Re: Referendum 12.13 giugno

Inviato da  Fabrizio70 il 9/6/2011 2:35:02
Citazione:

Mande ha scritto:


Modifichiamo dunque la tua dichiarazione palesemente fuorviante con una più aderente alla realtà.

Le tariffe vengono decise dai gestori e calcolate dalle ATO.


Ma prima di intervenire su argomenti che non conoscete ed evitare di passare per ignoranti non fate prima a studiare un pochino ?

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl2.htm#109

Citazione:

ART. 154
(tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2.Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.


Dove sarebbe la parte in cui dice che le tariffe sono decise dai gestori ?


Citazione:

Ma che sa comunque anche chiunque abbia letto la legge
http://www.studiolegalemalinconico.it/?p=1440
Citazione:

2. Servizio pubblico locale conferito alla società mista e specifici compiti operativi del socio privato.
2.1 Requisito ulteriore, atto a garantire il mantenimento del corretto equilibrio del mercato concorrenziale, è costituito dalla circostanza per cui la selezione della offerta migliore sia rapportata, non solo e non tanto alla solidità finanziaria dell’offerente, ma anche alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto.
A tal fine, è utile evidenziare che l’articolo 3, comma 4, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, recante “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”, ha previsto che, in materia di servizi pubblici locali, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, “la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;

Ecco dunque che la legge obbliga il socio privato (delle società miste) a gestire il servizio seppure abbia quote di minoranza nell'azionariato.


Ennesima dimostrazione di ignoranza in materia con la supponenza di intervenire non capendo nulla dell'argomento trattato , il termine "socio privato" si intende per la forma giuridica della società , non per la quota minoritaria , ignurante..

Giusto per farti capire (lo sò , è difficile , ma se ti sforzi ci riesci) Caltagirone è socio minoritario in ACEA SpA , secondo te può intervenire nella gestione del servizio ?
Ma manco per la cippa , Caltagirone è troppo furbo per impelagarsi in una questione del genere , quell'articolo si applica ad esempio all'ATO 5 del Lazio dove ACEA SpA ha vinto la gara per la gestione del SII , viene chiamato socio privato perchè giuridicamente è una SpA ma in realtà è pubblica , gnurante...

Tutto il resto è noia come diceva una vecchia canzone...

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