Re: No al Trattato di Lisbona

Inviato da  ahmbar il 23/10/2009 0:55:16
Sinder
Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 – Abolizione della pena di morte La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato. Articolo 2 – Divieto di deroghe Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. Articolo 3 – Divieto di riserve Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione


Abolire la pena di morte significa che non puoi condannare una persona a detta pena indipendentemente da quale reato abbia commesso



Che c'entra l'articolo 6, dove invece si autorizzano le forze dell'ordine ad infliggerla nei seguenti casi (e si assolve a priori chi eventualmente uccide)

La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
1. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
2. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.


A me pare molto chiaro che la discrezionalita', senza parlare di guerra, e' gia' parecchio elevata anche cosi'

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=45&topic_id=4450&post_id=149768