Lettera da inviare al sindaco del proprio comune

Inviato da  Zret il 20/6/2006 11:54:39
Ecco la lettera da copiare e spedire al SINDACO...


Alla cortese attenzione dell’Egregio Signor Sindaco di ........................., Dottor ....................................

Il sottoscritto .............................., residente in ..................., in Via/Piazza/Strada ....................................., con la presente, intende segnalare alla S.V.I. una questione di notevole rilevanza in ordine alla tutela della salute e dell'ambiente.

Atteso che, il Comune di ........................... è sorvolato quasi ogni giorno da aeroplani che, presumibilmente, attraverso appositi dispositivi erogatori, rilasciano sostanze chimiche da ritenersi nocive per l’ambiente e per le persone; atteso che, da studi ed analisi condotti negli Stati Uniti d’America, in Canada ed altrove, tra le sostanze chimiche rilasciate figurerebbero il quarzo, l’alluminio, il bario, tutti elementi estremamente dannosi; atteso che gli onorevoli Ruzzante e Sandi hanno già presentato alcune interrogazioni parlamentari ai Ministri della Difesa e dell'Ambiente in merito, ottenendo, però, solo risposte evasive; considerato che all’ultima interrogazione presentata nel 2005, il titolare del dicastero della Difesa non ha neppure risposto; considerato che in data 30 maggio 2006, i Consiglieri regionali della Sardegna Davoli, Uras, Pisu, hanno inoltrato un’interrogazione al Presidente della Regione ed alla Giunta, in ordine al problema su accennato; atteso il danno comunque cagionato dalle nuvole artificiali che si formano in seguito al passaggio dei velivoli, consistente in una diminuzione dell’irraggiamento solare ed un concomitante aumento dell'effetto serra e della siccità, anche prescindendo dagli altri effetti nocivi delle sostanze disperse nell’atmosfera; accertata la differenza tra normali e, per lo più innocue, scie di condensazione e le scie chimiche, come appurato da molti scienziati e ricercatori, quali, ad esempio, il meteorologo statunitense Scott Stevens; atteso che le “scie chimiche” (chemical trails) compaiono nello Space preservation act del 2001 (H. R. 2977) tra le armi non comuni; considerate le precise responsabilità del Primo cittadino, in ordine alla normativa vigente, si chiede quanto segue:

che la S.V.I. si adoperi con tutte le accortezze del caso, affinché fornisca precise e circostanziate notizie in relazione al problema di cui sopra, anche producendo e divulgando i risultati di analisi chimiche ed analisi spettroscopiche volte ad individuare la presenza di metalli pesanti, analisi di campioni dell’acqua, del terreno e dell’aria, per rilevare la presenza degli elementi in oggetto in misura superiore ai valori consentiti dalla legge; onde, per mezzo di tutti gli strumenti giuridici di cui dispone, si adoperi, qualora sia accertata la presenza di sostanze nocive, a denunciare con tempestività all’autorità giudiziaria competente il problema.

Si fa presente che, trascorso il tempo di 30 giorni dalla data di ricezione (vedi articolo 328 del Codice penale), la S.V.I. potrebbe incorrere in uno o più dei reati, di cui agli articoli 40, 328 e 361 del Codice penale:

Art. 40 Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 328 Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Per maggiori informazioni, visitare i seguenti siti:

http://www.sciechimiche.org/
http://luogocomune.dyndns.org/

ed i forum di discussione:

http://www.chemtrails.it/forum_chemtrails/
http://luogocomune.dyndns.org/site/modules/newbb/viewforum.php?forum=35


Si allega la seguente documentazione:

Citazione:
NOTA BENE: Il testo seguente include la documentazione che eventualmente si può allegare alla lettera.


Copia dello Space preservation act del 2001;

copia dell’interrogazione presentata dai consiglieri regionali della Sardegna, Davoli, Uras, Pisu;

copia dell’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Ruzzante;

fotografie;

DVD esplicativo.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono gli ossequi.


Citazione:

DATA

................., li ............... 2006

FIRMA

..................................................

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=35&topic_id=1722&post_id=31360