Re: RAI-SANTORO: servizio pubblico?

Inviato da  Notturno il 10/6/2011 17:11:09
comportamento tenuto nell’esplicazione delle mansioni lavorative.
Pur avendo in astratto una valenza diffamatoria, tali espressioni, se analizzate nel contesto in cui sono state rese, possono essere ricondotte nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica, in quanto espressione del potere di controllo del datore di lavoro.
Non si disconosce, pertanto, nel caso in esame il tono aspro utilizzato nei contenuti polemici delle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ma si ritiene che esso possa tranquillamente essere ricondotto all’interno dei confini dell’esimente del diritto di critica.
Il capo di domanda pertanto non puo’ essere accolto.
Sanzione disciplinare.
La sanzione disciplinare irrogata il 14/10/2002 si basa su addebiti a due puntate di Sciuscia’ edizione straordinaria, e Sciuscia’, trasmesse rispettivamente il 24/5/2002 ed il 16/7/2002.
Per la prima, inoltrata per conto terzi?, la parte convenuta ha rimproverato al ricorrente di non essersi adeguato alle direttive a lui impartite, di avere disatteso i criteri di pluralismi, imparzialita’ e correttezza ed obiettivita’, di avere condiviso la conduzione della puntata con un noto personaggio della maggiore emittente televisiva concorrente, al quale tra l’altro ha offerto il destro per esprimere apprezzamenti lesivi riguardo al tasso di pluralismo e di liberta’ di informazione all’interno della RAI, che sarebbe in grado minore di quello di detta emittente privata anche per le induzioni esterne di carattere politico, senza che lei abbia svolto alcun intervento correttivo; di avere trattato anche del proprio rapporto contrattuale con la convenuta esprimendo perplessita’ sull’ulteriore previsione in palinsesto del programma da Lei condotto e sulla continuazione della sua collaborazione, cosi’ facendo uso personale e privato del mezzo televisivo per sostenere le sue presunte ragioni contrattuali prospettate come poste a rischio da pressioni esterne e non da libere scelte imprenditoriali.
Parte ricorrente ha contestato sul punto la tardivita’ della contestazione, il ritardo nell’applicazione della sanzione, la genericita’ degli addebiti ed ha eccepito la preclusione dell’esercizio dei poteri disciplinari in ordine ai contenuti dell’informazione giornalistica ex art. 50 cnlg e la mancata comunicazione dell’istruzione di servizio del 14/1/1997.
Non pare, comunque, apprezzabile l’eccezione di tardivita’ tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e della particolare delicatezza della contestazione sollevata.
E’, infatti, ben possibile che la determinazione all’irrogazione della sanzione si sia soffermata successivamente al secondo episodio del 16/7/2002 ed abbia in un certo senso colorato in altro modo anche la conduzione della puntata Per Conto Terzi? Del 24/5/2002.
In relazione alla citata trasmissione, va posta in adeguata evidenza la circostanza che, prima della messa in onda, vi era stato uno scambio epistolare tra il direttore di Raidue ed il ricorrente, nel corso del quale il primo aveva espresso le proprie perplessita’ sulla delicatezza della trasmissione.
In particolare, sulla previsione della conduzione della stessa da parte di M. C., il piu’ noto anchor men della nostra maggiore concorrente, il direttore di Raidue aveva ricordato al ricorrente come la sua prestazione fosse infungibile per contratto e, quindi, non delegabile.
Nella lettera del 23/5/2002 (doc. 20 fasc. senza numero parte convenuta) il direttore aveva paventato, poi, il rischio per il ricorrente di fare un uso privato del mezzo pubblico, trattando la trasmissione di un argomento che lo vedeva coinvolto in prima persona.
Aveva rilevato infine, come la partecipazione alla puntata dell’ex presidente della RAI avrebbe potuto introdurre un elemento di forte turbativa nei confronti del consiglio in carica, sul cui operato l’ex presidente potrebbe esprimere valutazioni critiche, in assenza di contraddittorio.
A fronte di maggiori chiarimenti chiesti dal ricorrente, il direttore aveva poi precisato, con lettera del 24/5/2002, che nel caso di specie non si trattava di un veto, ma di un invito a riflettere.
Nell’ambito di questo quadro, all’esito della trascrizione dei video ad opera di ctu, si rileva che il ricorrente, pur facendo rimanere il C. nel corso della trasmissione seduto su uno sgabello accanto a lui e, quindi, in posizione diversa dagli altri particolari, non ha affatto condiviso la conduzione della trasmissione con quest’ultimo, concedendogli, al contrario, la parola come agli altri partecipanti.
Cio’ si evince chiaramente dalle trascrizioni effettuate dal ctu e dal numero degli interventi di C., analoghi a quelli degli altri partecipanti.
Dalle trascrizioni, infatti, non risulta che l’ospite C. abbia mai stabilito l’ordine degli interventi, dato la parola ai partecipanti, introdotto le interviste realizzate dai collaboratori del ricorrente.
Non pare possa condividersi, poi, il rilievo che il ricorrente non sia intervenuto per correggere l’affermazione di C., secondo cui vi era piu’ liberta’ di espressione in Mediaste che non in RAI (pag. 9).
Ad avviso del giudicante, infatti, la dichiarazione dell’ospite C. va ricondotta nell’alveo del libero esercizio di critica di cui godono tutti i cittadini italiani, in quanto diritto riconosciuto dalla Costituzione, e quindi anche i partecipanti della trasmissione, a fronte del quale non era previsto alcun potere da parte del conduttore.
