Chiunque non sia uno stronzo totale si informerebbe prima di diffondere quel che dice suo cuggino.
I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile
(DPR 194/2001).
I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
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Detto regime è esteso anche:
• gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana,
• ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,
• ai volontari lavoratori autonomi e
• ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.
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Rimborso
L’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile. Il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente nei due anni successivi al termine dell’intervento, del’esercitazione o dell’attività di formazione.. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettategli, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimorso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Il rimborso è concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).
Lavoratori autonomi
Analogamente, secondo quanto indicato dall’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/ 2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in
attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro
103,29.- giornalieri lordi.
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