Re: Referendum 12.13 giugno

Inviato da  Ashoka il 29/5/2011 23:14:21
Citazione:
E la logica dove la mandiamo?
Le tariffe coprono esattamente i costi poiché è imposto che devano essere adeguate. L'unica cosa che le tariffe impediscono sono gli extra-profitti che potrebbero essere generati dal possedere un'attività in monopolio.


Secondo il Metodo tariffario, i costi che le Autorità di Ambito (AATO) devono inserire nel calcolo della tariffa reale media, e che, quindi, devono essere coperti dai ricavi del SII, sono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito.

Peccato che il referendum n.2 voglia cancellare proprio la parte in neretto. Che fai voti no?

Cmq, continuando la lettura di wikipedia, che fa testo tranne che sul 9/11,

Citazione:
Secondo il Metodo tariffario, i costi che le Autorità di Ambito (AATO) devono inserire nel calcolo della tariffa reale media, e che, quindi, devono essere coperti dai ricavi del SII, sono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito. A questi si aggiungono i costi relativi alla definizione del canone, che il gestore introita dalla tariffa e trasferisce all’AATO o ai Comuni. Rispetto a tali componenti, la tariffa può variare di anno in anno in risposta al tasso d’inflazione programmato per l’anno e ad un fattore K che rappresenta il limite di prezzo che può consentire alle tariffe di crescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore. Per la definizione dei costi operativi, l’AATO determina, per il periodo dell’intera durata dell’affidamento, i costi operativi ottimali relativi alla gestione del servizio nel proprio territorio e nello stesso tempo, sulla base di alcune grandezze tecniche, calcola i costi operativi di riferimento.

Prima di stabilire quali siano i costi operativi da riconoscere in tariffa l’AATO deve verificare due vincoli rispetto ai costi operativi di riferimento. Il primo vincolo stabilisce che i costi operativi da riconoscere in tariffa non possano superare i costi operativi di riferimento maggiorati del 30%. Il secondo riguarda la dinamica dei costi operativi da riconoscere in tariffa. Questo secondo vincolo stabilisce una progressiva riduzione percentuale della distanza dei costi operativi dai costi operativi di riferimento. La riduzione percentuale annua è maggiore quanto più è elevata la distanza. La definizione dei costi riconosciuti in tariffa relativamente agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito è legata all’eventuale ammontare del capitale investito iniziale e alla previsione annuale della spesa per investimenti. L’ammontare degli ammortamenti riconosciuti in tariffa è il risultato di una previsione che deve tenere conto della spesa, dell’entrata in esercizio dell’opera a cui la spesa si riferisce e dell’aliquota di ammortamento dei vari cespiti che compongono l’investimento. La remunerazione del capitale investito si ottiene moltiplicando il valore della previsione di capitale investito medio per un tasso del 7% (al lordo delle imposte), che secondo l’attuale disposizioni del Metodo normalizzato, sono destinati a far fronte ai costi del capitale di terzi e del capitale di rischio. Il Metodo riconosce dunque al gestore del servizio un ammontare di profitti intesi come una remunerazione sul capitale investito.


Se leggiamo vediamo che è l'AATO a determinare quali siano questi costi operativi su cui calcolare il canone, facendo delle stime con dei parametri, delle medie, etc.

Ma questo non ha nulla a che vedere con la situazione contabile reale della società che distribuisce l'acqua che possono essere molto diversi (più alti) e nel caso di una società pubblica vengono poi appunto ripianati dalla fiscalità generale. Ma non c'è niente di strano visto che la stessa cosa capita con tutti gli altri servizi pubblici... (FFSS anyone?)

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