Queti, se mai, deve garantire che gli interventi rispettino i criteri di pluralismo, imparzialita’, correttezza ed obiettivita’.
In relazione a tale secondo aspetto, che costituisce ulteriore profilo di doglianza, preme osservare che alla trasmissione hanno partecipato persone di diversa estrazione culturale e politica, quali lo stesso M. C., E. M., M. B., M. V. e F. A., deputato di Forza Italia e membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza della RAI, sostenitore dell’attuale maggioranza di governo.
Va notato come proprio quest’ultimo, alla fine della trasmissione, si sia anche congratulato con S. per il comportamento da lui tenuto (pag. 53).
Deve poi evidenziarsi, tra gli ultimi interventi, quello di E. M:, il quale ha dichiarato al termine della trasmissione, che: Non penso che noi siamo piu’ liberi. Cioe’, oggi siamo stati qui nella trasmissione della RAI completamente liberi. Quindi non esistono indici di liberta’ superiori (pag. 63).
In relazione, quindi a tali due profili non si ravvisa un contrasto con le direttive impartite dal direttore di Raidue al ricorrente, avendo questi assicurato un dibattito sereno tra persone appartenenti a diversi schieramenti politici.
Per quanto riguarda il terzo profilo sanzionato, consistente nell’utilizzo del mazzo pubblico televisivo a scopi privati, si osserva che i riferimenti, nella discussione tra gli ospiti, alla posizione contrattuale di S. erano previsti e prevedibili, trattandosi di due situazioni, quella del ricorrente e quella di E. B:, oggettivamente commesse.
Nelle occasioni in cui si e’ fatto riferimento alla posizione personale del ricorrente, questi ha inizialmente chiesto di evitarlo, poi, di fronte all’unico interlocutore che lo ha realmente e sostanzialmente incalzato sul punto, ha deviato la discussione mostrando in piu’ occasioni di non gradire che si parlasse della propria posizione e, cio’, sia utilizzando lo scherzo e l’ironia, sia cercando proprio di cambiare discorso, al fine di meglio evidenziare la diferenza tra l’argomento da trattare e la propria posizione (pag. 41 e ss.).
E’, infatti, emerso dalle trascrizioni che il ricorrente, all’inizio della trasmissione, ha espressamente chiesto agli ospiti di coinvolgerlo il meno possibile (pag. 4), proprio per evitare personalismi e ha ribadito tale concetto nel corso della trasmissione (pag. 31).
E’, poi, effettivamente risultato che gli ospiti della trasmissione fossero ben consapevoli della necessita’ di evitare riferimenti alla posizione del ricorrente (A. pag. 11).
Va, pertanto, ritenuta l’infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente in relazione alla puntata del 24/5/2002 essendo stato accertato che questi, nell’esecuzione della trasmissione, ha abbandonato l’idea originaria di affidare la conduzione ad altro conduttore, nella specie M. C., ha fatto intervenire l’ex presidente della RAI in modo molto contenuto.
Quest’ultimo, infatti, ha fornito essenzialmente i dati del tempo di parola riconosciuto nei tg RAI ai politici dal 11/8/01 all’11/5/2002.
Il ricorrente ha evitato, poi, che la discussione si spostasse sulla propria posizione e quando cio’ e’ avvenuto, ha efficacemente contenuto i tentativi di coinvolgimento personale della discussione.
Deve anche tenersi in considerazione che la parte convenuta, pur ben consapevole che il contenuto della trasmissione avesse ad oggetto un tema connesso alla posizione contrattuale del ricorrente, ha esercitato il suo potere di controllo, ma non quello di veto, invitando semplicemente il ricorrente a condurre personalmente la trasmissione e ad astenersi dal trattare delle questioni personali, direttive cui questi si e’ regolarmente attenuto.
Alla luce di tali circostanze questo giudice ritiene che i prevedibili riferimenti alla posizione di S. sono stati efficacemente contenuti dallo stesso e comunque idonei da soli a realizzare il sanzionato conflitto di interessi.
Non si ritiene, pertanto, fondato neanche quest’ultimo profilo della contestazione.
In relazione alla seconda trasmissione Sciuscia’ del 12/7/2002, la societa’ convenuta ha contestato al ricorrente, oltre al mancato rispetto degli obblighi di pluralismo, imparzialita’ e correttezza ed obiettivita’, anhe di averla esposta alle contestazioni del Presidente della regione Sicilia che ha posto in evidenza come la puntata in questione fosse da lei stata impostata sulla base di notizie non aggiornate in quanto prive di riferimenti ai provvedimenti presi dalla regione Sicilia nelle ultime settimane, corredate da immagini non recenti e da interviste con persone a cui sono state permesse, senza alcuna cautela o intervento correttivo e/o di precisazione, dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione del Presidente stesso e dell’Amministrazione regionale siciliana.
Ritiene il giudicante che anche il secondo episodio oggetto di contestazione non passibile di rimprovero.
Il reportage in questione riguardava l’annoso problema dell’emergenza idrica in Sicilia, ad onta della nota disponibilita’ di risorse idriche nella regione, e raccoglieva le testimonianze della popolazione nel corso di una manifestazione pubblica.
E’ ben immaginabile l’utilizzo di toni esasperati da parte degli intervistati, tenuto conto che essi erano nel corso di una manifestazione e che il motivo delle doglianze era l’irrisolto e annoso problema dell’erogazione dell’acqua, bene da cui nessun essere umano puo’ prescindere.
Si osserva, di contro, che il reportage conteneva anche un’intervista al presidente della regione Sicilia C., il quale ha avuto il modo di attribuire le ragioni della crisi ai precedenti governi locali (pagg. 12 e 13).
