Re: LET THEM KNOW!

Inviato da  orkid il 23/4/2007 9:21:26
Note legali

Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell’articolo 1 della legge n.374/1939.

Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l’esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore nonché dell’anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L’articolo 2 della legge 47/48 impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.

Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1).

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede un ente o un’associazione di fatto la responsabilità per violazione dell’art.1 della legge 374/1939 non è di colui che ha provveduto materialmente alla produzione dello stampato ma dell’ente o dell’associazione che dispone del mezzo meccanico di riproduzione e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le sanzioni.

In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai fini degli adempimenti legislativi, posto che in tal modo sarà possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.

La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’obbligo di consegnare quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).

Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle competenti autorità, esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalità. In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per posta.

Per evitare problemi durante il volantinaggio, il giorno precedente alla diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite postacelere (non posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta dell'invio) o via fax quattro copie del dossier e del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via tal dei tali durante la giornata del 4 novembre prossimo. Cordiali Saluti.". Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il fax da un ufficio postale in modo da avere una ricevuta della spedizione.

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