, impoverito o arricchito, torio, plutonio), scambi e prestiti.
Tale diritto si applica alle forniture provenienti sia dall'interno che dall'esterno della Comunità. Per quel che riguarda le materie provenienti dai paesi terzi, qualora la Commissione dovesse costatare che l'Agenzia non è in grado di fornire le materie entro un termine ragionevole, gli utilizzatori hanno diritto di concludere direttamente contratti con terzi, previa autorizzazione della Commissione.
Invece, in caso di trasferimento, importazione o esportazione di piccole quantità di materia destinata alla ricerca, è sufficiente notificarlo all'Agenzia.
Va osservato che, nella pratica e secondo il regolamento dell'Agenzia, gli utilizzatori sono autorizzati a negoziare liberamente con il produttore di loro scelta. In seguito alle trattative, i contratti di fornitura di minerali e materie grezze e, per analogia, i contratti di fornitura di materie fissili speciali, compresi i contratti di arricchimento, devono essere sottoposti all'Agenzia e vengono conclusi da quest'ultima.

Finanziamenti
12 Il trattato prevede la possibilità di un canone sulle transazioni destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia. Tale canone non è però mai stata applicato o riscosso. L'Agenzia è finanziata nella sua quasi totalità da una sovvenzione calcolata sul bilancio della Commissione.
Il direttore generale dell'Agenzia deve presentare alla Commissione il bilancio preventivo annuale.

Direttore generale e organico
Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e la rappresenta in alcune circostanze. Può essere assistito dal direttore generale aggiunto. Entrambi vengono nominati dalla Commissione. L'organico dell'Agenzia è costituito dai funzionari permanenti della Commissione a disposizione dell'Agenzia.

Comitato consultivo
L'Agenzia di approvvigionamento Euratom è assistita da un comitato consultivo che costituisce l'organo di collegamento tra i produttori, gli utilizzatori e l'Agenzia. Fornisce consulenza, pareri e informazioni sull'approvvigionamento di energia nucleare e sul commercio in materia di energia nucleare, e funge anche da forum di discussione.
Il comitato è formato da 51 membri nominati dal Consiglio, su proposta degli Stati membri, tra i quali troviamo rappresentanti di produttori e utilizzatori, oltre che esperti in energia nucleare. Il direttore generale ha l'obbligo di consultare il comitato in caso di decisioni concernenti il capitale dell'Agenzia, l'adozione di un regolamento che determini le modalità di raffronto delle domande e delle offerte l'elaborazione del bilancio annuale e dell'elaborazione della relazione annuale dell'Agenzia, l'istituzione di succursali dell'Agenzia e il suo scioglimento.
Il comitato si riunisce di solito con scadenza semestrale e può essere convocato ogniqualvolta se ne richieda la consultazione.

Seguito
Il direttore generale elabora tre documenti principali, in stretta collaborazione con il comitato, i quali vengono in seguito sottoposti alla Commissione europea:
• il bilancio annuale, completo di conto profitti e perdite. Il documento viene presentato alla Corte dei conti che redige un resoconto sui conti dell'Agenzia;
• la relazione annuale sull'anno trascorso che raccoglie i dati sull'approvvigionamento e la richiesta di combustibili nucleari in seno all'UE;
• il bilancio per l'anno successivo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Energia della Commissione ( EN )
Questi documenti dovrebbero essere accessibili

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE
Regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica che comporta la modifica del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento del 5 maggio 1960 con il quale si determinavano le modalità di raffronto delle domande e delle offerte di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [Gazzetta ufficiale, L 193 del 5.7.1975].
Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione, del 12 dicembre 1974, che modifica il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo all'esclusione dall'applicazione delle disposizioni del capitolo VI sull'approvvigionamento, alle piccole quantità di minerali, di materie grezze e materie fissili speciali [Gazzetta ufficiale L 333 del 13.12.1974].
Tale regolamento modifica il regolamento n. 17/66/Euratom relativo alle materie escluse dai controlli di sicurezza.
Agenzia di approvvigionamento CEEA: regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, del 5 maggio 1960, con il quale si determinavano le modalità di raffronto delle domande e delle offerte di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [Gazzetta ufficiale P 32 dell'11.5.1960].
Al fine di svolgere correttamente le proprie mansioni, l'Agenzia deve avere, per ogni prodotto, una conoscenza esaustiva della situazione di mercato. A tale proposito, il regolamento stabilisce, da un lato, le disposizioni inerenti alla notifica della domanda da parte degli utilizzatori e, dall'altro, dell'offerta da parte dei produttori. Il regolamento sancisce inoltre le procedure riguardanti il ruolo dell'Agenzia, come le modalità di comunicazione alle parti interessate delle possibilità di approvvigionamento, i trend di mercato, ecc.
Commissione CEEA: Decisione che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento Euratom assumerà il proprio incarico e che mostra l'approvazione del regolamento di raffronto delle domande e delle offerte di minerali, materie grezze e materie fissili speciali stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960 [Gazzetta ufficiale, L 32 dell'11.5.1960].
L'Agenzia ha assunto il proprio incarico in data 1º giugno 1960, e sono state altresì fissate le procedure di notifica, di richiesta ecc.

5) ALTRI LAVORI
Parere del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom del 28 marzo 2001, sul libro verde della Commissione "Verso una strategia europea di garanzia di approvvigionamento energetico" [Gazzetta ufficiale C 330 del 24.11.2001].
Il comitato ha approvato il libro verde sulla garanzia di approvvigionamento che è stato adottato dalla Commissione nel novembre 2000. Ha sottolineato il ruolo importante dell'energia nucleare nella garanzia di approvvigionamento dell'UE. Secondo il comitato, l'energia nucleare rappresenta una fonte di energia duratura che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto poiché prevede un'emissione quasi nulla di gas ad effetto serra.
Ultima modifica: 02.03.2005
Inviato il: 23/6/2007 20:36
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Re: Euratom, poca trasparenza
#2
Sono certo di non sapere
Iscritto il: 25/6/2004
Da
Messaggi: 3996
Offline
Che cosa sapete di Euratom? Pare che sia una struttura poco produttiva e poco trasparente che assorbe fondi notevoli. Non esiste un sito, non è pubblicato un bilancio separato e neanche l'organico. Tutti i suoi impiegati godono dell'immunità diplomatica.

Mi sembra che risponda pienamente ai requisiti di un'Istituzione Europea.
Inviato il: 24/6/2007 12:40
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