Re: Li tengono saldamente in pugno

Inviato da  Chiara_men il 23/8/2006 23:40:48
Il dovere di renderli pubblici ci sarebbe (il condizionale è d'obbligo)
Il registro delle donazioni non so che nome abbia in Italia ma qualcosa di simile c'e'.

ti riporto questa norma sul finanziamento ai partiti (sia di stato che con contributi privati _donazioni -)

L'ordinamento italiano: il sistema di finanziamento pubblico dei partiti e la sua abrogazione.

Nel nostro ordinamento, come è noto, il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici è stato introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, a cui, infine, è seguita la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui contributi dello Stato ai partiti a titolo di concorso nelle spese elettorali regionali, nazionali ed europee.
L'emergenza di gravissimi delitti di corruzione e concussione, strettamente collegati a forme di illecito finanziamento dei partiti, nel quadro di un sistema di potere coinvolto nella gestione dissipatrice e illegale delle pubbliche risorse, nel settore in particolare degli appalti delle opere pubbliche, ha minato la fiducia dei cittadini nei partiti, sino a coinvolgere la stessa credibilità delle istituzioni democratiche.
In siffatto contesto, in esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, la volontà popolare si è, a larghissima maggioranza, espressa per l'abrogazione della disciplina del finanziamento pubblico dei partiti.
E quindi il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173, ha disposto l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Sorge di conseguenza il problema se sussista, e in quale misura, un vincolo all'esercizio della funzione legislativa derivante dalla volontà manifestata dal corpo elettorale tramite il referendum.
L'articolo 38 della legge n. 352 del 1970 prevede soltanto che, quando il risultato del referendum sia stato contrario all'abrogazione di una legge, non può proporsi richiesta di ulteriore referendum prima che siano trascorsi cinque anni.
In caso di manifestata volontà popolare di abrogazione, la facoltà del Parlamento di legiferare in materia è ammessa da parte della dottrina costituzionalistica sull'assunto della "inesauribilità" della potestà legislativa delle Camere, salvo evidentemente le ragioni di opportunità politica. Altri ritengono che il legislatore sia sottoposto a vincoli - non comunque assoluti e illimitati nel tempo - di natura giuridica, oltre che politici, rilevandosi che l'abrogazione referendaria rappresenterebbe il superamento della presunzione di corrispondenza tra volontà del popolo e assemblee elette.
La Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati (legge 13 aprile 1988, n. 117), dettata a seguito della abrogazione referendaria della disposizione del codice di procedura civile in materia, ha affermato, con la sentenza n. 468 del 1990, che il legislatore può correggere, modificare o integrare la disciplina residua, conseguente a referendum abrogativo, "nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata della volontà popolare".


La ragione della presente proposta di legge.

Quindi, permanendo le ragioni di ordine costituzionale, che impongono di garantire il pluralismo e la libertà nel processo di formazione delle decisioni politiche, è necessario e urgente dettare norme di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, con il solo limite, nel rispetto della volontà referendaria, del divieto di ripristino del contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e, per il loro tramite, ai partiti politici.
La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna dell'ordinamento e garantire la pienezza della democrazia, altrimenti soggetta e piegata, fino al suo stravolgimento, dal prevalere degli interessi più forti e privilegiati.
Essa si muove in una triplice direzione, che, complessivamente, segna il passaggio, in conformità alla volontà popolare, dal finanziamento diretto dello Stato al contributo volontario dei cittadini (capo I: articoli 1-6), alla valorizzazione, attraverso una peculiare disciplina fiscale (capo II : articoli 7-14) e la disponibilità di strutture e di servizi (capo III articoli: 15-17), della funzione democratica dei partiti politici.



Le disposizioni del capo I.

Il contributo diretto dei cittadini, libero e volontario, alla gestione dei partiti politici è attuato con la disciplina della destinazione volontaria di una quota dell'IRPEF a favore dei partiti politici nella misura determinata del quattro per mille (articolo 1); con la previsione della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, nella misura annua non superiore a due milioni di lire, dai singoli cittadini (articolo 2); con la qualificazione della natura di oneri di utilità sociale (e quindi della deducibilità dal reddito di impresa) delle erogazioni liberali, effettuate a favore dei partiti politici, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato (articolo 3).
Il capo I, sempre nell'ambito della valorizzazione delle spontanee partecipazioni dei cittadini alla crescita e allo sviluppo della coscienza politica, si completa con le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.
L'articolo 4 definisce in linea generale improduttivi di reddito gli immobili e le loro pertinenze da chiunque destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione.
L'articolo 5 equipara, ai fini della esclusione dall'imposta di successione e donazione, gli scopi costituzionali perseguiti dai partiti politici a quelli di finalità pubblica.
L'articolo 6 prevede che una delle dodici lotterie nazionali sia promossa e organizzata su proposta dei partiti politici con il fine di reperire pubbliche e trasparenti risorse per la vita politica e per la costituzione di un Fondo nazionale, destinato all'erogazione di credito agevolato ai partiti per il ripianamento dei debiti contratti per lo svolgimento delle loro attività. La costituzione e la gestione del Fondo e le modalità di erogazione del credito, secondo princìpi di trasparenza e di uguaglianza, sono affidate ad un decreto di competenza del Ministro delle finanze.


