Re: La corte di Strasburgo sui crocifissi nelle aule

Inviato da  redna il 19/11/2009 9:21:44
Principio di laicità [modifica] La Costituzione all'art. 7 sancisce che Stato Italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti. Significa la negazione di reciproche influenze ed intromissioni.
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_italiana

Citazione:

Non solo la parola "laico" non viene mai scritta nella Costituzione

ma viene espresso un principio di laicità proprio nell'art.7 e poi ribadita nell'art.8


Citazione:

Il principio di laicità (che non è neanche espresso in forma esplicita nella Costituzione)


art.8...Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge..... I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge...
Nello specifico con la chiesa cattolica si sono fatti dei patti a parte e leggi a parte per risolvere la questione romana e stabilire uno stato vaticano.
Nella costituzione si fa chiarezza che il tutto deve essere regolata da delle leggi.Sia per la chiesa cattolica che per le altre confessioni religiose.

Per quanto riguarda la chiesa cattolica e lo stato il principio che regolava le non ingerenze ed intromissioni è del tutto disatteso.
Pertanto, malgrado i patti e le modifiche, la chiesa cattolica ha sempre ingerito nella vita del paese e lo stato italiano è sempre stato subalterno a questo o meglio, in balia dell'elettorato cattolico.

Esiste anche un principio pluralista (sempre dal link sopra...)

Citazione:
Principio pluralista [modifica]
È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49).
È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.


e anche di uguaglianza:

Citazione:
Principio di uguaglianza [modifica]
Come è affermato con chiarezza nell'art.3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2) Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa, l'art. 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.


Citazione:

L'obbligo di crocefisso poi non si pone proprio.
Non solo non è desumibile dalla Costituzione ma non è previsto da nessuna legge.

L'obbligo di crocefisso fa parte della prostrazione dello stato italiano alla chiesa che può manovrare l'elettorato verso tizio e o verso caio, a piacimento anche ora.
In tempi passato il vaticano ha formato la classe politica: Andreotti Cossiga Moro provenivano dalla FUCI
cioè vaticano. E li paghiamo tuttora come senatori a vita (meno Moro...)

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