Re: Stupro:l'ultimo obbrobrio

Inviato da  lupetto il 20/2/2006 23:03:09
Citazione:

soleluna ha scritto:
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,


Anch'io dalla lettura di alcuni articoli avevo immaginato un caso di rapporto imposto con violenza o comunque forzato nei modi con l'aggravante della giovane età della vittima e l'ulteriore aggravante del rapporto di convivenza. Invece non è così e la lettura del testo integrale lo dimostra bene: il rapporto è stato consumato con il pieno consenso della ragazza e anche le modalità sono state decise dalla ragazza che aveva superato i 14 anni. Quindi si tratta di una situazione che non rientrerebbe nel reato di violenza sessuale se i due fossero stati estranei. E' solo il rapporto di convivenza (lui era il convivente della madre) che fa scattare la punibilità di cui all'art.609quater n.2. Infatti questa norma stabilisce che il rapporto tra un minore di 16 anni e un adulto con cui c'è una relazione di quel tipo si presume comunque violento.

Le aggravanti dell'art.609-ter sono utilizzabili solo per i fatti riconducibili ai casi indicati dal 609-bis, cioè quando ci sia stata una qualche violenza o minaccia o abuso di autorità. Nel caso in discussione la violenza si desume solo dall'età e dalla relazione di convivenza e nessun giudice sta dicendo che questo non debba essere punito.

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=52&topic_id=803&post_id=12150