Le disposizioni del capo II.

Le norme contenute nel capo II sono dirette a sottrarre il patrimonio e le attività dei partiti politici alla disciplina dello statuto delle imprese, in considerazione della loro natura di associazioni volontarie non lucrative, di rilevanza costituzionale.
L'articolo 7 dispone l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali degli atti costitutivi, degli statuti e degli altri atti dei partiti politici richiesti da leggi e regolamenti; l'articolo 8 prevede l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli delle attività di organizzazione del tempo libero e degli spettacoli promossi dai partiti politici; l'articolo 9 disciplina l'esenzione dall'imposta e dal diritto sulla pubblicità delle insegne e delle iscrizioni e manifestazioni di propaganda visiva e acustica dei partiti politici.
L'articolo 10 prevede la riduzione delle tariffe postali e per le telecomunicazioni riguardanti l'attività dei partiti politici.
L'articolo 11 esclude dalla tassa prescritta per le occupazioni di suolo pubblico le occupazioni di carattere temporaneo (ovvero per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni) per lo svolgimento di manifestazioni dei partiti.
L'articolo 12, per la sua comprensione, richiede una breve considerazione storico-politica.
Come è noto, le sedi dei partiti e dei circoli culturali e ricreativi, ora di regola appartenenti a società immobiliari, a partecipazione maggioritaria dei partiti politici, o delle associazioni stesse, sono sorte, sono sviluppate e sono state conservate, in via di manutenzione ordinaria e straordinaria, in prevalenza con il lavoro volontario e gratuito degli associati e con iniziative di solidaristico finanziamento.
L'incremento nel tempo del valore di questi immobili non è di conseguenza frutto di attività imprenditoriale e pertanto il corrispettivo delle loro cessioni non può essere riguardato come plusvalenza propria delle società lucrative, concorrente alla formazione del reddito. Di qui la disposizione di cui all'articolo 12, che, ad integrazione dell'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito di queste atipiche "plusvalenze".
Ad evitare cessioni aventi natura meramente speculativa (acquisto e rivendita di immobili ad opera di partiti e associazioni con intento esclusivamente o prevalentemente lucrativo) è stato espressamente precisato che la destinazione a sede di partito o di associazione deve avere, affinché non si abbia plusvalenza concorrente alla formazione del reddito imponibile, durata non inferiore ad anni dieci.
La disposizione di cui all'articolo 13, per le ragioni già espresse, esclude dalla determinazione del reddito imponibile delle società non operative, cui in genere sono confluiti gli immobili dei partiti, l'ammontare delle immobilizzazioni costituite appunto dalle unità immobiliari di cui alla lettera f), secondo comma, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, che riguarda fra l'altro proprio le immobilizzazioni aziendali dei partiti politici.
L'articolo 14 prende atto della necessità di non equiparare, in relazione alle funzioni svolte, i partiti politici ai consumatori finali per le cessioni dei beni e per le prestazioni dei servizi ricevuti, strumentali allo svolgimento della loro attività. Di conseguenza riduce l'aliquota IVA, come del resto già previsto nel nostro sistema tributario con la legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente però al materiale tipografico utilizzato nelle campagne elettorali.
Le disposizioni del capo III.

Il capo III infine detta le norme sulle strutture e sui servizi per contribuire a realizzare la pari opportunità dei partiti politici nello svolgimento delle loro attribuzioni.
L'articolo 15 estende ai partiti le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi.
L'articolo 16 è diretto ad estendere ai partiti la facoltà di accesso al servizio radiotelevisivo della concessionaria pubblica per la trasmissione di brevi ma significativi messaggi sui programmi e sulle iniziative di carattere generale assunti.
Da ultimo, l'articolo 17 sancisce l'obbligo a carico dei comuni di prevedere l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.
Gli statuti comunali dovranno dettare disposizioni generali per garantire le forme di accesso a tali strutture nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo, di uguaglianza.


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