Sono stati sentiti, inoltre, un consigliere di circoscrizione del partito CDU (pag. 9) ed il senatore del Polo delle liberta’ C. S. (pag. 18), nonche’ M: F., esponente di Lega Ambiente e l’ing. V., capo dell’ufficio tecnico del comune di Agrigento.
Si ritiene pertanto,accertato che il ricorrente abbia garantito la completezza dell’informazione.
Sotto il profilo dell’assunta parzialita’ si osserva che mai parte convenuta ha specificato come era suo onere, quali fossero i provvedimenti adottati dal presidente della regione Sicilia e non compiutamente riferiti nel reportage.
Va ritenuto, pertanto, che sia stato salvaguardato nella trasmissione de quo il diritto al contraddittorio.
All’esito della trascrizione effettuata dal ctu ritiene il giudice, per le ragioni sopra esposte, di dover accogliere l’impugnazione della parte ricorrente e, pertanto, ritenere l’illegittimita’ della sanzione inflitta al ricorrente con lettera del 7/10/2001.
Alla dichiarazione di illegittimita’ segue la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo trattenuto.
Non pare a questo giudice sia stata raggiunta la prova del lamentato danno subito per effetto della sanzione disciplinare in questione.
Va, pertanto, respinto il relativo capo di domanda.
Decurtazione della retribuzione.
Il capo di domanda relativo alla dichiarazione di illegittimita’ della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26/9/2002 va accolto.
Parte convenuta dichiara di avere decurtato l’una tantum in ragione di un accordo sindacale del 25/6/2002.
La questione va risolta nell’ambito dei principi generali.
Ai sensi dell’art. 2077 comma 2 c.c., le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni di lavoro piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro.
Da cio’ consegue che tutte le clausole individuali, purche’ piu’ favorevoli, rimangono immutate nel succedersi di diverse discipline collettive, mentre restano integri i diritti da esse previsti, ai quali se un contratto collettivo puo’ aggiungere nuove garanzie, non puo’ certo sottrarne. Il lavoratore, nel momento in cui un contratto collettivo dovesse intervenire a disciplinare in senso meno favorevole una materia in cui esistono migliori condizioni individuali, ha diritto alla conservazione di queste ultime.
Si condivide, pertanto, l’impostazione dottrinaria, secondo cui i diritti che sorgono in base al contratto individuale di lavoro rimangono legati alla loro fonte e, i quanto tali, sottratti al potere dispositivo del sindacato, non potendo essere modificati o estinti da un contratto collettivo cge regoli in modo peggiorativo la medesima materia.
Ne consegue che il contratto individuale di lavoro contiene in se un vero e proprio diritto alla perpetuazione del trattamento che e’ stato convenuto dalle parti del rapporto di lavoro come espressione di una loro specifica volonta’ e che solo con un’analoga manifestazione di volonta’ potra’ essere modificato.
Da quanto esposto segue l’illegittimita’ della decurtazione del 20% di quella parte della retribuzione, formalmente risultante legata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Cio’, anzitutto, in quanto non e’ consentita la modifica in peius di un singolo contratto da parte di una fonte collettiva.
In secondo luogo, perche’ nel caso di specie si e’ ritenuto che solo formalmente le parti abbiano convenuto che una parte della retribuzione fosse ancorata al raggiungimento di specifici obiettivi.
Come, infatti, e’ stato chiarito a proposito della liquidazione del danno da demansionamento, nell’esecuzione del contratto mai sono stati indicati o posti al ricorrente gli obiettivi specifici da raggiungere e la retribuzione e’ sempre stata corrisposta integralmente, ovvero comprensiva di quei 200.000.000 di £ indicati come parte variabile.
Va pertanto dichiarata l’illegittimita’ della decurtazione operata con lettera del 26/9/2002.
All’accoglimento di tale capo di domanda segue la condanna della societa’ convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 22034, 27, somma indicata dal ricorrente come illegittimamente trattenuta.
Pubblicazione della sentenza.
Va accolta infine la domanda di ordine di pubblicazione della sentenza
L’art, 120 c.p.c. prevede, infatti, tale possibilita’ come forma di parziale riparazione del danno.
Non a caso e’ stata definita come strumento accessorio di risarcimento del danno in forma specifica con riferimento al danno non patrimoniale o anche come misura restitutoria non diretta specificamente a risarcire il danno, ma a modificare lo stato di fatto lesivo dei diritti della personalita’ o su beni immateriali.
Nel caso di specie, come si e’ gia’ evidenziato per il capo di domanda relativo al risarcimento per demansionamento, le modalita’ del comportamento datoriale che hanno condotto all’allontanamento del ricorrente e quelle che hanno accompagnato il provvedimento disciplinare si sono estrinsecate attraverso dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione.
Tali modalita’ di per se gravi, in quanto comportano una levata diffusione della notizia, sono ancora piu’ aggravate dell’attivita’ della societa’ convenuta, detentrice del servizio pubblico televisivo a fronte delle quali il ricorrente non aveva lo stesso potere di replica.
Esser pertanto giustificano ampiamente l’utilizzo di tale strumento riparatorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste, oltre a quelle della ctu, a carico della convenuta.


P.Q.M.


Accerta l’inadempimento della societa’ convenuta all’obbligo di adibire il ricorrente all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’ di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare Sciuscia’ Edizione Straordinaria e Sciuscia’; dichiara che il ricorrente ha il diritto di essere adibito all’attivita’ lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualita’, nonche’ di programmi di reportage e per l’effetto condanna la societa’ convenuta ad adibire, alla cessazione dell’attuale causa di sospensione dal servizio, il ricorrente alle indicate mansioni cosi’ come svolte ed esercitate in concreto sino alla stagione televisiva 2000/2002; condanna la societa’ convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante in favore del ricorrente nella misura di Euro 743682,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente per i titoli di cui in motivazione alla complessiva somma di Euro 643419,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; dichiara l’illegittimita’ della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicata con lettera del 7/10/2002 e condanna la societa’ convenuta alla restituzione dell’importo trattenuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
dichiara l’illegittimita’ della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26/9/2002 e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 22034,27, oltre rivalutazione ed interessi; ordina che il dispositivo della presente sentenza venga pubblicata cura e spese della convenuta sui quotidiani La Repubblica, IL Corriere della Sera e La Stampa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 9000,00 oltre Iva e cpa per legge, nonche’ alle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Roma 26/1/2005.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2005."


http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=149

Cortesemente, mangog, quando hai cinque minuti, mi dici quale parte della sentenza è sbagliata e perché?

Mi spieghi dove si sarebbe commesso l'abuso di potere?

E, da ultimo, sempre se hai uno o due minuti liberi del tuo tempo, avresti la benevolenza di spiegare come mai ritieni che i giudici non avessero l'autorità per promanare questa sentenza?

Sicuramente hai degli ottimi motivi, anche giuridici, o delle finissime e inoppugnabili considerazioni logiche da far valere contro la sentenza che ho qui trascritta.

Non vedo l'ora di leggerti.

E fin da ora ti ringrazio.

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